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Giovedì, 28 Marzo 2024
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Precari alla Regione, stop del commissario di stato alla proroga

La norma è stata impugnata da Carmelo Aronica. "Assimila questi contratti a quelli di lavoro subordinati, contribuendo ad alimentare aspettative di stabilizzazioni e consolidamento del rapporto di lavoro"

Il Commissario dello Stato per la Regione ha impugnato davanti alla Corte costituzionale, per violazione degli articoli 3, 97 e 117 della Costituzione, il primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge 58, "Norme in materia di personale. Disposizioni contabili", approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 30 dicembre 2012, che dispone la proroga per i circa 25 mila precari di Regione ed enti locali.

La disposizione censurata non esclude espressamente dalla proroga i contratti di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa, "interferendo - spiega il commissario dello Stato Carmelo Aronica - con la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile. La norma in questione autorizzava sino al 30 aprile 2013 la proroga dei contratti di lavoro in essere alla data del 30 novembre 2012, eccezion fatta per quelli relativi al personale già alle dipendenze dei dipartimenti regionali soppressi, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali e verifica dell'esigenza del fabbisogno di risorse umane da parte dei dirigenti generali".
La disposizione in questione, argomenta il commissario dello Stato, nell'autorizzare la proroga dei contratti di lavoro in essere alla data del 30 novembre 2012 non limita la stessa, ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, ma la estende, ai rapporti di lavoro autonomo e parasubordinato.

Tale tipologia di rapporto di lavoro ammette "in via eccezionale l'eventuale proroga al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico". Il legislatore, invece, non distingue fra i rapporti di lavoro subordinato ed autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa e subordina la proroga dei contratti alla preventiva "verifica da parte dei dirigenti generali dell'amministrazione regionale della imprescindibile esigenza del fabbisogno di risorse umane", in ciò discostandosi dal decreto legislativo 30 marzo 2001, "e invadendo l'ambito di competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile della Costituzione".

Il commissario dello Stato sottolinea, così, come ormai consolidata giurisprudenza precluda al legislatore regionale la possibilità di adottare norme che possano incidere sulla regolamentazione dei rapporti di lavoro, anche precario, presso le pubbliche amministrazioni, sia in termini di retribuzione che di durata, con connessa disciplina di reciproci diritti ed obblighi delle parti. Il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici regionali, infatti, al pari di quello della generalità dei lavoratori pubblici, è sottoposto a regime privatistico che rientra ineludibilmente nella competenza esclusiva del legislatore statale. Oltre a tale ingerenza, si aggiunge il rilievo che la disposizione censurata modifica la causa e l'oggetto del contratto di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa.

La possibilità di proroga per i contratti di lavoro non subordinata al completamento del progetto per ritardi non imputabili al collaboratore, assimila gli stessi a quelli di lavoro subordinati, "contribuendo, peraltro, ad alimentare aspettative di stabilizzazioni e consolidamento del rapporto di lavoro nei soggetti interessati". Rilevata, infine, "la negativa refluenza sul buon andamento della pubblica amministrazione, "laddove la norma favorisce indirettamente il mancato e ritardato completamento del progetto iniziale". La disposizione è infine censurabile sotto il profilo della violazione dell'articolo 3 della Costituzione dove consente un trattamento diverso e piu' favorevole per i lavoratori in servizio presso l'amministrazione regionale rispetto a quelli di tutte le altre pubbliche amministrazioni".

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