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Martedì, 19 Marzo 2024
Mafia Brancaccio

"Hanno diritto a mangiare le stesse cose degli altri detenuti": accolti i ricorsi di due boss al 41 bis

Due sentenze della Cassazione danno ragione a Leandro Greco del clan di Ciaculli e a Vincenzo Graziano dell'Acquasanta: "No a regole solo vessatorie e a discriminazioni tra reclusi, devono avere tutti la possibilità di acquistare gli stessi generi alimentari e di cucinare quando vogliono"

Chi è al 41 bis ha diritto ad acquistare gli stessi cibi di tutti gli altri detenuti: non devono esserci discriminazioni e distinzioni che possano finire per avere "un carattere sostanzialmente vessatorio". Neppure negli orari di cottura degli alimenti. A stabilirlo, con due diverse sentenze che costituiscono un precedente importante, è la prima sezione della Cassazione, presieduta da Adriano Iasillo, che ha rigettato i ricorsi del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, accogliendo invece le richieste di due mafiosi, Leandro Greco del clan di Ciaculli, nonché nipote di Michele, il "papa" di Cosa nostra, e di Vincenzo Graziano, della famiglia dell'Acquasanta.

Il ricorso dei mafiosi

La Suprema Corte ha così confermato le decisioni del magistrato di Sorveglianza di Spoleto, ai quali i due detenuti si erano rivolti nel 2019, e poi del tribunale di Sorveglianza di Perugia. L'oggetto del ricorso di Greco e Graziano riguardava da un lato il mancato inserimento di alcuni prodotti nella lista dei generi alimentari acquistabili dai reclusi al 41 bis (il così detto "modello 72"), e dall'altro le limitazioni imposte dal carcere in relazione agli orari in cui è possibile cucinare. Su questo secondo punto i giudici hanno dato parzialmente ragione al Dap (annullando con rinvio soltanto su questo aspetto) perché l'amministrazione del penitenziario può effettivamente, per ragioni organizzative, stabilire delle fasce orarie precise, ma - ancora una volta, avverte la Cassazione - devono valere per tutti i detenuti.

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La decisione della Consulta: "Nessuna disparità tra reclusi"

La Cassazione riprende quanto stabilito dalla Corte Costituzionale nel 2018, quando il divieto di cuocere cibi in certi orari era stato ritenuto una "limitazione contaria al senso di umanità della pena e una deroga ingiustificata all'ordinario regime carcerario". Una disposizione "dalla valenza meramente e ulteriormente afflittiva". I detenuti al 41 bis devono quindi essere assilimati, sotto l'aspetto dell'alimentazione, a tutti gli altri e "in assenza di ragioni di sicurezza per un trattamento diverso, non trova alcuna giustificazione una restrizione dell'orario in cui i detenuti possono dedicarsi alla cottura dei cibi". Inoltre, "la mancata omologazione dei generi alimentari presenti nel modello 72", per la Consulta, configurava "una ingiustificata disparità di trattamento con la sottoposizione dei soggetti" al 41 bis "a un trattamento ulteriormente afflittivo privo di qualunque giustificazione, trattandosi di beni non di lusso".

La difesa del Dap: "Evitare che chi è al 41 bis imponga il suo carisma"

Una lettura alla quale il Dap ha replicato sostenendo che non ci sarebbe alcuna limitazione dei diritti soggettivi con le restrizioni previste dal "modello 72", visto che nuovi cibi erano stati introdotti e che altri se ne potevano aggiungere a fronte di una richiesta "generalizzata da parte della popolazione ristretta". Comunque la finalità delle limitazioni è quella di "impedire che il detenuto al 41 bis possa acquistare in carcere quantità e qualità di cibi tali da dimostrare e/o imporre il suo carisma, o spessore criminale, al resto della popolazione carceraria".

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La Cassazione: "Evitare regole vessatorie e ingiustificate"

La Cassazione però sottolinea che si tratta invece proprio di diritti soggettivi perché la cottura dei cibi e l'acquisto di generi alimentari, "trattandosi di profili che sono direttamente pertinenti al diritto di alimentarsi e che, come tali, hanno immediata incidenza anche sul diritto alla salute". Ma, per quanto riguarda gli orari per cucinare "deve condividersi - si legge nei provvedimenti della Cassazione - il rilievo dell'amministrazione ricorrente secondo cui la regolamentazione degli orari relativi alla cottura dei cibi abbia inciso essenzialmente sulle modalità di esercizio del diritto, affidate alla discrezionalità dell'amministrazione, in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interni". Tuttavia - e da qui l'annullamento con rinvio - va chiarito se gli orari non celino "in realtà una differenziazione del regime penitenziario del tutto ingiustificata" tra detenuti al 41 bis e gli altri e "tale da assumere, in concreto, un carattere sostanzialmente vessatorio". Il divieto di cottura dei cibi in determinate fasce orarie "è legittimo a condizione che riguardi tutti i detenuti e non solo quelli al 41 bis", dice la Suprema Corte.

"I detenuti devono poter acquistare tutti gli stessi alimenti"

Sui generi alimentari che è possibile acquistare, la Cassazione scrive invece che la "previsione di una lista dei prodotti più contenuta (per chi è al 41 bis, ndr) rispetto a quella destinata ai detenuti ordinari - per il rischio che nelle sezioni differenziate si possano manifestare posizioni affermative di uno status di potere, da parte dei detenuti più facoltosi, non sia affatto fondata ma, al contrario, appaia inutile e immotivatamente vessatoria rispetto alle ordinarie regole", anche perché "il detenuto è allocato in cella singola e al massimo può scambiare i prodotti alimentari acquistati con i componenti del proprio gruppo di socialità e, peranto, sono da escludere eventuali manifestazioni di supremazia o carisma criminale paventate dall'amministrazione, anche perché gli alimenti contemplati al sopravvitto in genere non sono prodotti di lusso, né particolarmente costosi". E la possibilità di acquistare beni di lusso è comunque esclusa per tutti i detenuti.

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