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Cronaca Sperone / Corso dei Mille

In moto investì e uccise un pedone sulle strisce in corso dei Mille: condannato a un anno

La Cassazione ha confermato la pena (sospesa) per l'imputato, accusato di omicidio colposo. L'incidente avvenne il 6 febbraio del 2012 e a perdere la vita fu un uomo di 68 anni, Vincenzo Rizzuto, travolto mentre attraversava. Secondo la difesa l'impatto sarebbe stato inevitabile perché pioveva e la strada era poco illuminata

Pioveva forte, uno dei lampioni all'altezza delle strisce pedonali era guasto e quando con la sua moto era arrivato all'altezza di un attraversamento pedonale di corso dei Mille non era riuscito ad evitare Vincenzo Rizzuto, 68 anni, che era a piedi ed era morto poco dopo l'impatto al Buccheri La Ferla. Adesso per G. D. L., che si era subito fermato per cercare di soccorrere la vittima, è diventata definitiva la condanna a un anno (pena sospesa) per l'omicidio colposo che risale al 6 febbraio del 2012. La quarta sezione della Cassazione, presieduta da Francesco Maria Ciampi, ha infatti rigettato il ricorso dell'imputato che, attraverso il suo avvocato, sosteneva invece che l'incidente sarebbe stato inevitabile.

La Suprema Corte ha quindi confermato le sentenze già emesse in primo grado, nel 2017, dal giudice monocratico e poi, nel 2019, dalla Corte d'appello, secondo cui "l'imputato non ebbe a tenere una condotta di guida tale da potergli consentire di avvistare per tempo un pedone che attraversasse la strada (sulle strisce, ndr) e quindi di frenare, fermarsi o anche semplicemente scansare il pedone". Inoltre "le condizioni metereologiche avverse, il centro abitato e la ridotta visibilità avrebbero dovuto orientarne la condotta di guida alla massima attenzione e prudenza a fronte di un evento, quale l'attraversamento di un pedone non certo imprevedibile, fino a procedere in modo da potersi fermare ed evitare conseguenze pericolose quale quella verificatasi".

Per la difesa, al contrario, quell'incidente in cui perse la vita Rizzuto sarebbe stato inevitabile perché la visibilità era scarsa e il punto dell'impatto poco illuminato, ma anche perché G. D. L. avrebbe guidato ad una velocità ridotta, tanto che sull'asfalto non erano state rilevate tracce di frenata e che la vittima non aveva riportato lesioni agli arti ed era deceduta invece per una ferita alla testa, dovuta alla caduta.

Secondo la Cassazione, però, questi motivi sono infondati perché, come già rimarcato dai giudici di primo e secondo grado, "le strisce pedonali, per quanto sbiadite, erano comunque visibili" e "anche riconosciuto che un lampione fosse spento, le condizioni di visibilità erano sufficientemente garantite dall'illuminazione del lampione che precedeva l'area del sinistro, dai fari dello scooter e da fonti di luce di abitazioni e negozi vicini".

La Suprema Corte sottolinea poi che "in piena città, in orario tardo pomeridiano, lungo una strada intensamente abitata (quale notoriamente è corso dei Mille) ed in presenza di pioggia battente, oltre che di scarsa visibilità, era doveroso mantenere una condotta di guida (quindi massima attenzione ai pedoni presenti in strada) ed una velocità tale da consentire al conducente l'immediato arresto del mezzo qualora appunto un pedone fosse stato intento all'attraversamento, nella fattispecie, peraltro, un attraversamento che è intervenuto sulle apposite strisce pedonali, non essendovi dubbio che la posizione di quiete assunta dal mezzo investitore e dalla vittima poco oltre le strisce deriva dalla residua energia sviluppata dall'impatto che ha spinto poco più in là il corpo ed il motociclo".

Per i giudici, G. D. L. ha quindi violato una serie di prescrizioni previste dal codice della strada, come quella dell'articolo 141 "che stabilisce essere obbligo del conducente 'regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche ed alle condizioni della strada (...), sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone', ed ancora, al comma 2, essere obbligo del conducente 'sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile', ed infine, al comma 4, essere suo obbligo quello di 'ridurre la velocità ed, occorrendo, anche fermarsi (...) in prossimità degli attraversamenti pedonali'". Infine, per la Cassazione, "la rilevata scarsa visibilità" avrebbe dovuto "a maggior ragione indurre il conducente ad essere più prudente e più attento". Da qui la conferma della condanna per omicidio colposo.

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