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Giovedì, 18 Aprile 2024
Mafia Tribunali-Castellammare

"Fu violento e agì come un mafioso su incarico di Miccoli", ecco perché Lauricella è stato condannato

Le motivazioni della Cassazione alla sentenza del mese scorso con la quale il figlio del boss della Kalsa è finito in carcere per scontare 7 anni: "Era lui stesso ad ammettere in un'intercettazione di aver usato la forza per recuperare dei soldi e di aver trattenuto 4 mila euro per sé"

Ci fu una riunione con personaggi "di alta caratura criminale e mafiosa" ed era lo stesso imputato, Mauro Lauricella, figlio del boss della Kalsa Antonino "u scintilluni", ad ammettere in un'intercettazione di aver "usato anche violenza fisica" per recupeare - su mandato dell'ex capitano del Palermo, Fabrizio Miccoli - 12 mila euro, appropriandosi anche di una parte della somma. E' per questo che la seconda sezione della Cassazione, lo scorso 7 ottobre, non ha avuto dubbi nel rigettare il ricorso di "scintilla", fino a quel momento incensurato, rendendo così definitiva la condanna a 7 anni che lo ha fatto finire in carcere per estorsione aggravata dal metodo mafioso.

Le motivazioni della decisione del collegio presieduto da Geppino Rago (a latere Giuseppe Sgadari) sono state appena depositate. Per Miccoli, invece, la condanna a 3 anni e mezzo rimediata con l'abbreviato è diventata definitiva martedì scorso: il calciatore si è costituito il giorno dopo nel carcere di Rovigo, dove sconterà la pena.

Lauricella, come ormai è stato sancito dai giudici, nel 2010 era stato incaricato da Miccoli di recuperare una somma che Graffagnini doveva a Giorgio Gasparini, ex fisioterapista del Palermo e suo socio nella gestione della discoteca "Paparazzi" di Isola delle Femmine. Per farsi consegnare il denaro erano stati usati metodi tipicamente mafiosi. In primo grado, però, il tribunale presieduto da Bruno Fasciana aveva messo in discussione questa ricostruzione, decidendo di condannare Lauricella a un anno per violenza privata aggravata. Sentenza poi ribaltata completamente in appello e confermata dalla Cassazione.

La Suprema Corte, nel ritenere infondate le tesi della difesa di Lauricella, rimarca che "la Corte d'Appello ha fatto specifico riferimento, a tacer d'altro, a due conversazioni intercettate (una del 13 febbraio 2011 e l'altra del 30 marzo del 2011) nelle quali era lo stesso imputato a riferire alla persona offesa di aver intascato somme da consegnare a Gasparini, ammontanti ad almeno 10 mila euro, confidando alla propria madre di aver trattenuto per sé 4 mila euro".

Inoltre, "quanto alla sussistenza della minaccia (...) la Corte ha sottolineato che da una conversazione intercettata risultava, per bocca dello stesso imputato, che in uno degli incontri preliminari alla riunione decisiva avvenuta nel retrobottega di un ristorante della Kalsa, egli aveva usato anche violenza fisica nei confronti di Graffagnini finalizzata all'ottenimento del pagamento per la questione di interesse".

Per la Cassazione "oltre alle minacce e violenze, Lauricella non tiene conto (...) della circostanza, concordemente riferita dalla persona offesa Graffagnini, da un teste oculare e da un dialogo tra lui stesso e Miccoli, secondo cui alla riunione della Kalsa erano presenti alcuni personaggi di alta caratura criminale e mafiosa ('persone grandi'), uno dei quali, non identificato con certezza, era intervenuto per risolvere la questione facendo espresso riferimento al fatto di trovarsi in quel luogo in quanto chiamato dall'imputato (e non da altri) ed in ragione della sua amicizia con il padre di quest'ultimo, soggetto pacificamente appartenente all'associazione mafiosa Cosa nostra in quel momento latitante. La Corte di merito ha ravvisato, anche sulla base di quanto riferito da altri partecipi diretti a quella riunione, il fatto che l'imputato avesse appositamente costruito, nella specifica situazione ambientale di riferimento, un 'contesto mafioso', facendo leva su di esso per ottenere dalla vittima e dagli altri debitori il risultato sperato, così utilizzando, neanche troppo implicitamente, il metodo mafioso sanzionato dall'aggravante".

Ricordano poi i giudici che "in punto di diritto la minaccia costitutiva del delitto di estorsione può essere manifestata anche in maniere implicita, essendo solo necessario che essa sia idonea a incutere timore e a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali in cui questa opera". E "per estorsione 'ambientale' si intende quella particolare forma di estorsione, che viene perpetrata da soggetti notoriamente inseriti in pericolosi gruppi criminali che spadroneggiano in un determinato territorio e che è immediatamente percepita dagli abitanti di quella zona come concreta e di certa attuazione, stante la forza criminale dell'associazione di appartenenza del soggetto agente, quand'anche attuata con liguaggio e gesti criptici, a condizione che questi siano idonei ad incutere timore e a coartare la volontà della vittima".

Poi, concludono i giudici, "la circostanza di fatto, ritenuta provata, che il ricorrente aveva trattenuto per sé una somma di denaro, così ricavandone un profitto personale contro le ragioni del creditore e non su mandato di questi, esclude al contempo la possibilità di qualificare diversamente il fatto in termini di violenza privata o di esercizio arbitrario delle proprie ragioni". Da qui la conferma della sentenza d'appello.

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