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Venerdì, 19 Aprile 2024
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Mafia, un errore del gip dietro la scarcerazione del boss di Palermo Centro Francesco Mulè

Le motivazione del Riesame che a fine dicembre ha annullato l'ordinanza per l'indagato, che è tornato libero. Si tratterebbe di un "vizio formale" in quanto il giudice non avrebbe motivato, come invece è necessario, le esigenze eccezionali per tenere in cella l'indagato che ha 72 anni

Francesco Mulè, che secondo la Procura, assieme al figlio Massimo sarebbe stato a capo della famiglia mafiosa di Palermo Centro, ha 72 anni e, per il tribunale del Riesame, il gip non avrebbe motivato l'esigenza "eccezionale" - proprio in virtù della sua età - di imporgli la detenzione in carcere. Ed è per questo "vizio formale" che alla fine di dicembre l'indagato è tornato libero.

Come emerge dalle motivazioni del provvedimento, il collegio presieduto da Simona Di Maida (e composto anche da Alessia Geraci e Carmen Salustro) ha accolto le tesi della difesa di Mulè, rappresentata dagli avvocati Giovanni Castronovo. Perché un ultrasettantenne possa stare in cella, infatti, occorrono appunto dei motivi eccezionali, che vanno argomentati. Ed è questo che, ad avviso del Riesame, il giudice non avrebbe fatto quando ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare. 

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Non sarebbe dunque un problema di gravi indizi di colpevolezza a far tornare in libertà il mafioso che, peraltro, mentre avrebbe ripreso il comando del clan - come sostengono il procuratore aggiunto Paolo Guido ed i sostituti Giovanni Antoci, Gaspare Spedale e Luisa Bettiol - era ai domiciliari. Era stato arrestato il 15 dicembre con un blitz dei carabinieri.

"Il collegio - si legge nell'ordinanza del Riesame - ritiene che il provvedimento impugnato difetti dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza con precipuo riguardo all'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dell'odierno ricorrente, il quale è ultrasettantenne".

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"Nell'ordinanza in esame - dicono ancora i giudici - il gip dopo aver rilevato la sussistenza delle esigenze cautelari, si è limitato a valutare, genericamente, e per tutti gli indagati, quale unica misura in grado di contenerle, quella della custodia cautelare in carcere, in ragione della qualità soggettiva degli indagati e della natura dei delitti in contestazione, senza tuttavia fornire alcuna motivazione 'personalizzata' in merito alla condizione anagrafica di Mulè e senza precisare in forza di quali elementi risultasse necessaria l'applicazione della misura di massimo rigore. Né tale valutazione è stata affrontata nella parte dell'ordinanza in cui il giudice si è occupato della differente questione attinente alle condizioni di salute dell'indagato e alla compatibilità delle stesse con il regime carcerario".

Infine "tale vizio formale non è emendabile dal tribunale in sede di riesame, sprovvisto di alcun potere che consente l'integrazione della motivazione" e questo comporta "la nullità dell'ordinanza e assume, in questa sede, carattere determinante e assorbente, comportando il venir meno di uno dei presupposti necessari all'applicazione della misura cautelare". Da qui la scarcerazione.

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