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Cronaca

Ricorso contro l'università di Palermo finisce davanti alla Consulta: l'obbligo vaccinale è legittimo?

Il Tar aveva ritenuto corretta la sospensione di uno studente dal tirocinio nelle strutture sanitarie perché non vaccinato. Il Cga però ipotizza che il trattamento imposto a lui e a tutti gli altri cittadini in una fase di emergenza e pandemia possa cozzare con i principi costituzionali. Se questa tesi passasse, si potrebbero chiedere risarcimenti allo Stato

L'obbligo vaccinale, introdotto durante la pandemia da Covid, è legittimo? Durante un'emergenza sanitaria planetaria e così grave come quella che stiamo attraversando, lo Stato può imporre ai cittadini di farsi somministrare un farmaco? Essendo una situazione senza precedenti nella storia repubblicana, adesso la Corte costituzionale sarà chiamata per la prima volta a pronunciarsi sulla questione. E tutto nasce dal ricorso contro l'università di Palermo, presentato da un tirocinante iscritto al terzo anno del corso di Laurea infermieristica e non ammesso al corso formativo nelle strutture sanitarie perché non vaccinato, che in prima battuta il Tar ha rigettato, ritenendo dunque legittimo l'obbligo vaccinale.

Ad investire la Consulta dello spinoso problema è stato il Cga siciliano, con un'ordinanza decisa in camera di consiglio con l'intervento di Rosanna De Nictolis (presidente), Maria Stella Boscarino (estensore), Marco Buricelli, Giovanni Ardizzone e Nino Caleca (consiglieri). Un provvedimento che sembra arrivare fuori tempo massimo, visto che ormai buona parte degli italiani è vaccinata e che sono in corso molti allentamenti. La decisione della Corte costituzionale, però, potrebbe avere conseguenze non solo per il futuro (eventuali ulteriori dosi di vaccino, altre pandemie e situazioni di emergenza), ma anche sul passato: se l'obbligo vaccinale venisse dichiarato in contrasto con i principi della Carta, i cittadini costretti a sottoporsi al trattamento potrebbero chiedere i danni allo Stato per gli effetti collaterali, anche lievissimi, determinati dalla vaccinazione.

Il Cga, esaminando il ricorso dello studente contro l'ateneo palermitano, ha ritenuto "rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 2, del d.l. n. 44/2021 (convertito in l. n. 76/2021), nella parte in cui prevede, da un lato l'obbligo vaccinale per il personale sanitario e, dall'altro lato, per effetto dell'inadempimento all'obbligo vaccinale, la sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie, per contrasto con gli artt. 3, 4, 32, 33, 34, 97 della Costituzione"

Questo per una serie di aspetti: "Sotto il profilo che il numero di eventi avversi, la inadeguatezza della farmacovigilanza passiva e attiva, il mancato coinvolgimento dei medici di famiglia nel triage prevaccinale e comunque la mancanza nella fase di triage di approfonditi accertamenti e persino di test di positività/negatività al Covid" che, secondo il Cga, "non consentono di ritenere soddisfatta, allo stadio attuale di sviluppo dei vaccini anti Covid e delle evidenze scientifiche, la condizione, posta dalla Corte costituzionale, di legittimità di un vaccino obbligatorio solo se, tra l'altro, si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze 'che appaiano normali e, pertanto, tollerabili'".

Il Cga prosegue: ”È, quindi, da dubitarsi che farmaci a carico dei quali si stiano raccogliendo segnalazioni su tali effetti collaterali soddisfino il parametro costituzionale richiamato", cioè l'articolo 32 della Costituzione. E, tra gli effetti collaterali, secondo il Consiglio di giustizia amministrativa, "rientrano evidentemente, anche patologie gravi, tali da compromettere, in alcuni casi irreversibilmente, lo stato di salute del soggetto vaccinato, cagionandone l'invalidità o, nei casi più sfortunati, il decesso"

Nell'ordinanza si rimarca: "Vero è che le reazioni gravi costituiscono una minima parte degli eventi avversi complessivamente segnalati; ma il criterio posto dalla Corte costituzionale in tema di trattamento sanitario obbligatorio non pare lasciare spazio ad una valutazione di tipo quantitativo, escludendosi la legittimità dell'imposizione di obbligo vaccinale mediante preparati i cui effetti sullo stato di salute dei vaccinati superino la soglia della normale tollerabilità, il che non pare lasciare spazio all'ammissione di eventi avversi gravi e fatali, purché pochi in rapporto alla popolazione vaccinata, criterio che, oltretutto, implicherebbe delicati profili etici (ad esempio, a chi spetti individuare la percentuale di cittadini 'sacrificabili')".

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