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Sabato, 20 Aprile 2024
Mafia

Mattarella firma, il codice antimafia ora è legge

Il Capo dello Stato ha informato Gentiloni attraverso una lettera. Timori però per l’applicazione della confisca allargata a reati come associazione per delinquere e terrorismo internazionale

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato la legge relativa alle modifiche al codice della legge antimafia. Il capo dello Stato ha inviato una lettera al presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, informandolo della sua decisione.

Mattarella, nella lettera a Gentiloni, ha spiegato che "si tratta di un provvedimento legislativo oggetto di un lungo esame in sede parlamentare". Il capo dello Stato ha sostenuto di aver promulgato la legge "non ritenendo che vi fossero profili critici di legittimità incostituzionale" e "in ragione dell'importanza normativa che nel suo complesso con la legge viene introdotta". Aggiungendo sulla "opportunità che le disposizioni nella legge contenute entrino presto in vigore".

Il presidente della Repubblica non può però, come scrive al premier Gentiloni, "fare a meno di segnalare un aspetto che, pur non costituendo una paese violazione di legittimità costituzionale, sembra contenere dei profili critici". Mattarella si riferisce all'articolo 31 della legge che disciplina "la cosiddetta confisca allargata". In particolare nel testo "non sono state riprodotte alcune ipotesi di reato" che danno attuazione ad una direttiva Ue sul "congelamento e confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato dell'Unione europea".

Questo il testo della lettera del capo dello Stato, Sergio Mattarella, inviata al premier Paolo Gentiloni. "Ho promulgato in data odierna la legge recante "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate", approvata lo scorso 27 settembre. Si tratta di un provvedimento legislativo che è stato oggetto di un lungo esame in sede parlamentare e che presenta un contenuto assai ampio. Proprio l'estensione degli interventi effettuati e gli aspetti di novità che alcune delle norme introdotte presentano rendono di certo opportuno che,particolarmente con riferimento all'ambito applicativo delle misure di prevenzione, il Governo proceda a un attento monitoraggio degli effetti applicativi della disciplina, come è stato previsto dall'ordine del giorno approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 settembre 2017", scrive il Capo dello Stato.

"Ciò premesso, faccio presente che ho promulgato la legge non ritenendo che vi fossero evidenti profili critici di legittimità costituzionale, nonché in ragionedell'importanza della normativa che nel suo complesso con essa viene introdotta e dell'opportunità che le disposizioni nella medesima contenute entrino presto in vigore. Peraltro, non posso fare a meno di segnalare un aspetto che, pur non costituendo una palese violazione di legittimità costituzionale, sembra contenere dei profili critici. L'articolo 31 della legge ha profondamente modificato l'articolo 12-sexies del decreto legge n. 306 del 1992, convertito nella legge n. 356 del 1992, che disciplina la cosiddetta confisca allargata. In particolare, nel testo approvato non sono state riprodotte alcune ipotesi di reato (che, in caso di condanna, legittimano, ove ricorrano determinati presupposti, la confisca), inserite nell'articolo 12-sexies dall'art. 5 del decreto legislativo n. 202 del 29 ottobre 2016, che ha dato attuazione alla direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa "al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato dell'Unione europea"", aggiunge Mattarella.

"In particolare sono state eliminate tutte le ipotesi di reato introdotte dal citato decreto legislativo ad eccezione dell'autoriciclaggio (art. 648-ter.1 del codice penale). Di conseguenza, per i reati di associazione perdelinquere finalizzata alla commissione delle fattispecie di falso nummario (articolo 416 in relazione agli articoli 453, 454, 455, 460 e 461 del codice penale), di corruzione tra privati (articolo 2635 del codice civile), di indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento (articolo 55 del decreto legislativo n. 231 del 2007), dei delitti commessi con finalità di terrorismo internazionale e dei reati informatici indicati negli articoli 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penalequando le condotte di reato riguardano tre o più sistemi informatici, non sarà più possibile disporre la misura della cosiddetta confisca allargata all'esito di una condanna. Oltre a ricordare la necessità del rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, va dunque considerato il grave effetto prodotto dall'impossibilità di disporre il congelamento e la confisca dei beni e dei proventi a seguito di condanna per questi reati. Di qui l'esigenza di assicurare sollecitamente una stabile conformazione dell'ordinamento interno agliobblighi comunitari in relazione alle previsioni direttamente attuative di direttive europee, a suo tempo recepite nell'ordinamento interno e che non figuranonel nuovo testo. Occorre quindi ripristinare, anche a fini di certezza del diritto, nell'art. 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992 le modifiche che sono state introdotte dal citato decreto legislativo n. 202 del 2016. Tanto Le rappresento rimettendo alla responsabilità del Governo l'individuazione, in tempi necessariamente brevi, dei modi e delle forme di un idoneo intervento normativo nel senso indicato", conclude Mattarella.

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