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Cronaca

Il caso degli "impianti pubblicitari abusivi", le precisazioni della Fastcom

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

In riferimento all'articolo pubblicato il 9 agosto e dal titolo "Impianti pubblicitari abusivi", giudice condanna società e ordine di coprire 130 spazi, l'avvocato che rappresenta la società Fastcom srls tiene a fare delle precisazioni:

Nel corpo dell'articolo si afferma che: "La Fastcom, però, avrebbe utilizzato gli impianti pur non avendo ricevuto alcuna nuova autorizzazione che, in quanto bene immateriale, non poteva essere acquisita al pari degli impianti. "Pertanto la società, scrive il Giudice, sta svolgendo attività di sfruttamento commerciale degli impianti oggetto di vendita, senza l'autorizzazione comunale e dunque in modo abusivo" e quindi ciò "configura una condotta di concorrenza sleale" Questo in quanto, alla luce del mancato pagamento delle imposte comunali, ciò potrebbe alterare il mercato e portare un ingiusto vantaggio all'impresa che sfrutta spazi non autorizzati". Ebbene, la predetta ricostruzione delle ragioni che hanno portato all'accoglimento dell'ordinanza, è del tutto errata e riporta circostanze che, invece, sono state ritenute dallo stesso giudice inesistenti, oltre che infondate. Nello specifico si contesta fermamente la parte dell'articolo in cui, il giudice avrebbe ritenuto di attribuire alla Fastcom una condotta di concorrenza sleale, in ragione del mancato pagamento delle imposte comunali da parte di quest'ultima il che avrebbe comportato quell'ingiusto vantaggio economico a danno delle imprese concorrenti.

Diviene doveroso specificare che Fastcom, contrariamente a quanto riportato nell'articolo, ha provveduto al pagamento delle imposte comunali per l'anno in corso mentre, per il periodo antecedente imputabile a La Sicilia Affissioni s.r.l., il quantum è stato oggetto di un contenzioso tributario all'esito del quale la Commissione tributaria provinciale e quella regionale, in grado di appello, hanno confermato l'illegittimità degli importi richiesti dal Comune di Palermo. In forza di ciò si è in attesa che l'ente pubblico provveda a rideterminare correttamente l'importo dovuto a titolo di imposta municipale rispetto al quale, Fastcom ha manifestato l'intenzione di provvedere alla corresponsione. Queste circostanze, tutte debitamente comprovate nel corso del giudizio, sono state vagliate dal Tribunale tant'è che nell'ordinanza emessa il Giudice ha correttamente statuito che: " Non appare essersi configurata una decadenza delle autorizzazioni della Sicilia Affissioni s.r.l. per il mancato pagamento delle imposte sulla pubblicità riguardanti gli impianti della stessa società, anche in ragione dell'omessa rideterminazione, da parte del Comune di Palermo, dell'imposta relativa agli anni pregressi il 2022, all'esito delle sentenze emesse dal giudice tributario, così come lamentato dall'odierna resistente che ha chiesto detta rideterminazione al Comune”. Proprio per tali ragioni è stato rigettato il primo motivo di ricorso prospettato da Apas e Damir. Per amore di verità, deve doverosamente precisarsi, che il ricorso è stato accolto dal Tribunale, sotto il diverso profilo della mancata acquisizione delle autorizzazioni all'utilizzo degli impianti. Oggi Fastcom ha acquisito il ramo di azienda Palermo de La Sicilia Affissioni s.r.l. con le relative autorizzazioni per le quali ha richiesto formalmente la voltura.

Si precisa, altresì, che nel caso di specie, nessun provvedimento è stato emesso dal Comune di Palermo in quanto la Fastcom sta provvedendo spontaneamente alla copertura dei propri impianti, ancorché oggi la società ha la piena titolarità del diritto d'uso e commercializzazione degli stessi e, nonostante il provvedimento reso dal tribunale sia ancora sub iudice, in quanto oggetto di reclamo. Da ultimo, si precisa che è errato il riferimento al numero di 130 impianti, considerato che nell'ordinanza emessa dal Tribunale non è stata effettuata detta quantificazione.

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