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Venerdì, 29 Marzo 2024
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Spese condominiali, un'altalena tra inquilino e proprietario: chi deve pagare e cosa

Fare chiarezza sulla suddivisione delle spese tra i due non è semplice, ma esistono dei punti fermi a cui fare riferimento. Ecco quali

Quello della ripartizione delle spese condominiali tra inquilino e proprietario è un problema che praticamente esiste da sempre. Spesso è la confusione a regnare sovrana: non è chiaro, in particolare, chi deve pagare quando si ha a che fare, ad esempio, con una serratura nuova di zecca oppure la manutenzione dell’ascensore.

Il codice civile è molto chiaro da questo punto di vista. Secondo l’articolo 1576, “Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore. Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore”.

In estrema sintesi, le spese considerate di ordinaria amministrazione sono a carico dell’inquilino, mentre quelle di straordinaria amministrazione sono competenza del proprietario. Per fare ancora più chiarezza, bisogna prendere a riferimento la tabella che è stata preparata dalle associazioni a tutela dei proprietari e degli affittuari.

Spese a carico dell’inquilino: quali e quante sono

Si è già detto che l’inquilino è colui a cui spetta il pagamento delle spese di ordinaria amministrazione. Ma cosa si intende con questo termine? Si tratta dei pagamenti necessari in caso del normale e naturale deterioramento di un bene, mentre il proprietario, di norma, dovrebbe occuparsi dei deterioramenti fortuiti. Le spese a carico dell’inquilino, dunque, sono le seguenti:

  • Spese per luce, acqua, gas, aria condizionata, riscaldamento
  • Spese per la pulizia all’interno dell’appartamento
  • Spese per la fornitura di servizi comuni nel condominio
  • Spese per l’ordinaria manutenzione dell’ascensore

Le spese che deve sostenere il proprietario

Diverso è ovviamente il caso delle spese che competono al proprietario della casa. A suo carico ci sono i pagamenti che non sono ricompresi nella cosiddetta “piccola manutenzione”, a partire da quelle attività che riguardano gli spazi comuni e i condomini. Anche in questo caso si può fare un elenco delle varie voci:

  • Spese per la manutenzione straordinaria delle facciate, dell’impianto elettrico, di quello idrico o del gas
  • Spese necessarie per sostituire un rubinetto in bagno oppure in cucina, ma anche quelle per sostituire la caldaia
  • Spese per la ristrutturazione o rifacimento del pavimento di casa
  • Spese per riparare porte, finestre, telai e le varie componenti della serranda
  • Spese per installare o cambiare un cancello
  • Spese per l’impianto di illuminazione
  • Spese per risistemare il tetto e rimettere in sesto gli intonaci
  • Spese per installare l’impianto della tv

Le responsabilità in fatto di pagamenti

A questo punto ci si può chiedere: chi è responsabile per tutte quelle spese che non sono state effettuate? La responsabilità unica nei riguardi del condominio per mancanze, ritardi e quant’altro è sempre del proprietario, come avviene in qualsiasi caso di mancato rispetto del regolamento condominiale. Questo vuol dire che la responsabilità dello stesso proprietario è anche legale, nell’ipotesi in cui non dovesse esserci la spesa da parte dell’affittuario. Oltre al già citato Codice Civile, c’è una legge specifica che si occupa di queste spese, la 392 del 1978, la cosiddetta “Disciplina delle locazioni di immobili urbani”. Si tratta di 85 articoli dedicati appunto alla locazione di immobili, gli oneri a carico di inquilini e proprietari e i risarcimenti danni eventuali.

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