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Venerdì, 19 Aprile 2024
Cronaca

Testimoni di giustizia, la riforma è legge: "Colpo alla mafia e svolta di civiltà"

L'aula del Senato ha approvato in via definitiva la legge che garantisce la protezione a chi - vittima o testimone di un crimine - decide di denunciare. Rosy Bindi: "E' un segnale importante al Paese"

L'aula del Senato ha approvato in via definitiva la legge sulla protezione dei testimoni di giustizia. Il testo, a prima firma Rosy Bindi (Pd), fa proprie gran parte delle proposte che la commissione parlamentare Antimafia ha esplicitato nella Relazione sul sistema di protezione dei testimoni di giustizia approvata dalla stessa Commissione nella seduta del 21 ottobre 2014. 

"E' un segnale importante al Paese anche perché raggiunto con un voto unanime" dice Bindi. "Una svolta di civiltà, un ulteriore passo per rendere più efficace la lotta alle mafie e alla corruzione" dice don Luigi Ciotti. Una legge tanto attesa, voluta e necessaria. un colpo alle mafie.

Ecco le novità:

DEFINIZIONE STRINGENTE DI TESTIMONE. Il testimone di giustizia è una figura distinta dal collaboratore di giustizia. Il testimone di giustizia non è un pentito, non ha commesso alcun reato, è una vittima o un testimone di un crimine e decide di denunciare i fatti alle autorità. La nuova legge approvata dal Senato introduce una definizione più stringente di testimone di giustizia, con particolare riguardo alla qualità delle sue dichiarazioni e all'effettività e gravità del pericolo. La stessa protezione può essere estesa a chi è in pericolo perché convivente o in relazione con il testimone.

STRETTA SU REATO CALUNNIA. A chi calunnia allo scopo di usufruire delle misure di protezione la pena è aumentata da un terzo alla metà. Se c'è stato un beneficio, l'aumento è da metà a due terzi.

MISURE PROTEZIONE PERSONALIZZATE. Le misure di protezione vanno individuate caso per caso e, salvo motivi eccezionali di sicurezza personale, non comportano perdita dei diritti. Di norma, fatta però salva la valutazione dell'autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza, al testimone va garantita la permanenza nel luogo di origine e la prosecuzione delle sue attività.
Trasferimento in località protetta e cambio d'identità diventano ipotesi derogatorie e straordinarie.

MISURE PROGRESSIVE DI TUTELA. Per garantire l'incolumità dei testimoni e la sicurezza dei suoi beni, in base alla gravità e attualità del pericolo si adottano misure di vigilanza e protezione, accorgimenti tecnici di sicurezza per abitazioni e aziende, misure per gli spostamenti, trasferimenti in luogo protetto, utilizzazione di documenti di copertura, cambiamento delle generalità (con garanzia di riservatezza anche negli atti della Pa).

SOSTEGNO ECONOMICO. Al testimone andrà assicurata una condizione economica equivalente a quella preesistente. Alle misure già oggi previste (tra cui spese sanitarie e mancato guadagno), gli sono riconosciuti l'assistenza legale, il rimborso per spese occasionali dovute alla protezione e un indennizzo forfetario per i danni psicologici e biologici subiti. Se costretto a cambiare casa o a trasferirsi in località protetta, è garantito un alloggio e (se il trasferimento è definitivo) l'acquisto da parte dello Stato degli immobili di proprietà.

REINSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO. Il testimone ha diritto a conservare il posto di lavoro o, per esigenze di sicurezza, a trasferirsi presso altre sedi. Se invece il lavoro l'ha perso a causa delle sue dichiarazioni, ha diritto a un nuovo posto (anche temporaneo). Sono previste forme di sostegno all'impresa con gli strumenti del codice Antimafia (riformato dalla Camera e ora all'esame del Senato) e l'eventuale assegnazione di beni confiscati alle mafie, mutui agevolati e l'accesso a programmi di assunzione presso la Pa con chiamata nominativa.

DURATA MISURE PROTEZIONE. In generale, le misure speciali di protezione potranno durare al massimo sei anni. Eventuali proroghe sono ammesse solo su richiesta motivata del magistrato che le ha proposte. Il termine è fissato dalla Commissione centrale presso il ministero degli Interni a cui spetta verificare periodicamente gravità e attualità del pericolo e idoneità delle misure.

A OGNI TESTIMONE IL SUO TUTOR. Viene istituita una figura di raccordo, il referente specializzato del testimone di giustizia, con compiti di informazione, assistenza e supporto. I testimoni e gli altri protetti potranno comunque sempre chiedere di essere sentiti personalmente dalla Commissione centrale e dal Servizio centrale di protezione.

TESTIMONIANZA IN VIDEOCONFERENZA. La testimonianza in dibattimento di chi è ammesso al programma preliminare o definitivo di protezione avverrà di regola in videoconferenza. Inoltre viene estesa anche al testimone di giustizia la possibilità di essere ascoltato durante le indagini con incidente probatorio.

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