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Giovedì, 25 Aprile 2024
Cronaca Partinico

Uccise l'amante incinta, ma "non con premeditazione e crudeltà": ecco perché sconterà solo 19 anni

Le motivazioni della sentenza d'appello con cui i giudici hanno cancellato l'ergastolo di Antonino Borgia per l'omicidio di Ana Maria Lacramioara Di Piazza, avvenuto il 22 novembre 2019 a Partinico. La condanna è in realtà a 31 anni e mezzo di carcere, ma - venute meno le aggravanti - l'imputato ha potuto accedere al rito abbreviato e ottenere uno sconto

Non avrebbe premeditato il delitto (avrebbe scelto un luogo e delle modalità diverse), non avrebbe agito con crudeltà (se ha sferrato 10 coltellate sarebbe solo perché la vittima aveva cercato di fuggire e non per il semplice gusto di farla soffrire) e ciò che lo avrebbe spinto ad uccidere la sua giovane amante incinta di 4 mesi - il timore che la moglie scoprisse la relazione clandestina e pure la gravidanza - non sarebbe un motivo abietto: pur non giustificando ovviamente l'omicidio, l'imputato avrebbe voluto tutelare se stesso e la sua famiglia dalle conseguenze di quella eventuale scoperta, cosa che non sarebbe adatta a "destare un profondo senso di ripugnanza in ogni persona di media moralità". In 33 pagine la prima sezione della Corte d'Assise d'Appello, presieduta da Mario Fontana (a latere Michele Calvisi) spiega perché ha deciso di ridurre a 19 anni e 4 mesi l'ergastolo inflitto in primo grado all'imprenditore Antonino Borgia, che la mattina del 22 novembre 2019 ammazzò Ana Maria Lacrimoara Di Piazza, di appena 30 anni, a Partinico.

La pena base di 31 anni 

Una sentenza emessa il 7 ottobre scorso e che aveva suscitato tanta indignazione, proprio perché la pena inflitta in appello era stata ritenuta "troppo bassa" per sanzionare quello che, in primo grado la Corte presieduta da Sergio Gulotta, aveva definito un "gesto tribale" al quale l'imputato era ricorso per "salvare la sua immagine di uomo rispettabile". In realtà, in appello, la pena inflitta dai giudici è di 31 anni e mezzo, ma - venute meno le aggravanti - a Borgia è stato riconosciuto il diritto di essere processato con il rito abbreviato, come aveva chiesto in udienza preliminare. Da qui lo sconto di un terzo che porta la condanna a 19 anni e 4 mesi.

"Nessuna attenuante per l'imputato"

I giudici non hanno concesso le attenuanti generiche all'imputato, confermando le provvisionali per quasi mezzo milione alla famiglia della vittima, compreso il figlio adolescente, che si è costituita parte civile con l'assistenza degli avvocati Angelo Coppolino e Antonino Scianna). La Corte considera infatti un "gravissimo disvalore nella condotta (dell'imputato, ndr), perpetrata con azioni violente ripetute, con l'uso di un'arma bianca e in danno di una soggetto incapace di opporre qualsivoglia difesa perché fisicamente assia più debole dell'aggressore", nonché "del manifestato disprezzo della vittima e per il valore della vita".

Le motivazioni di primo grado: "Gesto tribale per tutelare l'immagine di uomo rispettabile"

La difesa: "Fu un raptus"

I giudici hanno però accolto su più punti le tesi dell'avvocaro Salvatore Bonnì, che assiste Borgia, che confessò il delitto e spiegò di aver agito per un "raptus". La Procura - l'inchiesta fu coordinata all'epoca dal procuratore aggiunto Annamaria Picozzi e dal sostituto Chiara Capoluongo - non ha invece mai creduto a questa ipotesi, alla luce anche di diverse intercettazioni in cui in carcere, l'imputato spiegava alla moglie di aver "preparato tutto, anche l'acido".

"L'omicidio non fu premeditato"

"La Corte - si legge nelle motivazioni della sentenza d'appello - non dispone di alcun elemento decisivo che consenta di affermare che il proposito omicidiario sia insorto - e poi costantemente rimasto - nella psiche di Borgia in consistente anticipo rispetto alla esecuzione del delitto, nulla escludendo che lo stesso sia maturato nel corso della mattina del 22 novembre 2019". Nessuna premeditazione, dunque: "La scelta di Borgia suggerisce una scelta poco meditata ed estemporanea, occasionata, con ogni probabilità, da un acceso litigio insorto nel corso di una discussione con la vittima sullo stato di gravidanza di questa". Per i giudici l'imputato, se davvero avesse maturato da tempo il proposito di ammazzare l'amante, avrebbe scelto un altro luogo, un'arma più efficiente e si sarebbe attrezzato meglio per sbarazzarsi del cadavere.

