"Non serve il permesso di costruire", sulle cabine il Tar dà ragione a "La Torre": condannato il Comune
Costa degli Ulivi, società che gestisce il lido balneare di Mondello, aveva impugnato il provvedimento del Suap, che negava il rinnovo dell'autorizzazione per l'installazione nel periodo estivo delle cosiddette capanne. Ma per i giudici amministrativi si tratta di "opere stagionali" che rientrano "nell'ambito dell’edilizia libera"
Le cabine montate dagli stabilimenti balneari durante la stagione estiva rientrano "nell'ambito dell’edilizia libera" e pertanto non necessitano del permesso di costruire.
Lo ha stabilito con una sentenza in forma semplificata la terza sezione del Tar - Guglielmo Passarelli Di Napoli (presidente), Aurora Lento (consigliere estensore) e Bartolo Salone (referendario) - che ha accolto il ricorso della Costa degli Ulivi, società che gestisce il lido "La Torre" di Mondello (assistita dagli avvocati Salvatore e Luigi Raimondi) a ridosso di Capo Gallo, nella causa contro il Comune che aveva negato il rinnovo all'autorizzazione per l'installazione delle cosiddette capanne.
Il contenzioso è iniziato nel 2014, quando il Suap - che fino a quel momento aveva rilasciato il rinnovo dell'autorizzazione annuale per lo stabilimento balneare - ha preteso la concessione edilizia. Costa degli Ulivi ha così impugnato davanti al Tar i provvedimenti che il Comune ha reiterato ogni anno fino al 2022.
Nella sentenza pubblicata oggi, i giudici amministrativi si sono definitivamente pronunciati stabilendo che "le 'capanne' montate dalla ricorrente per i tre mesi della stagione balneare (dal 15 giugno al 15 settembre) e smontate alla scadenza, sono classificabili come 'opere stagionali', cosicché non sussistono i presupposti per chiedere il permesso di costruire", come tra l'altro sancito dal decreto legge 76 del 2020 e dalla legge regionale 23 del 2021. Motivo per cui è stato accoto il ricorso ed è stato annullato il provvedimento del Suap. Il Comune è stato quindi condannato al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in 1.500 euro.
Per gli avvocati Salvatore e Luigi Raimondi, "sebbene il giudizio sia stato proposto soltanto dalla Costa degli Ulivi, la sentenza esprime un principio applicabile a tutti gli stabilimenti balneari siciliani".