rotate-mobile
Mafia

Forniva l'acetone ai boss per raffinare l'eroina, confiscati i beni di Luigi Calascibetta

La Cassazione ha sancito il passaggio definitivo allo Stato di terreni, immobili, una polizza vita e un colorificio. Nel 1993 il tribunale aveva invece respinto il sequestro per l'uomo di Santa Maria di Gesù, condannato per mafia e droga: nel 1984 in un mese trasformò 290 chili di morfina base con Totò Riina

Negli anni Ottanta, con il suo colorificio, aveva rifornito Cosa nostra di migliaia di litri di acetone, da utilizzare per raffinare la morfina base in centinaia di chili di eroina, da smerciare poi in tutto il mondo. Adesso la quinta sezione della Cassazione ha deciso di confiscare definitivamente i beni di Luigi Calascibetta, 73 anni, che in passato è stato condannato sia per l'appartenenza al clan di Santa Maria di Gesù che per narcotraffico, assieme peraltro al "capo dei capi", Totò Riina, col quale avrebbe raffinato ben 290 chili di eroina in un solo mese, tra giugno e luglio del 1984.

I giudici hanno giudicato innammissibile il ricorso presentato dall'avvocato di Calascibetta, Dario Gallo, e passa così allo Stato (quel che resta di) un immobile, alcuni terreni, una polizza vita e del "Colorificio Faverl srl". Beni che però, secondo la difesa, non solo sarebbero stati acquisiti ben prima delle condanne riportate da Calascibetta, cioè tra il 1978 ed il 1979, ma che sarebbero stati già al centro di un provvedimento delle Misure di prevenzione del tribunale che, nel 1993, respinse tuttavia sia la confisca che l'applicazione della sorveglianza speciale a Calascibetta, ritenendo inattuale la sua pericolosità sociale.

Il 5 ottobre del 2016 il tribunale, con un nuovo provvedimento, aveva rigettato la richiesta di applicazione della sorveglianza speciale a Calascibetta, ma disposto invece la confisca dei suoi beni, desumento la sua pericolosità dalle condanne per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e per mafia. La sezione Misure di prevenzione della Corte d'Appello, a gennaio, aveva poi rigettato il ricorso della difesa, che aveva messo in evidenza come i beni al centro del provvedimento fossero gli stessi già valutati nel 1993 e come gli elementi alla base della decisione derivassero sempre dalle stesse accuse legate alle dichiarazioni del pentito Francesco Marino Mannoia. L'avvocato ha quindi invocato il ne bis in idem, cioè il divieto per il giudice di esprimersi due volte sulla stessa contestazione. Inoltre, il legale ha rimarcato che i beni erano stati tutti acquistati tra il 1978 e il 1979 e che Calascibetta era stato invece condannato diversi anni dopo.

La Cassazione, citando le Sezioni Unite, ha però ribadito che "non impedisce la rivalutazione della pericolosità ai fini dell'applicazione di una nuova o più grave misura ove si acquisiscano ulteriori elementi, precedenti o successivi al giudicato, ma non valutati, che comportino un giudizio di maggiore gravità della pericolosità stessa e di inadeguatezza delle misure precendentemente adottate". E - sottolineano i giudici - nel 1993 "il tribunale aveva rigettato la misura, personale e patrimoniale, in considerazione della normativa, all'epoca applicabile, che non consentiva l'applicazione disgiunta, come successivamente previsto dalla legge 94 del 2009".

Non solo: "La piattaforma accusatoria - dice la Suprema Corte - era costituita dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Francesco Marino Mannoia, che aveva indicato Calascibetta come il fornitore, nel corso degli anni '80 del secolo scorso, di ingenti quantità di solvente necessario per la raffinazione di consistenti quantitativi di morfina base in eroina". E non c'è nulla di illogico nelle argomentazioni della Corte d'Appello: "Ha evidenziato che, nell'ambito dei processi penali, all'esito dei quali Calascibetta è stato condannato con sentenze irrevocabili, è stato accertato che Calascibetta già negli anni Ottanta aveva concorso, unitamente a soggetti di assoluto rilievo di Cosa nostra, nella raffinazione di notevoli quantità di eroina, fornendo ingenti quantità di solvente necessario per la raffinazione, grazie alla società che aveva ad oggetto proprio il commercio e la produzione di vernici, che poteva procurarsi l'acetone senza destare sospetto; Calascibetta era stato condannato, insieme a Totò Riina, per la raffinazione di 290 chili di eroina tra giugno e luglio 1984".

Peraltro, in base alle dichiarazioni di Marino Mannoia, Calascibetta sarebbe stato coinvolto nel business prima di quella data, già tra la fine degli anni Settanta e i primi anni Ottanta, "avendo egli fornito migliaia di litri di acetone necessari per la raffinazione dell'eroina, praticando un prezzo dieci volte superiore a quello di mercato e ricevendo 20/30 milioni di lire per ogni fornitura". Infine, per la Cassazione, "le acquisizioni patrimoniali oggetto di confisca, sono tutte temporalmente collocabili tra il 1979 e il 1991, allorquando il proposto e la sua famiglia dichiaravano attività o redditi leciti pressoché inesistenti".

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Forniva l'acetone ai boss per raffinare l'eroina, confiscati i beni di Luigi Calascibetta

PalermoToday è in caricamento