"Le spiegazioni alla moglie solo per sminuire il tradimento"

Alcuni atteggiamenti "che potrebbero definirsi spavaldi assunti da Borgia nel corso dei colloqui carcerari con la moglie - si legge ancora nelle motivazioni - che appaiono chiaramente dettati dall'esigenza di giustificare la sua condotta fedifraga, sminuendone il significato. Non solo ha voluto manifestare disprezzo per la vittima ('questa gran tr... che mi chiedeva il pizzo') ma soprattutto ha rappresentato se stesso come il risoluto castigatore della stessa, della quale aveva inteso liberarsi, vantandosi di averne scupolosamente programmato la morte ('io già avevo la legna, tutto preparato... io lo sapevo cosa dovevo fare... la facevo somparire completamente... avevo anche preparato l'acido cloridrico per poi...')". Ma "il punto è che le varie fasi dell'azione delittuosa, accertate in termini oggettivi, a prescindere dalle dichiarazioni di Borgia, depongono, al contrario, per una palese improvvisazione dell'operazione, che smentisce quella rappresentazione e ne rivela la strumentalità".

I fotogrammi che incastrano l'assassino

"Luogo e arma non adatti per un delitto programmato"

Borgia avrebbe potuto condurre la vittima "con una qualsivoglia scusa in un luogo appartato e sotto il suo completo controllo" e "non si comprende per quale ragione, una volta che l'aveva colpita con il coltello, non abbia completato sul posto il suo, già ben sendimentato, disegno omicida (...). Al contrario l'ha condotta via con sé a bordo del suo furgone, tanto che la vittima era certamente in vita allorché, successivamente, è stata vista scendere dal furgone e tentare la fuga da due testimoni". Inoltre "se davvero Borgia avesse programmato di uccidere la ragazza, avrebbe avuto ben agio di procurarsi un'arma più efficace rispetto ai due coltelli con lama seghettata che conservava all'interno del proprio furgone per ragioni legate alla propria attività lavotativa".

"L'uccisione al termine di un litigio"

nfine, dalle frasi delle vittima, registrate da un impianto di videosorveglianza che aveva ripreso l'aggressione ("il bambino") per i giudici "suggeriscono che i due avessero iniziato a litigare in maniera estemporanea, proprio discutendo dello stato di gravidanza della ragazza, che, come già osservato, costituiva fonte di grande preoccupazione per Borgia". E poi l'uomo non ha fatto alcun ricorso all'acido, come invece aveva raccontato alla moglie, ma ad "un improvvsato nascondiglio coperto da un cumulo di foglie secche, laddove una preparazione minimamente prudente avrebbe dovuto prevedere l'immediato seppellimento del cadavere, previo scavo di un'adeguata fossa".

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"Tutelare l'integrità della famiglia non è un motivo abietto"

Esclusa anche l'aggravante dei motivi abietti: "La scoperta dal parte della moglie del tradimento e dell'esistenza di un filio illegittimo, che può ipotizzarsi come movente del delitto, non può ritenersi (come prevede la giurisprudenza, ndr) un motivo turpe, ignobile o comunque rivelatore nell'agente un grado tale di perversità da destare un profondo senso di ripugnanza in ogni persona di media moralità, in quanto tale causale è connessa comunque al tentativo da parte dell'imputato di salvaguardare se stesso e l'integrità della propria famiglia, ciò che ovviamente non può giustificare il gesto omicidiario, ma che, in sé, non costituisce espressione di un sentimento spregevole o vile, che provoca ripulsione ed è ingiustificabile per l'abnormità di fronte al sentimento umano".

"Dieci coltellate, ma nessuna crudeltà"

Borgia inoltre non avrebbe agito con crudeltà: gli "accertamenti medico-legali esperiti consentono di rilevare sul cadavere della donna 10 ferite da arma bianca, delle quali 5 inferte con meccanismo di punta e taglio e altre 5 con meccanismo da taglio (...). Tali lesioni - scrivono ancora i giudici - sono state inflitte con l'intento di portare a buon fine l'intento omicidiario e non anche al fine di determinare per la vittima sofferenze aggiuntive, eccedenti rispetto alla normalità causale". E si sottolinea che "nonostante la vittima fosse stata già attinta da fendenti, aveva più volte tentato la fuga, inducendo Borgia ad inseguirla, a bloccarla e a colpirla nuovamente con il coltello, nell'intento di ucciderla".

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