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Giovedì, 18 Aprile 2024
Cronaca

"Sentenze depositate in ritardo", condannato ex giudice: dovrà pagare 315 mila euro

La decisione della Corte dei Conti per Giuseppe Mineo, membro laico del Cga dal 2010 al 2016: "Ha danneggiato l'amministrazione pubblica con la sua perdurante inerzia". In sede penale gli sono già stati inflitti sei mesi in primo grado per omissione di atti d'ufficio

Era pagato fior di quattrini - oltre quindicimila euro al mese - per emettere sentenze e depositare per tempo le motivazioni, invece Giuseppe Mineo, 58 anni, originario di Gela, da giudice "laico" del Cga, quei provvedimenti li avrebbe depositati quasi sempre in ritardo, cioè dopo i 180 giorni previsti dalla legge. Ed è per questo che - dopo una condanna penale a sei mesi rimediata in primo grado l'anno scorso per omissione di atti d'ufficio - adesso è stato anche condannato dalla Corte dei Conti a risarcire il danno che avrebbe provocato all'erario con la sua "perdurante inerzia", come la definiscono i giudici. Nello specifico, dovrà versare 315.364 euro, ovvero il 70 per cento della retribuzione percepita da giugno 2014 al 26 agosto 2016. Mineo, due anni fa, era stato arrestato anche per corruzione in atti giudiziari e rivelazione di segreto d'ufficio.

La sentenza è stata emessa dal collegio di giudici contabili presieduto da Guido Carlino (relatore Giuseppina Mignemi, consigliere Giuseppe Grasso) e il procedimento era iniziato proprio sulla scorta di una segnalazione da parte della Procura di Palermo, che - a dicembre del 2018 - metteva in evidenza i ritardi coi quali Mineo avrebbe depositato le sentenze.

Il membro "laico", in servizio dal 2010 al 2016, era stato richiamato più volte per i suoi ritardi dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, fino ad essere anche sottoposto a un procedimento disciplinare, che si era concluso, il 22 marzo del 2013, con un ammonimento. La Procura contabile ha rilevato la "perdurante inerzia di Mineo, sin dal suo insediamento al Cga".

La guardia di finanza aveva anche valutato, anno per anno, la percentuale di provvedimenti depositati in ritardo: nel 2010 sarebbe stato il 100 per cento, ovvero 59 sentenze; nel 2011, il 92,4 per cento (su 106 sentenze, 98 erano state depositate in ritardo); nel 2012, il 93,3 per cento (cioè 113 sentenze su 121); nel 2013, il 75,53 per cento (71 su 94) e nel primo semestre del 2014 il ritardo avrebbe riguardato il 54 per cento delle sentenze (47 su 87). In pratica, dal 28 maggio 2014 - periodo di riferimento della contestazione - su 169 sentenze emesse soltanto 12 sarebbero state depositate secondo i termini di legge.

La Procura contabile, che ha chiesto (e ottenuto) la condanna di Mineo, ha sottolineato che "la tempistica degli obblighi di servizio del magistrato giudicante nella redazione e deposito dei provvedimenti è determinata per legge, poiché dal rispetto di tali termini dipende la tempistica del procedimento giurisdizionale, e quindi, in ultima analisi, il momento in cui è resa giustizia". Ma anche che "la percentuale delle sentenze depositate in ritardo da Mineo risulterebbe prossima al 100 per cento e questo ritardo, di per sé, perfezionerebbe una disfunzione, la cui gravità sarebbe proporzionale al numero di sentenze rese oltre il termine di legge e all'entità del ritardo". Per l'accusa, inoltre, "le violazioni degli obblighi di servizio di Mineo sarebbero così gravi da stravolgere il rapporto sinallagmatico, ove, in sintesi, l'amministrazione avrebbe remunerato il giudice per decidere e scrivere le sentenze, ma il giudice non le avrebbe depositate nei termini di legge".

Accuse che Mineo ha respinto in toto, ma che i giudici hanno invece ritenuto perfettamente riscontrate. Come si legge nella sentenza, infatti, "il sistematico deposito dei provvedimenti giudiziali di gran lunga oltre il termine di legge reca un evidente pregiudizio effettivo, concreto ed attuale all'efficienza e al buon andamento della pubblica amministrazione, rendendo, oltrettutto, almeno in parte, ingiustificata la retribuzione corrisposta al magistrato, intesa a remunerare una prestazione comprensiva della determinante attività di tempestivo deposito delle sentenze".

In più, sarebbe "plasticamente evidente ed inconfutabile sul piano fattuale la pluriennale condotta del convenuto, caratterizzata da sistematica, grave violazione dei termini legali di deposito dei provvedimenti, pari quasi all'intera produzione lavorativa dello stesso, nell'esercizio delle sue funzioni di giudice del Cga". La Corte dei Conti rimarca poi che "la condotta foriera di danno è evidentemente connotata da colpa grave, in considerazione della circostanza che detto comportamento si presenta oggettivamente in violazione di tutte le disposizioni di legge che impongono al giudice il deposito delle motivazioni delle sentenze nei termini di legge, ed anche in violazione dell'articolo 111 della Costituzione, posto a tutela della ragionevole duranta del processo, indipendentemente dall'esito dello stesso". Viene infine posto l'accento sul fatto che "il convenuto era inoltre anche assolutamente consapevole della antigiuridicità della condotta, in considerazione della sua preparazione giuridica, ma anche del procedimento disciplinare cui era stato sottoposto".

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