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Giovedì, 28 Marzo 2024
Cronaca Politeama

La commissione tributaria: "L'Imu non si paga 2 volte per immobili contigui ma separati catastalmente"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Con una sentenza di grande pregio e valore giuridico, pubblicata lo scorso 5 luglio 2019, la Commissione tributaria provinciale di Palermo ha statuito un principio di diritto estremamente importante: è illegittima la duplice imposizione azionata ai fini IMU in relazione a due distinte unità immobiliari contigue, qualora il cittadino le utilizzi come unico immobile, anche nell’ipotesi in cui queste siano oggetto di differente iscrizione catastale. La sentenza in oggetto trae origine da un contenzioso avverso un avviso di accertamento, in forza del quale un Comune della provincia palermitana ha formulato a carico di un cittadino una duplice pretesa a titolo di IMU, pretesamente dovuta in relazione ad un compendio immobiliare che, seppur costituente unica abitazione, risultava composto da due differenti unità, tra loro contigue ma comunque separate catastalmente.

Nella prospettazione del Comune tale premessa costituiva il logico presupposto per l’applicazione, autonoma e distinta, dell’Imposta Municipale Unica per ognuna delle due unità immobiliari, a nulla valendo l’effettivo e combinato utilizzo delle stesse quale unica abitazione, da parte del cittadino. Impugnato ritualmente il provvedimento impositivo, il ricorrente – assistito dall’Avvocato Claudio Messina e da Alessio Messina, dello Studio Legale Messina & Partners – ha lamentato l’illegittimità dell’operato dell’Ente impositore, evidenziando come l’effettivo utilizzo delle due unità (come unico immobile) risultasse sia dalla concessione edilizia in sanatoria, rilasciata proprio dall’Amministrazione locale resistente, che dall’apposita relazione peritale, fatta redigere al fine di dimostrare l’unicità dell’immobile in analisi, il quale non poteva che essere utilizzato nel suo complesso, in considerazione delle caratteristiche che lo contraddistinguono. Tali argomentazioni, arricchite da riferimenti giurisprudenziali, nella prospettazione del ricorrente non avrebbero potuto che condurre all’annullamento dell’atto impugnato, con contestuale declaratoria che nulla era dovuto in eccedenza rispetto a quanto già versato per l’assolvimento di un’unica obbligazione ai fini IMU.

Ebbene, la CTP di Palermo, con la pronuncia in analisi, ha valutato positivamente le difese spiegate dal cittadino, disponendo l’annullamento dell’avviso di accertamento, in considerazione della circostanza secondo cui “l’immobile in oggetto, sebbene realizzato su due piani, è da considerare quale unica unità immobiliare e allo stesso va, quindi, applicata una unica imposizione ai fini IMU”. In particolare, a parere del Collegio giudicante la valutazione in ordine all’illegittimità dell’operato del Comune trova riscontro nella “documentazione prodotta … da cui risulta che la Concessione in sanatoria rilasciata dal Comune di … non fa riferimento a due unità immobiliari, ma ad una unica unità immobiliare costituita su due elevazioni. … quanto dedotto risulta avvalorato da una perizia tecnica non contestata dal Comune di …”.

Alla luce di tali considerazioni la CTP di Palermo, in accoglimento del ricorso, ha disposto l’annullamento dell’avviso di accertamento, condannando l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite. Come è facile intuire, si tratta di una pronuncia dal grande valore simbolico, la quale – superando il dato normativo e l’orientamento giurisprudenziale, invero non favorevoli nel caso di specie – ha ribadito un principio-guida di particolare importanza: l’Ente impositore deve in ogni caso adattare l’esercizio del proprio potere alle peculiarità del caso concreto, nel tentativo di garantire un sempre maggiore rispetto dei parametri di efficienza ed efficacia, espressione di buon andamento dell’azione della P.A.ai sensi dell’art. 97 Cost. nonché dei principi sanciti dallo Statuto dei Diritti del contribuente.

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