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L'impegno dei sindaci per la differenziata al 65%, nuova ordinanza del governatore Musumeci

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Con l’ordinanza n. 8 rif. del 12 dicembre 2018 i sindaci devono impegnarsi per raggiungere il 65% di raccolta differenziata come previsto dalla normativa vigente. In base ai dati diffusi qualche giorno fa dal Dipartimento Acqua e Rifiuti della Regione Siciliana e certificati da ARPA SICILIA sono solo 31 i Comuni che alla data del 31 dicembre 2017 avevano raggiunto la percentuale del 65 % di raccolta differenziata come previsto dalla normativa vigente. Per i 31 Comuni siciliani che hanno dimostrato nel 2017 di aver superato il 65% di raccolta differenziata dei rifiuti, verra assegnata la premialità stabilita con la finanziaria 2017 e che dovrebbe nelle prossime settimane essere erogata da parte della Regione. L’anno 2018 ha visto un notevole incremento della raccolta differenziata di moltissimi Comuni della Sicilia. La raccolta differenziata è arrivata al 34% su base regionale (dato al 30/09/18).

Attualmente sono 203 i Comuni con raccolta differenziata oltre il 50% che rappresentano il 33% della popolazione residente. Solo 64 i Comuni sono ancora al di sotto il 30% e rappresentano il 40% della popolazione residente. Fanno parte di questi 64 Comuni le grandi città (Palermo,Catania e Messina) che rappresentano quasi un milione e duecentomila abitanti, il 22 % della popolazione siciliana. Le ultime novità in tema di raccolta differenziata in Sicilia. Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.8/Rif del 12 dicembre2018.

1. I Comuni che non svolgono un efficace servizio di Raccolta differenziata e conseguono basse percentuali di R.D., inferiori alle percentuali minime di legge del 65%, sono obbligati ad attivare ogni azione utile, anche ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs n. 152/2006 e degli artt. 52 e 54 del TUEL, per incrementare le percentuali di raccolta differenziata.

2. La modalità di raccolta deve essere quella “porta a porta” ed essere attivati i centri comunali di raccolta.

3. I Comuni, dovranno avviare prioritariamente tutti i necessari interventi per l’incremento delle percentuali di raccolta differenziata di specifiche tipologie di rifiuti facilmente intercettabili quali, ad esempio: a. raccolta della frazione organica e degli imballaggi in carta/cartone presso i mercati all’ingrosso, mercati settimanali e presso tutte le utenze non domestiche, comprese le mense, ristoranti, alberghi e residenze collettive; b. raccolta degli sfalci di potatura del verde pubblico e privato; c. raccolta dedicata per i rifiuti ingombranti e pericolosi e dei RAEE.

4. I Comuni dovranno esercitare pienamente le competenze di cui all’art. 4 della L.R. n. 9/2010 ed assegnare in via prioritaria il Corpo di Polizia Municipale al controllo del servizio di raccolta differenziata e dei fenomeni di abbandono dei rifiuti, avvalendosi altresì della collaborazione di Ispettori Ambientali Volontari idoneamente formati. Eserciteranno con controlli a campione anche in fase di conferimento diretto da parte dei cittadini al servizio pubblico. Eserciteranno altresì i controlli sui conferimenti delle frazioni differenziate conferite presso gli impianti.

5. I Comuni dovranno trasmettere, entro il 31 dicembre 2018, al Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti le seguenti informazioni relative a: a. lo stato di attuazione del piano ARO o altre modalità previste per la gestione del servizio rifiuti; b. il gestore del servizio e le modalità di affidamento e di gestione del servizio per ogni zona (porta a porta, raccolta di prossimità, cassonetti, etc.); c. le convenzioni stipulate con i consorzi di filiera, i contributi maturati, quelli fatturati e quelli effettivamente introitati dai vari Consorzi di filiera del CONAI e/o da terzi; d. l’elenco delle piattaforme convenzionate per il conferimento dei materiali riciclabili e costi del conferimento dei singoli materiali; e. i controlli svolti sul servizio e le penali applicate al gestore; i controlli svolti sui conferimenti da parte dei cittadini; f. il Piano economico-finanziario della TARI degli anni 2015/2016/2017 e il grado di riscossione degli ultimi cinque anni della Tari/Tarsu, specificando le percentuali per le utenze domestiche e non domestiche.

6. Vengono di fatto approvati anche i Cronoprogrammi per raggiungere il 30% di raccolta differenziata di cui all’art. 1 dell'Ordinanza n. 6/rif del 10.08.2018 anche se presentati dai Comuni oltre il termine del 28.08.2018; 7. Vengono avviate le procedure per i Commissariamenti dei Comuni che non hanno trasmesso il Cronoprogramma ai sensi dell’art. 1 dell'Ordinanza n. 6/rif del 10.08.2018 a cura del Dipartimento Acqua e Rifiuti.

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