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Sabato, 27 Aprile 2024
Cronaca

Si ammalò di epatite C dopo una trasfusione di sangue infetto nel 1980: negato il risarcimento

La storia di G. M., morto nel corso del processo: la sua domanda di ristoro per i danni patiti è stata rigettata in tutti i gradi di giudizio. Per i giudici l'uomo era consapevole di aver contratto la malattia già nel 1999, quando chiese l'indennizzo previsto in questi casi, ma avviò la causa solo nel 2011. Gli eredi condannati a pagare le spese al ministero

Aveva contratto l'epatite C in seguito ad una trasfusione di sangue avvenuta il primo marzo del 1980 e nel 2011 aveva citato in giudizio il ministero della Salute per essere risarcito dei gravissimi danni patiti. G. M. è morto mentre il processo era ancora in corso e, a portare avanti la sua istanza, sono subentrati i suoi eredi, ma i giudici hanno respinto la richiesta: il diritto al risarcimento è prescritto. L'uomo, infatti, come è stato accertato in tutti i gradi di giudizio, era consapevole della malattia già dal 1999, quando aveva chiesto all'Inps l'indennizzo per le vittime di sangue infetto, ma aveva avviato la causa contro il ministero 12 anni dopo.

A mettere un punto definitivo alla vicenda è stata la sesta sezione civile della Cassazione, presieduta da Antonietta Scrima, che ha dichiarato inammissibile il ricorso condannando pure gli eredi di G. M. a pagare le spese di giudizio sostenute dal ministero della Salute con 4.100 euro. Sono state così confermate sia la sentenza emessa dalla Corte d'Appello il 16 marzo del 2020 che quella del tribunale del 30 aprile 2014.

Come già stabilito sin dal primo grado, il diritto al risarcimento è stato dichiarato prescritto sul presupposto che il 26 aprile 1999 G. M. aveva presentato domanda per l'indennizzo e che quindi almeno da quella data si riteneva che fosse a conoscenza sia del fatto di aver contratto la malattia sia del fatto che la malattia fosse stata causata da una trasfusione di sangue infetto.

Non solo. Il 26 novembre 2000 l'Avis aveva rilasciato a G. M. una certificazione sulla provenienza della sacca di plasma utilizzata per la trasfusione del 1980 e quindi, "anche volendo ammettere che non fosse consapevole della malattia o della sua origine alla data della concessione dell'indennizzo (26 aprile 1999) - scrivono i giudici - tale consapevolezza doveva ritenersi acquisita alla data in cui ebbe informazioni dall'Avis".

Per la Cassazione il ricorso dei parenti di G. M. è inammissibile perché "stabilire se e qando la persona vittima di un fatto illecito sia in grado di avvedersi, con la diligenza esigibile dall'uomo medio, dell'esistenza del danno e della sua origine, è un accertamento di fatto, non una questione di diritto, e come tale è riservata al giudice di merito". Inoltre, "per giurisprudenza risalente", per i giudici "il momento in cui l'infezione da epatite C, causata da un fatto illecito, è pecepita o può essere percepita con l'ordinaria diligenza del danneggiato deve di norma ritenersi (salvo prova contraria il cui onere incombe sul danneggiato) 'coincidente con la proposizione della relativa domanda amministrativa (per l'indennizzo, ndr), che attesta l'esistenza, in capo all'interessato, di una sufficiente ed adeguata percezione della malattia'".

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