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Venerdì, 29 Marzo 2024
Economia

Stralcio delle iscrizioni a ruolo fino a mille euro: per i Comuni corsa contro il tempo fra interrogativi e problemi

Entro il 31 gennaio gli enti locali dovranno decidere, con apposita delibera, se neutralizzare o aderire alla sanatoria delle cartelle di pagamento relative al periodo 2000-2015

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

A seguito dell'approvazione della legge di Bilancio 2023 è stata ripresa la più volte promessa di stralcio automatico dei debiti risultanti dai ruoli affidati agli agenti della riscossione dall'1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 fino a mille euro (capitale, interessi e sanzioni) e che già, con provvedimento del 2018, aveva visto la cancellazione d'ufficio delle iscrizioni, sempre inferiori a mille euro del periodo 1 gennaio 2000- 31 dicembre 2010.

Per i Comuni si pongono degli interrogativi per verificare l'approvazione del provvedimento e l'efficacia che ne deriverà. Qui entra ora la burocrazia: il dispositivo infatti stabilisce che, entro il 31 gennaio di quest'anno, i Comuni - in attuazione di quanto disposto dal governo - dovranno decidere se neutralizzare gli effetti dello stralcio delle cartelle di pagamento fino a mille adottando una delibera da trasmettere all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, precisando che per i tributi comunali si intende effettuare uno stralcio "parziale" (solo sanzioni ed interessi) ed, in particolare, per le violazioni del Codice della strada, operare solo per gli interessi e non per le sanzioni le spese di procedure esecutive e di notifica.

Pertanto, nel caso di mancata adozione della delibera comunale, lo stralcio automatico avverrà solo per le sanzioni e gli interessi. Qui sorgono i primi problemi: il comma 229 della legge di Bilancio 2023, prevede che il provvedimento sia adottato "nella forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti". Per le delibere andrà chiarito chi le dovrà assumere, in quanto esistono interpretazioni diverse che vogliono che sia la Giunta e il Consiglio o solo la Giunta o solo il Consiglio.

Inoltre, dovrà intervenire anche l'organo di revisione, che dovrà esprimere il suo parere o quanto meno una presa visione, con tutte le difficoltà di convocazione delle parti, nel dibattito e nelle deliberazioni, il tutto in tempi molto ristretti. Queste le conseguenze: se l'ente locale aderisce allo stralcio delle somme riportate regolarmente tra i residui attivi, ne consegue una dovuta variazione di bilancio in corso di approvazione; se l'ente non aderisce deve, comunque, inviare all'Agenzia delle Entrate-Riscossione una comunicazione che non adotta nessun provvedimento e che, quindi, proseguirà le procedure di recupero dei crediti incagliati.

Un'ulteriore considerazione sulle decisioni potrebbe essere quella che, in moltissimi casi, i piccoli ruoli, mantenuti dai Comuni per opportunità di bilancio, nella realtà non avranno la fortuna di essere realizzati, soprattutto in considerazione che molti di questi ruoli risultano a carico di contribuenti deceduti, irreperibili, falliti, impossidenti, nonché, il fastidio del continuo riporto di valori per entrambi gli enti.

Va, infine, evidenziato che, nel caso in cui il Comune non possa effettuare le delibere prospettate, dovrà, comunque adottare quei provvedimenti consequenziali per le cancellazioni d'ufficio a favore dei contribuenti morosi (sanzioni ed interessi) così come avvenuto nel primo provvedimento di stralcio per il periodo 1 gennaio 2000- 31 dicembre 2010.  
Toti Cottone (commercialista e revisore contabile)

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