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Giovedì, 28 Marzo 2024
Cronaca Piazza Capo

Hashish e marjiuana in vendita in un negozio del Capo, denunciato commerciante

Nei guai un giovane di 26 anni dopo il blitz della guardia di finanza. E' un episodio che può fare giurisprudenza: "Il ministero della Salute si è pronunciato sui rischi derivanti dal consumo della cannabis light e del suo commercio che è illecito"

Vendeva hashish e marijuana in un negozio del Capo, arriva la guardia di finanza e finisce nei guai. E' successo nel cuore del Capo. Denunciato un commerciante (F.F. le sue iniziali) di 26 anni. In azione gli uomini del Gruppo investigazione criminalità organizzata del nucleo di polizia economico finanziaria di Palermo che hanno proceduto al sequestro di 59 confezioni di marjiuana e 15 di hashish, per un totale di 121 grammi di sostanza stupefacente che erano esposte in libera vendita in un negozio.

Le operazioni sono scattate nell'ambito dei controlli sui Grow Shops e la vendita di cannabis light. "Il giovane - spiegano dagli uffici della Finanza - è stato segnalato, in stato di libertà, per l’articolo 73 del Dpr. 309/90 (detenzione illegale di sostanza stupefacente). L’attività è stata organizzata, in particolare, da una pattuglia della sezione Goa, unità specializzata del Corpo per il contrasto al traffico degli stupefacenti". Questo settore è stato interessato di recente dalla Legge 242/2016 che ha qualificato lecita l’attività di coltivazione della canapa sativa L.

"Ma a chiarire l’apparente conflitto tra questa legge e il dpr 309/90 (Testo Unico sugli stupefacenti) - spiegano dalla guardia di finanza - ha provveduto ultimamente la Corte Suprema di Cassazione che a Sezioni Unite, con sentenza numero 30475, depositata il 10 luglio 2019, ha affermato il seguente principio di diritto: 'La commercializzazione al pubblico di cannabis sativa L. e, in particolare, di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell’ambito di applicabilità della legge n. 242 del 2016, che qualifica come lecita unicamente l’attività di coltivazione di canapa delle varietà ammesse e iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell’art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 e che elenca tassativamente i derivati da questa coltivazione che possono essere commercializzati, quindi la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio, resina, sono condotte che integrano il reato di cui all’art. 73, d.P.R. n. 309/1990, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall’art. 4, commi 5 e 7, legge n. 242 del 2016, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività'".

"L’intervento della Finanza - viene sottolineato in una nota - rientra dunque nelle azioni dirette alla tutela della Salute Pubblica, in armonia non solo con il recente orientamento giurisprudenziale degli Ermellini, che, coerentemente con i criteri di armonizzazione comunitaria, hanno ritenuto che la norma del 2016 sia volta ad incentivare la coltivazione delle piante di “Canapa Sativa”, ritenuta di per se un arbusto particolarmente utile all’ecosistema, però non anche il consumo dei suoi frutti, ma anche con un meno noto parere del Consiglio Superiore di Sanità del 10.04.2018, massimo organo di tutela del Ministero della Salute, che, già a suo tempo si era pronunciato sui rischi derivanti dal consumo della cannabis light e dell’illiceità del suo commercio".
 

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