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Cronaca

Non volle visitare a casa una paziente costretta a letto: dopo due condanne assolta una dottoressa

L'accusa per il medico in servizio in una guardia medica era di omissione di atti d'ufficio: per non lasciare scoperto il presidio sanitario aveva prescritto dei farmaci per telefono e rifiutato di fare una verifica a domicilio. All'imputata erano stati inflitti 4 mesi, ma la Cassazione ha annullato tutto: "Non è l'utente a decidere la cura"

Decise di prescrivere una cura per telefono dopo aver ascoltato i sintomi manifestati dalla paziente e, per non lasciare scoperta la guardia medica dove era di turno, preferì non andare - come la malata invece chiedeva - a fare una visita domiciliare. Per questo, una dottoressa palermitana, P. P., 55 anni, era finita sotto processo per omissione di atti d'ufficio dopo la denuncia della stessa paziente. Sia il tribunale che la Corte d'Appello l'avevano condannata a 4 mesi. La Cassazione adesso ha invece deciso di assolverla totalmente, con la formula "perché il fatto non sussiste", annullando senza rinvio i verdetti precedenti.

La decisione è della sesta sezione della Suprema Corte, presieduta da Giorgio Fidelbo. Nelle motivazioni del provvedimento viene messo in evidenza come nella scelta del medico non possa "venir meno lo spazio di discrezionalità scientifica" e "altamente tecnica della professione sanitaria, specie nella parte in cui deve essere decisa la tipologia di intervento che si rende opportuno, non certo necessariamente corrispondente alle specifiche richieste del paziente". Insomma, detta in parole povere, il malato deve dare ascolto al medico, che ha le competenze per stabilire la cura, e non fare lui il dottore.

La chiamata alla guardia medica

La vicenda al centro del processo risale alla notte tra il 25 e il 26 giugno del 2014, quando l'imputata era di turno nella guardia medica di Calatafimi, in provincia di Trapani. Aveva ricevuto la chiamata di una donna che spiegava che una sua vicina, costretta a letto da oltre una settimana e col bacino rotto dopo una caduta, aveva dei forti dolori al basso ventre e alle vie urinarie, e chiedeva quindi una visita a domicilio. La dottoressa palermitana aveva risposto di non poter fare un controllo a casa della paziente per non lasciare scoperto il presidio sanitario, ma in base ai sintomi aveva prescritto l'assunzione di tachipirina.

La denuncia

Poco dopo era stata la stessa malata a richiamare, sostenendo che forse sarebbe stato necessario toglierle il catetere. Il medico aveva però confermato la sua diagnosi. La paziente aveva poi contattato un'infermiera che era andata a casa sua e le aveva tolto il catetere, ritenuto all'origine dei dolori patiti dalla donna. Quest'ultima a aveva poi deciso di denunciare la dottoressa per omissione di atti d'ufficio.

Le condanne

Un'accusa che sia il tribunale di Marsala che la Corte d'Appello di Palermo avevano ritenuto fondata perché, secondo i giudici, la visita domiciliare sarebbe stata doverosa. Così era stata inflitta una pena di 4 mesi all'imputata. Che, però, ha fatto ricorso in Cassazione ed ha finalmente avuto ragione.

La difesa

Tra gli argomenti utilizzati dalla difesa, c'era il fatto che la sostituzione di un catetere non sia un'operazione urgente e che rientra, sulla base degli accordi collettivi nazionali, tra le prestazioni aggiuntive e dunque facoltative. Inoltre, la dottoressa aveva deciso di non andare a casa della malata per non lasciare sguarnita la guardia medica dove, potenzialmente, avrebbero potuto arrivare persone con problemi molto più gravi.

"La discrezionalità del medico"

La Cassazione spiega che, fatti salvi i casi più gravi, "la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ribadire che il medico conserva sempre e comunque la discrezionalità di apprezzare la necessità o meno della visita domiciliare (...) ambito di discrezionalità che segna il limite entro il quale sussiste un obbligo di effettuare un intervento, ma soprattutto, di scegliere quale tipologia e con che mezzi effettuare lo stesso".

"Non decide il paziente"

Inoltre, è vero che "durante il turno di guardia il medico è tenuto ad effettuare al più presto tutti gli interventi che gli siano richiesti direttamente dall'utente (...) entro la fine del turno cui è preposto", ma "ciò non implica il venir meno dello spazio di discrezionalità scientifica necessario a valutare l'opportunità o la necessità delle modalità attraverso cui adempiere all'atto richiesto; discrezionalità altamente tecnica della professione sanitaria specie nella parte in cui deve essere decisa la tipologia di intervento che si rende opportuno, non certo necessariamente corrispondente alle specifiche richieste del paziente".

L'assoluzione in Cassazione

Per i giudici, quindi, "la condotta della dottoressa, che dopo la richiesta telefonica ha comunque provveduto ad effettuare una diagnosi e somministrare la cura alla paziente, non assume valenza di rifiuto penalmente rilevante, non essendo certo determinante il dato connesso all'esattezza o meno della diagnosi effettuata". Di conseguenza "il fatto non sussiste" e da qui l'assoluzione piena.

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