Controlli nelle sale scommesse, la precisazione di Stanleybet
In relazione all’articolo dal titolo “Controlli nelle sale scommesse: multe per oltre un milione di euro” la società Stanleybet Malta LTD mi ha conferito incarico di chiedere la pubblicazione del seguente commento. La notizia dei controlli effettuati dai carabinieri e dai funzionari ADM presso i punti scommesse clandestini con la contestazione di esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse e la pubblicazione dell’immagine di un centro Stanleybet richiede dei necessari chiarimenti e indispensabili puntualizzazioni. In materia di giochi e scommesse, si rammenta che la piena legittimità dei Centri Stanleybet è stata riconosciuta dalla costante giurisprudenza nazionale e comunitaria.
L’attività dei Centri Trasmissione Dati costituisce, infatti, la legittima modalità attraverso cui Stanleybet esercita le libertà fondamentali di stabilimento e di prestazione dei servizi riconosciute ai cittadini e alle imprese dagli artt. 49 e 56 del Trattato FUE così come interpretati nelle sentenze Gambelli del 06.11.2003, causa C-243/01, Placanica del 06.03.2007, cause riunite C-338/04, C339/04 e C-360/04, Costa e Cifone del 16.02.2012, cause riunite C-72/10 e C-77/10 e da ultimo Laezza del 28.01.2016 nella causa C-375/14. Tale attività rappresenta l’unica possibilità, di fatto e di diritto, per operare all’interno del mercato italiano, poiché a Stanleybet – non per sua colpa, bensì a causa delle discriminazioni poste in essere in proprio danno da pregresse misure legislative, regolamentari, amministrative e giudiziarie – è stato reiteratamente impedito di partecipare alle procedure pubbliche sinora indette per il rilascio della concessione statale per la raccolta di scommesse. Studio legale Agnello 2
Lo Stato italiano ha indetto tre gare per l’assegnazione del titolo concessorio per la raccolta di scommesse su rete fisica. Tutte e tre le procedure sono state oggetto di censura da parte della Corte UE che ne ha rilevato sotto molteplici riguardi il carattere discriminatorio e sproporzionato delle condizioni di affidamento, suscettibili di aver illegittimamente escluso dalla partecipazione il bookmaker Stanley e, per l’effetto, impedito a quest’ultimo l’acquisizione del titolo concessorio nazionale. La sentenza Gambelli (Causa C-243/01) del 2003 e Placanica (Cause riunite C-338/04, C-359/04 e C360/04) della Corte di Giustizia UE del 2007 hanno censurato la gara per l'affidamento in concessione dei diritti per l'esercizio dei giochi del 1999, la sentenza Costa Cifone (Cause riunite C-72/10 e C77/10) del 2012 ha dichiarato che lo Stato italiano con la gara Bersani di affidamento di oltre 16.000 diritti concessori ha protetto e tutelato i concessionari statali, la sentenza Laezza (causa C-375/14) del 28 Gennaio 2016 e la successiva giurisprudenza nazionale hanno affermato che anche la gara Monti per l'affidamento in concessione di 2000 diritti è in contrasto con il diritto dell'Unione e che il sistema concessorio italiano ha discriminato la Stanleybet.
Sulla liceità, legittimità e regolarità dei Centri trasmissione dati collegati con la Stanleybet si sono pronunziate innumerevoli autorità giudiziarie che hanno verificato la condotta delle agenzie, hanno ribadito l’esclusione del reato, hanno disposto il dissequestro dei locali e dell’attrezzatura e hanno consentito la ripresa dell’attività di trasmissione dati. In tutti i provvedimenti si proclama la prevalenza del diritto comunitario di Stanley con disapplicazione della normativa italiana così come interpretato dalla costante giurisprudenza della Corte di Giustizia UE. Sulle selezioni di gara e sulle conseguenti discriminazioni in danno di Stanley, i Giudici italiani, compreso quelli di Palermo, si sono uniformati sulla disapplicazione della normativa italiana in favore di principi comunitari.