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Domenica, 28 Aprile 2024
Cronaca Oreto-Stazione / Corso Tukory

Marciapiede dissestato in corso Tukory, cade e si rompe un braccio: il Comune dovrà risarcirla

Ad oltre cinque anni dall'incidente, avvenuto all'altezza della chiesa di Sant'Antonino, il Giudice di pace ha accolto il ricorso di una donna di 55 anni e condannato Palazzo delle Aquile: "Risulta del tutto omessa l'attività di controllo da parte dell'ente che deve costantemente essere in grado di garantire la sicurezza del pedone"

Stava camminando in corso Tukory, all'altezza della chiesta di Sant'Antonino, quando - a causa di un marciapiede dissestato - era caduta e si era rotta un braccio. La vittima, una donna che oggi ha 55 anni, visti gli oltre due mesi di prognosi determinati dalla lesione, ha chiesto di essere risarcita dal Comune, che è tenuto a garantire la manutenzione e la sicurezza delle strade di sua competenza. E ora - dopo oltre 5 anni - il Giudice di pace le ha dato ragione, stabilendo che Palazzo delle Aquile debba risarcirla.

La caduta era avvenuta il 6 giugno del 2018 e la sentenza è stata emessa dal giudice Donata Di Chiara, che ha pienamente accolto le richieste dell'avvocato Vincenzo Inglima, che assiste la donna. Nello specifico, il Comune dovrà versarle 4.652,96 euro e dovrà anche pagare 1.477,50 euro tra consulenza tecnica e spese di lite. E' stata respinta la richiesta di far pagare i danni all'assicurazione dell'Amministrazione, Generali Italia, in quanto - come stabilito dalla sentenza - la copertura è prevista soltanto nei casi in cui il dissesto del manto stradale sia dovuto alla presenza di alberi e radici, cosa non accertata in questo caso. 

Durante il processo è stata sentita anche una testimone che, avendo assistito all'incidente, ha riferito che la caduta sarebbe stata determinata dal dissesto del marciapiede che, come ha puntualizzato "è tuttora divelto, sconnesso ed a saliscendi". Il Comune si è invece difeso sostenendo un presunto concorso di colpa della vittima perché il sinistro era avvenuto in pieno giorno e, quindi, la donna sarebbe caduta anche per via della sua disattenzione. Un'ipotesi che il giudice ha nettamente respinto perché "se si affermasse tale principio si giungerebbe alla inaccettabile conseguenza che qualsiasi sinistro patito da un pedone avvenuto in orario diurno sarebbe frutto di un concorso di colpa, anche laddove, come nella specie accaduto, il dissesto della sede stradale non era segnalato".

Nessun dubbio sulla responsabilità del Comune perché "non vi sono ragioni di dubitare della testimone né vi erano altre persone presenti indicate dalle parti di talché risulta provata la dinamica di svolgimento del sinistro come ricostruito" dalla vittima e, scrive ancora il giudice, "sotto il profilo causale è del tutto pacifico che le lesioni sono state provocate dal dissesto del manto stradale come confermato dal consulente tecnico" ed "è altresì del tutto evidente che sussite la responsabilità in capo al Comune, posto il dovere di sorveglianza e di manutenzione della strada in cui è avvenuto il sinistro".

Nella sentenza si legge ancora che "nella vicenda in esame risulta del tutto omessa l'attività di controllo che incombe sul gestore della strada e dei marciapiedi, attività che deve costantemente - utilizzando ogni mezzo a ciò preposto - essere in grado di garantire la sicurezza del pedone" e "si ritiene che il controllo del marciapiede da parte del gestore deve avvenire anche senza attendere chiamate o segnalazioni ed estrinsecarsi nella adozione di misure idonee ad impedire cadute od inciampi, anche solo mediante la segnalazione della situazione di pericolo". Da qui la condanna del Comune a risarcire la vittima.

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