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Giovedì, 25 Aprile 2024
Cronaca

"Si è spostato senza motivo", ma il giudice annulla la multa da 545 euro e condanna il Comune

Un panettiere di Isola della Femmine era stato sanzionato dai vigili di Palermo il 7 novembre perché avrebbe violato il Dpcm con le norme anti Covid. All'automobilista non furono chieste spiegazioni e neppure l'autocertificazione: "Ma sono fondamentali per valutare l'illecito, così il verbale è monco"

I vigili non gli avrebbero chiesto alcuna spiegazione e nemmeno l'autocerficazione, ma avevano deciso di multarlo - con una sanzione di ben 545,98 euro - perché era venuto a Palermo da Isola delle Femmine "senza un comprovato motivo", come previsto dal Dpcm con le norme per contenere il contagio da Coronavirus. Un verbale che il Giudice di pace ha adesso deciso di annullare proprio perché "monco", in quanto non sarebbe stata data la necessaria possibilità all'automobilista di spiegare il suo spostamento in un comune diverso da quello di residenza e di verificare quindi se effettivamente fosse avvenuto illegittimamente. Il giudice Annamaria Mantegna, che ha accolto le tesi dell'avvocato Andrea Villino, ha quindi condannato il Comune di Palermo a pagare le spese di giudizio, quantificate in circa 300 euro.

Come è poi emerso, in realtà, l'automobilista quella mattina un "comprovato motivo" ce l'avrebbe avuto eccome: si tratta infatti di un dipendente di un panificio che stava consegnando ad un discount della città pane e farina. L'uomo era stato stato fermato dalla polizia municipale alle 9.30, mentre era a bordo della sua Jeep e gli era stata contestata la violazione del Dpcm, nello specifico di essersi "spostato col suo mezzo privato in un comune diverso da quello di residenza, Isola delle Femmine, senza un motivo o comprovate esigenze". I vigili non gli avrebbero chiesto nulla, ma solo fatto un verbale da 545,98 euro.

L'automobilista aveva quindi impugnato il verbale. Come sottolinea il giudice nella sentenza, "la necessità di richiedere le ragioni dello spostamento e di darne conto nel verbale di accertamento deriva nella fattispecie in esame dal fatto che l'illecito in questione, oggetto dell'accertamento e della contestazione, non consiste nello spostamento da un comune all'altro o all'interno del territorio, ma nello spostamento non necessario e giustificato". Come ormai sappiamo tutti a memoria e come recita il Dpcm, infatti, gli spostamenti in certe fasi della pandemia sono stati possibili solo per "comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute".

Secondo il giudice "l'elemento oggettivo dell'illecito non è costituito solo da un elemento positivo, costituito dallo spostamento, ma anche da un elmento negativo, costituito dalla mancanza di giustificazione per ragioni di lavoro, salute o altre necessità (al riguardo si precisa che, trattandosi di norme che limitano fortemente l'esercizio di diritti fondamentali della persona, costituzionalmente tutelati al massimo grado, delle norme non possono che essere di strettissima interpretazione, qualora ritenute, il che appare peraltro dubbio, costituzionalmente legittime)".

Dunque "l'organo accertatore - si legge ancora nella sentenza - che non chiede le ragioni dello spostamento non è in grado di accertare la commissione dell'illecito in questione, ma solo di verificare uno 'spostamento' della persona controllata" e "l'accertamento della mancanza del motivo delle comprovate esigenze non può che fondarsi sulle dichiarazioni della persona oggetto di controllo, sia che si dichiari una ragione non rientrante tra quelle elencate, sia che si rifiuti di fornire una giustificazione sul proprio spostamento, sia che si giustifichi lo spostamento indicando una delle ragioni per le quali lo spostamento è consentito dal Dpcm ma tale dichiarazione non risulti veritiera".

Rileva infine il giudice: "Nel caso in esame non risulta annotata alcuna dichiarazione del multato, né risulta attestato che questi, richiesto, si sia rifiutato di giustificare il proprio spostamento né risulta acquisita la così detta autocertifiazione la cui modulistica è in dotazione della forza pubblica. Ne deriva che la contestazione della violazione è monca, mancando qualunque riferimento specifico al 'fatto' dal quale l'organo accertatore ha tratto il suo giudizio circa l'elemento negativo dell'illecito della mancanza di giustificazione dello spostamento". Da qui l'annullamento della multa e la condanna del Comune.
 

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