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Cronaca Ventimiglia di Sicilia

Ventimiglia, il Tar riammette i lavori di restauro da 875 mila euro della chiesa Sant’Eligio

Accolta la richiesta di sospensiva avanzata con il ricorso. La Regione non aveva riconosciuto i 20 punti riservati agli interventi per edifici che “rappresentano elevato rischio per pubblica e privata incolumità”

Riammessi dai giudici amministrativi i lavori da 875 mila euro per il restauro della chiesa Sant’Eligio di Ventimiglia di Sicilia. La prima sezione del Tar Sicilia ha accolto il ricorso presentato dall’amministrazione comunale tramite l’avvocato Girolamo Rubino disponendo l’attribuzione con riserva di un punteggio pari a 20 punti (che non era stato inizialmente riconosciuto). Come disposto dall’ordinanza, quindi, il “progetto di restauro e risanamento conservativo dell’ex chiesa Maiorca” è stato inserito in graduatoria tra quelli finanziabili.

Il bando in questione era stato pubblicato dall’assessorato regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità che aveva predisposto un programma di finanziamento per interventi sulla tutela dell’ambiente e dei beni culturali con risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione. “Nonostante la documentazione prodotta in ossequio alle disposizioni contenute nel bando e i chiarimenti forniti dall’Amministrazione comunale il progetto - ricostruisce l’avvocato Rubino - veniva collocato in posizione non utile nella graduatoria definitiva per ottenere il finanziamento richiesto”.

Al progetto presentato dal comune di Ventimiglia circostanza non erano stati attribuiti i 20 punti previsti nel caso di interventi di ristrutturazione riguardanti “edifici che rappresentano elevato rischio per la pubblica e privata incolumità”. Il sindaco Antonio Rini si è quindi rivolto al legale per presentare un ricorso e chiedere l’annullamento (previa sospensione) degli atti di gara nella parte in cui era stato erroneamente attribuito al progetto il punteggio assegnato.

“E’ stata dedotta - aggiunge l’avvocato Rubino - l’illegittimità dell’Amministrazione regionale sotto il profilo dell’eccesso di potere per l’evidente difetto di istruttoria e per la manifesta disparità di trattamento subita, avendo l’amministrazione regionale denegato il punteggio previsto per lo specifico requisito nonostante l’esauriente documentazione in realtà prodotta a supporto, avendo di contro riconosciuto il relativo punteggio a progetti rispetto ai quali lo stesso requisito non era stato del tutto valutato o provato, ovvero era stato documentato per mezzo di documentazione analoga a quella allegata dal Comune ricorrente”.

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