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Bollo auto, chi paga e chi no: le informazioni sulle esenzioni

La tassa viene ridotta esclusivamente per i veicoli dotati di certificato di rilevanza storica e collezionistica. Ecco cosa c'è da sapere

Nonostante le disposizioni siano cambiate da tempo, sono ancora in molti a credere erroneamente che per ottenere lo sconto del 50 per cento sul bollo sia sufficiente che la propria auto abbia compiuto 20 anni dall'immatricolazione. Le cose, tuttavia, non stanno proprio in questo modo.

La riduzione del 50% del bollo auto, infatti, è prevista esclusivamente per i veicoli ultraventennali per i quali sia stato rilasciato un certificato di rilevanza storica e collezionistica. La possibilità che hanno i palermitani di usufruire del dimezzamento della tassa automobilistica vale solo per i veicoli che abbiano raggiunto o superato i 20 anni di età. 

Bollo auto e certificato di rilevanza storica: dove si ottiene

Bollo auto e certificato di rilevanza storica: a rilasciare queste particolari tipologie di certificato sono cinque registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI. Una volta che il proprietario dell'autoveicolo con 20 o più anni di vita è riuscito ad ottenere la certificazione che attesti la storicità del mezzo, questi è tenuto a far annotare l'avvenuta iscrizione al registro storico sulla carta di circolazione (operazione a pagamento). Soltanto dopo potrà usufruire del bollo auto ridotto del 50%.

Bollo auto al 50% per le auto storiche

Dall'inizio di giugno chi è in possesso di automobili storiche adibite ad uso professionale potranno pagare il bollo auto al 50%. Una novità introdotta dopo l'intervento del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i veicoli di interesse storico e collezionistico con età compresa tra i 20 e i 29 anni. 

La nuova legge di Bilancio

In materia di veicoli ultraventennali è intervenuta la legge di Bilancio dello Stato per il 2019 che ha disposto che gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento. Limitatamente alla periodicità gennaio/dicembre 2019, il certificato di rilevanza storica annotato sulla carta di circolazione entro il 31 gennaio 2019, consente l’applicazione della riduzione dallo stesso periodo tributario dell’annotazione. Tale disposizione è vigente dal 1° gennaio 2019.

Cosa succede in Sicilia

In Sicilia le agevolazioni fiscali per i veicoli storici variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali. Sono considerati veicoli storici ultratrentennali

  • costruiti da oltre trent'anni (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato ),
  • non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

I veicoli storici ultratrentennali sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica. L'esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda (non è neppure necessario che siano iscritti in un registro storico). Se però un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di 25,82 euro per gli autoveicoli e di 10,33 euro per i motoveicoli.

La tassa forfettaria è dovuta per l'intera annualità e non è assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento. Questa tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su aree pubbliche; se invece, circola, il conducente deve portare con sé la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione perché è previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.

Sono considerati veicoli storici ultraventennali gli autoveicoli e i motoveicoli di particolare interesse storico o collezionistico con le seguenti caratteristiche:

  • costruiti da oltre vent'anni e da non più di trenta (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato),
  • non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.
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