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Cronaca Casteldaccia

"Non poteva essere intercettato", ecco perché il sindaco di Casteldaccia è stato prosciolto

Le motivazioni del gup di Termini che ha disposto il non luogo a procedere per Giovanni Di Giacinto e anche per l'assessore alla Pubblica istruzione ed altri imputati: "Il primo cittadino era stato iscritto per corruzione elettorale che non è un reato contro la pubblica amministrazione e non consente di captare le conversazioni"

Le intercettazioni non sono utilizzabili. E' questa - in estrema sintesi - la motivazione per cui il gup di Termini Imerese, Valeria Gioieli, ha deciso di prosciogliere il sindaco di Casteldaccia, Giovanni Di Giacinto, e l'assessore alla Pubblica istruzione, Maria Marilena Tomasello accusati di corruzione assieme ad altri imputati. Secondo il giudice, infatti, il primo cittadino era stato inizialmente iscritto nel registro degli indagati per corruzione elettorale e, come ha stabilito anche la Cassazione, questo reato non rientra tra quelli contro la pubblica amministrazione e non è dunque possibile ricorrere alle intercettazioni.

Le motivazioni della decisione, che fanno sostanzialmente venir meno l'accusa di corruzione per gli imputati, sono state depositate ieri assieme al dispositivo con cui sono stati prosciolti, oltre al sindaco (difeso dagli avvocati Nino Zanghì e Pietro Siragusa) e l'assessora (assistita dall'avvocato Salvatore Sansone), anche Antonino Amato, Valentina Tomasello, Marianna Rosalia Cirone, Pietro Guzzo e l'azienda "Fisma srl". Il giudice ha invece rinviato a giudizio (il processo inizierà ad ottobre) il vicesindaco, Giuseppe Montesanto, la funzionaria comunale Rosalba Buglino, il geometra Salvatore Merlino e Giovanni Corrao.

"Deve rivelarsi - scrive il giudice - come il quadro probatorio a disposizione consenta, sin d'ora ed a prescindere da qualsiasi ipotetico sviluppo in sede dibattimentale, di ritenere l'insussitenza dei fatti di reati contestati ai succitati imputati". E prosegue spiegando che "secondo la prospettazione accusatoria in vi sarebbero più corrotti (Di Giacinto, Montesanto e Tomasello) e più corruttori (Cirone, Valentina Tomasello), con la partecipazione quale extranei di Amato e Guzzo" e "gli elementi probatori a carico dei predetti imputati sono costituiti unicamente dagli esiti dell'attività tecnica di intercettazione".

Il gup allora chiarisce che gli imputati erano stati inizialmente iscritti per corruzione elettorale (precisamente per il reato previsto dall'articolo 87, primo comma, del Dpr 570 del 16 maggio 1960) e si tratta di un reato "punito con pena edittale massima pari a 5 anni di reclusione, ma tale fattispecie non è quantificabile quale reato contro la pubblica amministrazione" e non si poteva ricorrere alle intercettazioni.

Il gup cita anche una sentenza della Cassazione che stabilisce il reato "non rientra nella categoria dei delitti contro la pubblica amministrazione in quanto tutela il corretto svolgimento delle consultazioni elettorali e della libera determinazione e manifesatazione del voto e non il regolare funzionamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione".

"Ne consegue - afferma il giudice - che il reato in relazione al quale le intercettazioni furono disposte e prorogate, quale reato elettorale tutela un bene giuridico diverso rispetto a quello dei delitti contro la pubblica amministrazione; inoltre sul piano del soggetto attivo non è un reato proprio diversamente da quelli dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione ed è strutturalmente diverso rispetto a quelli di corruzione, non essendo a concorso necessario. Alla luce dei richiamati principi di diritto la fattispecie di reato in esame non consentiva, dunque, il ricorso al mezzo di ricerca della prova (le intercettazioni, ndr) e da ciò consegue l'inutilizzabilità degli esiti della predetta attività captativa".

A un certo punto, però, al sindaco e agli altri era stata contestata la corruzione e il gup sostiene infatti che da quel momento in poi le intercettazioni sarebbero utilizzabili, solo che "il tenore delle predette conversazioni intercettate avulse dal contesto fattuale precedente di riferimento può escludere già in questa fase la possibilità di sostenere l'accusa in giudizio a carico Di Giacinto, Maria Marilena e Valentina Tomasello, Montesanto, Amato, Cirone, Guzzo, Magro e Fisma srl".

Al di là dell'aspetto procedurale, che stronca sul nascere la possibilità di avviare un processo, la difesa del sindaco ha comunque voluto dimostrare nel merito che Di Giacinto non avrebbe mai fatto nulla nel suo interesse personale. Per esempio, dicono gli avvocati, nel caso della "Fisma", l'affidamento del servizio avrebbe consentito al Comune di Casteldaccia di risparmiare 245 mila euro. Inoltre i lavoratori che sarebbero stati assunti nell'ambito di un presunto scambio di favori, secondo la Procura, sarebbero stati invece inseriti in virtù di un accordo sindacale e sarebbero tutti soggetti licenziati dall'ex Coinres. Infine, Di Giacinto non avrebbe brigato per accreditare una cooperativa alla Regione, in quanto l'azienda avrebbe già avuto tutti i requisiti per accedere ai finanziamenti pubblici. 
 

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