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Giovedì, 28 Marzo 2024
Cronaca

Viaggi saltati per il Coronavirus, c'è la legge ma riparte lo scontro su voucher e rimborsi

Con la conversione del "Cura Italia" spunta un comma che crea nuovamente scompiglio tra passeggeri, agenzie e tour operator. L'avvocato: "Sancito il diritto alla restituzione dei contanti". Fiavet Sicilia: "Non abbiamo liquidità". Una piccola guida per recuperare crociere, voli intercontinentali e gite scolastiche

Si sperava che la conversione in legge del decreto “Cura Italia” avrebbe fatto definitivamente chiarezza sui diritti dei viaggiatori ai quali, per via della pandemia, sono stati annullati voli, soggiorni e pacchetti turistici, dopo settimane di scontro con agenzie e tour operator soprattutto in relazione all’utilizzo dei voucher per restituire le somme già versate in contanti. Su alcuni punti, come il rimborso delle gite scolastiche saltate, il legislatore ha effettivamente lasciato poco spazio alle interpretazioni, ma sul nodo cruciale – i voucher – è stato invece inserito un comma (il 12 dell’articolo 88 bis) che genera di nuovo confusione e che rischia di creare anche contenziosi legali.

Il comma della discordia

La legge ricalca nei primi commi esattamente quanto era stato disposto dal “Cura Italia”, ovvero la possibilità, in caso di annullamento di viaggi e pacchetti turistici, di chiedere il rimborso delle somme già versate oppure, in alternativa, un pacchetto di valore uguale o superiore, o ancora – e sempre in alternativa – un voucher dell’importo già pagato valido un anno. Al comma 12, però, ecco che è spuntata una frase, composta da pochissime parole: “L’emissione dei voucher assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario”. Come va interpretato questo passaggio della legge? E’ proprio su questo punto che viaggiatori, avvocati, agenzie di viaggio e tour operator tornano a spaccarsi.

Il parere dell’avvocato

Secondo l’avvocato Carmelo Neri, che per lo studio palermitano Hublex si è occupato del tema, la conversione in legge del “Cura Italia” “riconosce il diritto al rimborso delle somme già versate dal viaggiatore, esattamente come era stato già detto nelle settimane scorse”. E che il diritto al rimborso resti in piedi lo dimostra un altro passaggio della legge, “quello in cui sono stati allungati i termini per procedere proprio al rimborso – dice il legale – prolungato da 15 a 60 giorni”. Una scelta compiuta per cercare di venire incontro alle esigenze di agenzie di viaggi e tour operator, che a causa dell’emergenza sanitaria, rischiano davvero il tracollo economico. Ma allora cosa significa il comma 12? “A mio avviso – continua Neri – il comma 12 fa riferimento soltanto ai casi in cui vi sia un’inerzia da parte del viaggiatore, cioè quando dopo l’annullamento questi non manifesta alcuna preferenza per recuperare le somme già spese. Non si può pensare che il comma 12 azzeri di fatto tutto quanto è previsto nei commi precedenti, dal primo al settimo, cioè che il cittadino ha diritto a chiedere il rimborso e non a vedersi imporre un voucher”. D’altra parte, se l’intenzione fosse stata questa, si sarebbe scritto solo il comma 12. Come bisogna comportarsi allora? “Il consiglio, per evitare problemi – conclude l’avvocato – è quello di chiedere subito il rimborso dopo l’annullamento del viaggio con una raccomandata con ricevuta di ritorno o una pec”. E se agenzie e tour operator fanno orecchie da mercante, l’unica soluzione è intraprendere un’azione legale, che sarebbe comunque bene cercare di evitare, non solo per i costi, ma anche perché l’attività dei palazzi di giustizia in questa fase è praticamente bloccata.

