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Mercoledì, 17 Aprile 2024
Cronaca

"La tassa sui rifiuti va pagata anche per i garage", la Cassazione dà ragione al Comune

I giudici hanno annullato con rinvio una decisione della Commissione tributaria che, due anni fa, accogliendo i ricorsi dei contribuenti, aveva invece sospeso i pagamenti relativi ad avvisi di accertamento per la Tarsu, emessi tra 2007 e 2011. "Tributo dovuto indipendentemente dall'utilizzo dei locali"

La tassa sui rifiuti va pagata anche per i garage. A sancirlo con un'ordinanza è la sesta sezione civile della Cassazione, che ha dato ragione al Comune di Palermo, in relazione al pagamento di una serie di avvisi di accertamento legati alla Tarsu (oggi Tari) per gli anni 2007 al 2011. Palazzo delle Aquile aveva infatti presentato ricorso contro una decisione della Commissione tributaria che, a ottobre di due anni fa, aveva invece dato ragione a diversi contribuenti, annullando le cartelle esattoriali, perché "i luoghi adibiti al ricovero 'privato' dei vicoli, non sono idonei (stante la permanenza solo occasionale in loco delle persone) a produrre rifiuti".

Per la Suprema Corte, che cita altre decisioni sul tema, "è fallace l'assunto secondo cui un locale adibito a garage non possa che ritenersi, di per sé, improduttivo di rifiuti solidi urbani (...) in contraddizione con la fonte normativa primaria, dalla quale sono eccepite le sole 'aree scoperte perinenziali od accessorie di civili abitazioni'". I giudici hanno quindi annullato la decisione della Commissione tributaria, a cui hanno rinviato la causa per un nuovo esame, chiedendo di "uniformarsi ai principi di diritto sopra enunciati".ù

La Cassazione nell'ordinanza scrive: "Questa Corte ha più volte espresso il principio in forza del quale 'il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani è l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti: l'esenzione della tassazione di una parte delle aree utilizzate perché ivi si producono rifiuti speciali, come pure l'esclusione di parti di aree perché inidonee alla produzione di rifiuti, sono subordinate all'adeguata delimitazione di tali spazi ed alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell'esclusione o dell'esenzione', gravando sul contribuente il relativo onere della prova".

La Suprema Corte aveva già stabilito che "i Comuni devono istituire una apposita tassa annuale a base tariffaria, che viene a gravare su chiunque occupi o conduca i locali, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, in cui i servizi sono istituiti, compresi i garage. Tale tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio".

Come rimarcano ora i giudici, "la sentenza impugnata, nel riconoscere il diritto all'esenzione dalla Tarsu dall'area coperta destinata a garage, in forza della sola allegazione di detta destinazione, si è posta dunque in contrasto con i principi di diritto affermati in materia da questa Corte e sopra richiamati e, quindi, va sul punto cassata". 

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