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Giovedì, 28 Marzo 2024
Cronaca

Vende pane abusivamente per strada, condanna annullata: "Giudici troppo severi, sì a un nuovo processo"

Nell'auto dell'imputato furono scoperte delle ceste con 34 chili di prodotto. La Cassazione bacchetta il tribunale di Termini Imerese che aveva deciso di non concedergli né attenuanti generiche, né sospensione condizionale della pena, né la non menzione del casellario giudiziale "senza indicare le ragioni del rigetto"

Era stato sorpreso ormai più di quattro anni fa mentre vendeva abusivamente del pane per strada: nel suo furgone, infatti, erano stati ritrovati 34 chili di pane, sistemate in diverse ceste di plastica e quindi in cattivo stato di conservazione, secondo l'accusa. L'uomo, L. G., 51 anni, è stato condannato dal tribunale di Termini Imerese l'anno scorso senza attenuanti generiche, senza sospensione condizionale della pena e senza che gli fosse neppure concessa la non menzione nel casellario giudiziale. Troppo, secondo la Cassazione, che infatti ha deciso di annullare con rinvio la sentenza perché venga valutata la concessione di questi benefici.

Bisognerà celebrare dunque un nuovo processo, come ha stabilito il collegio della terza sezione della Suprema Corte, presieduto da Elisabetta Rosi, e rivedere non tanto la condanna a pagare 500 euro di ammenda, quanto appunto la concessione delle attenuanti e della condizionale. I fatti contestati all'imputato risalgono al primo febbraio del 2018 e servirà dunque ancora del tempo per chiudere la vicenda giudiziaria.

L. G. aveva fatto ricorso in Cassazione chiedendo di non essere punito in virtù della particolare tenuità del fatto di cui è accusato, ma su questo punto la Cassazione ha dovuto rigettare il ricorso, in quanto la richiesta non era stata formulata durante il giudizio di merito e non può quindi essere avanzata durante quello di legittimità. I giudici sono stati invece concordi sul fatto che il tribunale di Termini, con la sentenza dello scorso 8 luglio, sarebbe stato un po' troppo severo e che avrebbe "del tutto omesso di indicare le ragioni dell'implicito rigetto" del riconoscimento delle attenunanti generiche, della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna. Da qui la decisione di annullare con rinvio la condanna.

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