Il parere delle agenzie di viaggi e dei tour operator

Astoi, l’associazione dei tour operator affiliata a Confindustria, di fronte al comma 12 ha gridato vittoria, ritenendo che con la conversione in legge siano state accolte le proprie tesi, ovvero che è il tour operator o l’agenzia di viaggi a decidere con quale modalità si deve procedere al rimborso – senza che il consumatore abbia voce in capitolo – e che è quindi possibile imporre i voucher. Secondo il presidente di Fiavet Sicilia, Giuseppe Ciminnisi, la questione è molto complessa: “Nessuno vuole ridurre i diritti dei viaggiatori – chiarisce – ma le agenzie di viaggi stanno vivendo una fase drammatica. Se i fornitori, cioè compagnie aeree e alberghi, per esempio, rimborsano le agenzie con dei voucher, noi non possiamo rimborsare i viaggiatori con dei contanti perché non abbiamo liquidità”. Non è proprio un dettaglio questo, eppure sembra che la legge non ne abbia tenuto conto: “Chiediamo da settimane, sia a livello regionale che nazionale, un confronto con il governo – spiega Ciminnisi – perché è l’unico modo per affrontare seriamente il problema e cercare di venire incontro alle esigenze di tutti. Peraltro – conclude – servirebbero norme valide a livello europeo e non solo nazionale, in modo da facilitare ed uniformare le procedure”.

Il nodo delle crociere e dei voli intercontinentali

Sono tanti i cittadini che stanno avendo difficoltà dopo l’annullamento di viaggi particolarmente costosi, come crociere e voli intercontinentali. “Alcune grandi compagnie di navigazione – spiega l’avvocato Neri – stanno imponendo i voucher anche in questi casi”. Per le crociere parliamo di viaggi che possono costare anche 1.500 o 2 mila euro a persona. Una famiglia si ritroverebbe quindi a dover accettare un buono dal valore anche di 5 o 6 mila euro, da spendere entro 12 mesi. Ma chi dice che tra un anno questo tipo di viaggio potrà effettivamente riprendere e, soprattutto, che i passeggeri abbiano ancora la voglia o la possibilità di partire? E’ lo stesso dilemma che si pone con i voli intercontinentali, che potrebbero essere vietati addirittura fino alla primavera dell’anno prossimo: cosa se ne fa il viaggiatore di un buono da spendere entro un periodo in cui di fatto non sarà neppure possibile riprenotare quel soggiorno? “Anche in questi casi – chiarisce l’avvocato – i cittadini hanno diritto al rimborso, non è possibile imporre un voucher”. E se non se ne viene a capo, purtroppo, l’unica strada resta quella legale.

I viaggi d’istruzione

In queste settimane sono tantissime le famiglie che si sono rivolte a Federconsumatori Palermo perché, dopo l’annullamento delle gite scolastiche dei loro figli, si sono viste recapitare dei voucher validi un anno, come spiega il presidente dell’associazione, Lillo Vizzini. Un’ipotesi che potrebbe avere pure un senso per gli studenti delle classi intermedie che con il buono potrebbero fare il viaggio d’istruzione l’anno prossimo, ma per quelle terminali? Su questo punto, la conversione in legge del “Cura Italia” è riuscita a fare chiarezza. “Il legislatore ha stabilito per quanto riguarda i viaggi di istruzione, al fine di non creare squilibri tra gli interessi delle parti, l’obbligo di rimborso con restituzione della somma già versata senza possibilità di emissione del voucher quando il viaggio o l’iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell’infanzia o le classi terminali della scuola primaria e secondaria, di primo e di secondo grado”, affermano gli avvocati Maurizio Alleri e Marco Gagliardo dello studio legale di Federconsumatori. E puntualizzano: “La ratio del voucher è quella di permettere di poter effettuare il viaggio rimandandolo temporalmente all’anno successivo e non è possibile farlo per gli studenti delle ultime classi che si accingono a completare il ciclo di studi”. Vizzini precisa che “Federconsumatori è come sempre al fianco delle famiglie e ancor più in questa delicata fase di emergenza. Per avere la nostra consulenza legale è sufficiente prenotarsi allo 091.6173434 e uno dei nostri avvocati richiamerà”.

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