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Patent Box: cos'è e come funziona

Un regime opzionale di tassazione per i redditi d'impresa derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali, di disegni o modelli

Un regime opzionale di tassazione per i redditi d'impresa derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. Ecco cos'è il "patent box". 

Come funziona

Possono esercitare l’opzione i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata e dal titolo giuridico in virtù del quale avviene l’utilizzo dei beni. L’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo d’imposta per il quale si intende optare per la stessa, è valida per cinque periodi di imposta, è irrevocabile e rinnovabile.

Con l’entrata in vigore dell’articolo 4 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, sono state introdotte misure per la semplificazione delle procedure di fruizione del patent box con le quali i beneficiari dell’agevolazione possano ora scegliere, in alternativa alla procedura preventiva per un accordo in contradditorio con l’Agenzia delle entrate, di determinare e dichiarare direttamente il reddito agevolabile rimandando il relativo confronto con l’amministrazione finanziaria alla successiva fase di controllo.

Condizione necessaria per l’esercizio di tale facoltà è che i soggetti che esercitano l’opzione riportino le informazioni necessarie alla determinazione del reddito agevolabile in un’idonea documentazione e ne diano comunicazione del possesso nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta per il quale si beneficia dell'agevolazione.

Le agevolazioni

Attraverso l’esercizio di tale regime di tassazione le imprese, che svolgono attività di ricerca e sviluppo, possono escludere dalla base imponibile il 50% dei redditi derivanti dall’utilizzo, anche congiunto, di determinati beni immateriali (software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili) o dalla cessione degli stessi beni immateriali qualora il 90% del “ricavato” venga reinvestito nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la vendita. 

Gli obiettivi

Il regime ha l’obiettivo di rendere il mercato italiano maggiormente attrattivo per gli investimenti nazionali ed esteri di lungo termine, tutelando al contempo la base imponibile italiana, in quanto: 

  • incentiva la collocazione in Italia dei beni immateriali attualmente detenuti all’estero da imprese italiane o estere
  • incentiva il mantenimento dei beni immateriali in Italia, evitandone la ricollocazione all’estero
  • favorisce l’investimento in attività di ricerca e sviluppo

Riferimenti normativi

Il regime si pone in continuità con i modelli progressivamente introdotti in altri Stati membri della Comunità Europea (Belgio, Francia, Gran Bretagna, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna) ed è conforme ai principi elaborati in ambito OCSE con riferimento alla disciplina fiscale per la tassazione dei proventi derivanti dall’utilizzo dei beni immateriali.

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