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Cronaca

Nulle le cartelle esattoriali firmate da un funzionario "scaduto": al via i ricorsi

Lo stabilisce la sentenza 3350/15 della Commissione tributaria provincia di Palermo. Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento firmato da un capo area dell'ente poichè la delega rilasciata dal direttore provinciale aveva cessato ogni effetto

Cosa succede se un avviso di accertamento tributario viene firmato da un funzionario “scaduto”? Si deve ritenere nullo e dunque il contribuente non dovrà pagare. Lo ha stabilito una sentenza della Commissione tributaria provincia di Palermo, la numero 3350 depositata lo scorso 11 giugno, che ha accolto il ricorso presentato da un cittadino che aveva impugnato alcune cartelle esattoriali relative a Irpef, Irap e Iva risalenti al 2010. Alla base della contestazione la non efficacia della delega di firma rilasciata dal direttore provinciale al capo area imprese minori. Una sentenza che potrebbe aprire la strada a una pioggia di ricorsi.

Il collegio giudicate, presieduto da Giovanni Liguori, ha ritenuto fondata la contestazione della ricorrente, difesa dal commercialista Riccardo Tortorici (nella foto a destra), poiché alla data in cui è stata apposta la firma, “la delega del direttore provinciale - si legge nella sentenza -  aveva cessato i suoi effetti”. Un vizio di forma a cui, però, si aggiunge un’altra circostanza: “In ogni caso anche quando fosse stata confermata la detta delega - prosegue la sentenza - sarebbe stata comunque nulla in applicazione del principio statuito dalla sentenza numero 37/2015 della Corte costituzionale”. In sostanza, per atti come quello impugnato, la firma deve essere messa da un dirigente pubblico che ha acquisito la qualifica tramite concorso.

Riccardo Tortorici-2Dietro questa interpretazione, infatti, c’è il principio secondo il quale il responsabile non sottoscrive un provvedimento in virtù dell’incarico dirigenziale, bensì “per effetto della delega di firma del direttore d’ufficio - si legge nelle motivazioni della sentenza - con conseguente nullità dell’accertamento ai sensi dell’articolo 42 del decreto del presidente della Repubblica 600/1973”. Inutile il tentativo dell’Agenzia delle Entrate di contestare le motivazioni addotte della contribuente chiedendo alla Commissione tributaria di rigettare il ricorso.

Su questo il collegio è stato chiaro: oltre che per effetto del dpr 600/1973, l’atto va ritenuto nullo, anche alla luce del “dpr 633/1972, se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui impiegato”. In passato la giurisprudenza si era pronunciata al riguardo (Cass. Sez. Tributaria 5.9.2014 n. 18758) specificando che “se la sottoscrizione non è quella del titolare dell’ufficio - si legge ancora nella sentenza - incombe all’amministrazione dimostrare in caso di contestazione il da parte del sottoscrittore pur non essendovi l’obbligo di dimostrare la sussistenza della delega che costituisce un atto non attinente alla legittimazione processuale in quanto l’avviso di accertamento ha natura sostanziale e non processuale”.

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