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Giovedì, 18 Aprile 2024
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Circoscrizioni, risposta all'onorevole Pogliese sull'interpretazione della legge

"Nelle elezioni amministrative, l'assegnazione dei seggi, in caso di ricorso al ballottaggio per l'elezione del Sindaco, deve essere operata con riferimento ai risultati conseguiti in sede di ballottaggio"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Comunali: l'assegnazione dei seggi deve riferirsi ai risultati del ballottaggio. Consiglio di Stato , sez. V, sentenza 28.02.2011 n° 1269 (Alfredo Matranga)".

"Nelle elezioni amministrative, l'assegnazione dei seggi, in caso di ricorso al ballottaggio per l'elezione del Sindaco, deve essere operata con riferimento ai risultati conseguiti in sede di ballottaggio".

"E’ questo il principio statuito con la sentenza in commento dal CdS secondo il quale non può, ai fini della ripartizione dei seggi, farsi esclusivo riferimento alle cifre elettorali conseguite dalle liste o loro gruppi nel primo turno elettorale, senza tenere alcun conto dei loro collegamenti ai fini del secondo turno, rilevando i voti di lista conseguiti nel primo turno al solo fine della distribuzione dei seggi all'interno delle coalizioni".

"In particolare, per la sentenza in rassegna, in assenza di una specifica norma al riguardo, deve privilegiarsi la soluzione più vicina al principio cardine che ha ispirato la riforma del governo locale, che è rinvenibile nel comma X dell'art. 73 del TUEL, che ha inteso assicurare, mediante la previsione del ballottaggio, al sindaco eletto almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio comunale".

"Nelle elezioni amministrative il turno di ballottaggio è stato quindi previsto non solo come modalità per l'elezione diretta del sindaco, quanto, piuttosto, come metodo per la composizione dei consigli, atteso che il gruppo di liste collegate al candidato vincente beneficia del premio di maggioranza, mentre il gruppo perdente beneficia di quella relativa compattezza che gli torna utile per esercitare il proprio ruolo di opposizione e di controllo sulla maggioranza".

"In sintesi, poiché dei momenti di cui tenere conto nel calcolo dei voti per l'attribuzione dei seggi il comma IV del citato art. 73 ha considerato rilevante quello in cui viene concretamente individuato il Sindaco, è a tale momento che occorre avere riguardo per effettuare l'attribuzione dei seggi in consiglio comunale ad una lista o ad un collegamento di liste se il sindaco viene individuato solo a seguito di ballottaggio; è quindi in base ai risultati in tale sede ottenuti dalle liste che deve essere effettuata la ripartizione dei seggi".

"Sempre in risposta all'onorevole Pogliese, si sottolinea che a Roma per l'elezione del presidente di municipio/circoscrizione è previsto il turno di ballottaggio, cosa non prevista nell'insuperabile legge scritta da lui.
Ciò posto al turno di ballottaggio il candidato presidente vincente si trascina logicamente il 60% dei seggi per poter governare...A differenza dalle nostre circoscrizioni dove si è impossibilitati per questioni aritmetiche a costituire una maggioranza, in quanto le liste che sostengono il vincente al massimo ottengono 4 seggi su 15. Inoltre si adotta sempre per Pogliese la normativa elettorale simile ai comuni che vanno da 10 a 15 mila abitanti. Laddove invece a Palermo la più piccola circoscrizione è composta da 20 mila abitanti!".

 

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