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Sabato, 27 Aprile 2024
Mafia Resuttana-San Lorenzo

Bocciato il ricorso del ministero: "Il boss Sandro Lo Piccolo al 41 bis può usare Skype per i colloqui"

La Cassazione conferma le decisioni del magistrato e del tribunale di Sorveglianza di L'Aquila. Per il Dap, il mafioso sarebbe stato obbligato a comunicare con i suoi parenti solo di persona, ma i giudici hanno stabilito che non vi è alcun motivo per impedire il ricorso alle piattaforme informatiche: "Nessun rischio di contatti col clan di San Lorenzo"

Il boss di San Lorenzo Sandro Lo Piccolo, recluso al 41 bis, ha diritto di fare i colloqui con i suoi parenti attraverso Skype. Lo ha stabilito la prima sezione della Cassazione, presieduta da Angela Tardio, rigettando il ricorso del ministero della Giustizia che riteneva, invece, che non vi fosse alcun motivo valido per concedere al mafioso questa alternativa agli incontri di presenza. 

Lo Piccolo aveva già ottenuto ragione sia dal magistrato che dal tribunale di Sorveglianza di L'Aquila, rispettivamente il 15 settembre 2021 e il 22 febbraio dell'anno scorso: in entrambi i casi, infatti erano stati rigettati i reclami del Dap. Per il ministero della Giustizia, però, il magistrato di Sorveglianza non avrebbe tutela giurisdizionale sul tema e comunque, nei provvedimenti che concedevano il ricorso alle piattaforme informatiche, non sarebbero stati spiegati né il motivo che avrebbe reso impossibili i colloqui di presenza e neppure le ragioni eccezionali che avrebbero legittimato la richiesta di Lo Piccolo. Non essendoci più blocchi e divieti di circolazione legati alla pandemia, sosteneva ancora il ministero, nulla avrebbe impedito i colloqui di persona.

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Per la Suprema Corte, però, il ricorso è infondato: "Le esigenze di sicurezza della comunicazione - si legge tra l'altro nella sentenza - sono garantite dalla previsione che il colloquio video avvenga da un altro carcere posto nelle vicinanze della residenza dei famigliari e con l'utilizzo di una piattaforma certificata e, quindi, secondo modalità già sperimentate dall'amministrazione penitenziaria per i colloqui video dei detenuti di alta sicurezza, ma non in regime differenziato. La ratio dell'orientamento al quale si è prestata adesione - dicono i giudici - è costituita dall'importanza rivestita dai colloqui ai fini del trattamento penitenziario e dall'esigenza che le limitazioni conseguenti al regime differenziato siano strettamente connesse 'a non altrimenti gestibili esigenze di ordine e di sicurezza e siano congrue rispetto allo scopo perseguito'".

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La Cassazione nel provvedimento rimarca inoltre come ai detenuti al 41 bis era già stata estesa la possibilità dei collegamenti via Skype durante la pandemia: "La disciplina è applicabile a tali detenuti potendo essere esclusi 'i detenuti assoggettati al regime penitenziario differenziato soltanto ove la relativa scelta sia realmente funzionale all'obiettivo primario del 41 bis, costituito dalla necessità di escludere contatti tra il detenuto e il gruppo criminale di riferimento', il che deve escludersi nel momento in cui, come nel caso di specie, debbano essere utilizzate apparecchiature già in uso all'Amministrazione".

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Infine "non rileva la mancata indicazione di ragioni ulteriori rispetto all'emergenza pandemica in quanto la situazione legata alla presenza del virus è tuttora irrisolta e connotata da un concreto e apprezzabile rischio di contagio, rilevante nella valutazione della sussistenza in concreto della gravissima difficoltà. Peraltro, all'epoca della presentazione dell'istanza (l'ordinanza del magistrato di Sorveglianza è del settembre 2021) la trasferta dalla Sicilia costituiva, data l'estensione dei contagi ed il livello di profilassi raggiunto, senz'altro un significativo fattore di rischio".

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