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Domenica, 28 Aprile 2024
Cronaca Sferracavallo

Regole e divieti per l'area marina protetta Capo Gallo-Isola delle Femmine, disciplinare approvato

A firmarlo il contrammiraglio della guardia costiera di Palermo, Raffaele Macausa. Resta la suddivisione in zone (A, B, e C) con criteri stringenti per tutelare il patrimonio vegetale e faunistico. Tutte le informazioni necessarie anche per le unità nautiche e le immersioni, consentite solo con i centri diving

Si potranno fare immersione solo in alcuni siti dedicati e in nessuna delle tre zone - A, B e C - si potrà utilizzare acqua scooter o praticare sci d’acqua. La guardia costiera ha approvato il disciplinare provvisorio per l’area marina protetta di Capo Gallo-Isola delle Femmine che introduce e integra, in attesa del regolamento definitiva, le disposizioni per le attività consentite alla luce del regime di tutela posto dal legislatore per preservare il patrimonio vegetale e faunistico. A firmare il decreto il comandante della capitaneria di porto, il contrammiraglio Raffaele Macauda. Il testo integrale del provvedimento, che ha ricevuto il preliminare nulla osta del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, è stato pubblicato sul sito web istituzionale.

Di particolare rilievo sono le disposizioni che riguardano la disciplina delle attività subacquee, consentite solo presso siti di immersione dedicati, nel rispetto di un vero e proprio codice di condotta. Inoltre sono stati definiti i requisiti di accesso e le condizioni di esercizio per le visite guidate subacquee a cura dei centri diving che intendano operare all’interno della area protetta. E’ stata disciplinata la navigazione delle unità da diporto nelle tre diverse zone in cui è suddivisa l’area marina protetta (zona A, zona B e zona C) e dunque non è consentito l’utilizzo di moto d’acqua, acquascooter e mezzi similari nonché la pratica dello sci nautico.

Sono state previste delle aree per l’ormeggio dei natanti presso i campi boe in corso di installazione, al fine di consentire ai fruitori di ormeggiare nelle strutture all’uopo predisposte dall’ente gestore. In particolare, i permessi per l’ormeggio ai campi boe sono resi disponibili attraverso un portale web e l’importo dei diritti di segreteria da versare all’ente gestore varierà in funzione della lunghezza dell’unità navale. E’ stato inoltre regolamentato il trasporto passeggeri, per il quale - al fine di contingentare i flussi e soddisfare le esigenze di tutela ambientale - sarà consentito il rilascio di un numero massimo di dieci unità nautiche, per un massimo di due autorizzazioni per singolo armatore residente nei comuni costieri della Amp.

Infine in materia di pesca professionale, la stessa sarà consentita solo nelle zone B e C, previa autorizzazione dell’ente gestore, a favore delle imprese di pesca aventi sede legale nei comuni ricadenti nell’area marina protetta alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo, purché utilizzino specifici attrezzi da pesca di tipo tradizionale e nel rispetto dei divieti di cattura delle specie ittiche indicate nel disciplinare.

La capitaneria di porto di Palermo, si legge in una nota, è stata designata soggetto gestore pro-tempore dell’area marina protetta Capo Gallo-Isola delle Femmine con decreto numero 17527 del 19 luglio 2019, nelle more dell’individuazione di un nuovo soggetto delegato alla gestione. Più in generale il corpo delle capitanerie di porto svolge una quotidiana azione di vigilanza degli ambienti marini e costieri, operando in regime di dipendenza funzionale dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.

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Nelle zone A è consentito l'accesso e la sosta esclusivamente alle imbarcazioni di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso ed a quelle di appoggio ai programmi di ricerca scientifica.

Attività consentite in zona B

- l'accesso e la sosta solo alle imbarcazioni di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso ed a quelle di appoggio ai programmi di ricerca scientifica per le finalità e con i modi esplicitamente determinati e autorizzati dall'Ente gestore dell'area marina protetta;
- la navigazione a motore ai natanti esclusivamente per raggiungere con la rotta più breve gli ormeggi predisposti e/o disciplinati dall'Ente gestore e, comunque, a velocità non superiore a 5 nodi;
- la navigazione a vela e a remi;
- l'ormeggio in zone individuate e opportunamente attrezzate dall'Ente gestore;
- la pesca professionale, riservata ai pescatori residenti nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta alla data di istituzione dell'Amp;
- la pesca sportiva con lenza e canna senza mulinello da fermo riservata ai soli residenti nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta;
- la balneazione;
- le visite guidate subacquee, disciplinate e contingentate dall'Ente gestore, con l'ausilio dei centri d'immersione subacquea autorizzati;
- le immersioni subacquee, autorizzate dall'Ente gestore;
- la navigazione a motore, a velocità non superiore a cinque nodi, per il trasporto collettivo e le visite guidate, anche subacquee, come disciplinate dall'Ente gestore;
- l'ormeggio in zone individuate e opportunamente attrezzate con gavitelli e ormeggi predisposti e/o disciplinati dall'Ente gestore;
-le attività di pescaturismo, autorizzate e disciplinate dall'Ente gestore, riservate ai pescatori professionisti residenti nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta, alla data di istituzione dell'Amp;
- la pesca sportiva con lenza e canna senza mulinello da fermo riservata ai soli residenti nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta, nei modi e nei luoghi disciplinati dall'Ente gestore;
- il prelievo, per soli motivi di studio, di specie vegetali o animali e di formazioni geologiche e minerali, autorizzato e disciplinato dall'Ente gestore.

Attività consentite in zona C

- la balneazione;
- le visite guidate subacquee, disciplinate dall'ente gestore;
- le immersioni subacquee, autorizzate e disciplinate dall'ente gestore;
- la navigazione a motore ai natanti e alle imbarcazioni a velocità non superiore a dieci nodi, nonché la navigazione a vela e a remi;
- la navigazione a motore, a velocità non superiore a dieci nodi, ai mezzi di trasporto marittimi e alle unità adibite al trasporto collettivo e alle visite guidate, anche subacquee, come disciplinate dall'ente gestore;
- l'ancoraggio come disciplinato dall'Ente gestore in zone appositamente individuate dall'ente gestore;
- l'ormeggio in zone individuate e opportunamente attrezzate;
- l'esercizio della pesca professionale, con gli attrezzi della piccola pesca, riservata ai pescatori residenti nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta alla data di istituzione dell'Amp;
- le attività di pescaturismo, autorizzate e disciplinate dall'Ente gestore, riservate ai pescatori professionisti residenti nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta alla data di istituzione dell'Amp;
- l'accesso e la navigazione alle navi adibite all'esercizio della pesca professionale dei pescatori residenti nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta alla data di istituzione dell'Amp;
- la pesca sportiva con lenza e canna senza mulinello da fermo, riservata ai residenti nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta, nonché ai non residenti specificamente autorizzati dall'Ente gestore;
- il prelievo per motivi di studio di specie vegetali o animali e di formazioni geologiche e minerali, autorizzato e disciplinato dall'ente gestore.
 

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