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Sabato, 20 Aprile 2024
Cronaca

Controlli nelle sale scommesse, la precisazione di Stanleybet

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

In relazione all’articolo dal titolo “Controlli nelle sale scommesse: multe per oltre un milione di euro” la  società Stanleybet Malta LTD mi ha conferito incarico di chiedere la pubblicazione del seguente  commento. La notizia dei controlli effettuati dai carabinieri e dai funzionari ADM presso i punti scommesse  clandestini con la contestazione di esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse e la  pubblicazione dell’immagine di un centro Stanleybet richiede dei necessari chiarimenti e  indispensabili puntualizzazioni. In materia di giochi e scommesse, si rammenta che la piena legittimità dei Centri Stanleybet è stata  riconosciuta dalla costante giurisprudenza nazionale e comunitaria.

L’attività dei Centri Trasmissione Dati costituisce, infatti, la legittima modalità attraverso cui  Stanleybet esercita le libertà fondamentali di stabilimento e di prestazione dei servizi riconosciute ai  cittadini e alle imprese dagli artt. 49 e 56 del Trattato FUE così come interpretati nelle sentenze  Gambelli del 06.11.2003, causa C-243/01, Placanica del 06.03.2007, cause riunite C-338/04, C339/04 e C-360/04, Costa e Cifone del 16.02.2012, cause riunite C-72/10 e C-77/10 e da ultimo Laezza  del 28.01.2016 nella causa C-375/14. Tale attività rappresenta l’unica possibilità, di fatto e di diritto, per operare all’interno del mercato  italiano, poiché a Stanleybet – non per sua colpa, bensì a causa delle discriminazioni poste in essere  in proprio danno da pregresse misure legislative, regolamentari, amministrative e giudiziarie – è stato  reiteratamente impedito di partecipare alle procedure pubbliche sinora indette per il rilascio della  concessione statale per la raccolta di scommesse. Studio legale Agnello 2

Lo Stato italiano ha indetto tre gare per l’assegnazione del titolo concessorio per la raccolta di  scommesse su rete fisica. Tutte e tre le procedure sono state oggetto di censura da parte della Corte UE che ne ha rilevato sotto  molteplici riguardi il carattere discriminatorio e sproporzionato delle condizioni di affidamento,  suscettibili di aver illegittimamente escluso dalla partecipazione il bookmaker Stanley e, per l’effetto,  impedito a quest’ultimo l’acquisizione del titolo concessorio nazionale. La sentenza Gambelli (Causa C-243/01) del 2003 e Placanica (Cause riunite C-338/04, C-359/04 e C360/04) della Corte di Giustizia UE del 2007 hanno censurato la gara per l'affidamento in concessione  dei diritti per l'esercizio dei giochi del 1999, la sentenza Costa Cifone (Cause riunite C-72/10 e C77/10) del 2012 ha dichiarato che lo Stato italiano con la gara Bersani di affidamento di oltre 16.000  diritti concessori ha protetto e tutelato i concessionari statali, la sentenza Laezza (causa C-375/14)  del 28 Gennaio 2016 e la successiva giurisprudenza nazionale hanno affermato che anche la gara Monti per l'affidamento in concessione di 2000 diritti è in contrasto con il diritto dell'Unione e che il  sistema concessorio italiano ha discriminato la Stanleybet.

Sulla liceità, legittimità e regolarità dei Centri trasmissione dati collegati con la Stanleybet si sono  pronunziate innumerevoli autorità giudiziarie che hanno verificato la condotta delle agenzie, hanno  ribadito l’esclusione del reato, hanno disposto il dissequestro dei locali e dell’attrezzatura e hanno  consentito la ripresa dell’attività di trasmissione dati.  In tutti i provvedimenti si proclama la prevalenza del diritto comunitario di Stanley con  disapplicazione della normativa italiana così come interpretato dalla costante giurisprudenza della  Corte di Giustizia UE. Sulle selezioni di gara e sulle conseguenti discriminazioni in danno di Stanley, i Giudici italiani,  compreso quelli di Palermo, si sono uniformati sulla disapplicazione della normativa italiana in  favore di principi comunitari.

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