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Giovedì, 25 Aprile 2024
Cronaca

Licenziato per aver segnalato sprechi dell'azienda, reintegrato lavoratore Reset

Così ha deciso il tribunale del lavoro. Il dipendente si era rivolto alla Corte dei conti contestando alcune scelte aziendali. Tra queste l'affidamento all'esterno dell'elaborazione delle buste paga e delle attività relative alla sicurezza sul lavoro

Aveva segnalato alcune presunte anomalie all’organismo di vigilanza interno dell’azienda, poi si era rivolto all’anticorruzione e infine alla Corte dei conti. Un comportamento che i suoi datori di lavoro, i vertici della Reset, non avrebbero gradito tanto da decidere a settembre 2018 di “mandarlo a casa”. Il suo licenziamento è stato però considerato illegittimo dal tribunale del lavoro che ha disposto alla società di reintegrare il lavoratore e pagargli gli stipendi e i contributi maturati da quella data a oggi. La società partecipata del Comune, come disposto dal giudice Donatella Draetta, dovrà inoltre pagare le spese legali liquidate in 2.700 euro.

Il lavoratore aveva contestato l’affidamento del servizio di elaborazione delle buste paga per il 2015 a una società esterna, la Barbaro job consulting, ipotizzando che questa scelta avrebbe comportato maggiori costi per la Reset. La stessa circostanza si sarebbe verificata negli anni 2016 e 2017 nonostante, si legge in un passaggio dell'ordinanza che cita l’esposto, “non esisterebbe alcuna delibera del consiglio di amministrazione di affidamento dello stesso servizio”.

Nell’esposto il dipendente della Reset oggi reintegrato ha segnalato che nell’anno 2017 lo svolgimento delle attività relative alla sicurezza sul lavoro è stato “affidato alla Ergon senza una preventiva delibera del consiglio d’amministrazione” e che “l’affidamento di servizi alla Ergon deliberato dal cda a gennaio 2018 sarebbe illegittimo” in quanto avrebbero potuto assegnare tale compito proprio al lavoratore che aveva frequentato i corsi abilitanti, mantenendo quindi in house tale attività.

Non digerendo l’operato del dipendente la Reset ha disposto il suo licenziamento contestandogli una “grave violazione dei doveri di lealtà, correttezza e buona fede”, ipotizzando “l’intento di screditare il consiglio d’amministrazione e l’attività di gestione svolta dall’organo, di pregiudicare l’immagine, il decoro, l’onore e la reputazione del cda e dei suoi componenti”. Oltre al fatto di essersi mosso per un interesse personale, ovvero quello di aver affidato tale incarico dalla società.

Di contro gli avvocati Antonio Garofalo e Francesca Paola Garofalo hanno impugnato il licenziamento sostenendo la legittimità dell’operato del loro assistito. E per farlo hanno citato il primo comma dell’articolo 54 bis del decreto legislativo 165/2001 in cui si afferma: “Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (l’Anac), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione”.

“Lo Stato di diritto - si legge ancora nell’ordinanza del giudice - attribuisce valore civico e sociale all’iniziativa del privato che solleciti l’intervento dell’autorità giudiziaria di fronte alla violazione della legge penale, e, sebbene ritiene doverosa detta iniziativa solo nei casi in cui vengono in rilievo delitti di particolare gravità, guarda con favore la collaborazione prestata dal cittadino, in quanto finalizzata alla realizzazione dell’interesse pubblico alla repressione dei fatti illeciti”.

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