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Giovedì, 28 Marzo 2024
Famiglia

Assegno familiare: tutti i requisiti per ottenerlo

E' un aiuto economico erogato dall'Inps in favore di alcune categorie di lavoratori. Ecco tutto quello che c'è da sapere per richiederlo

E' un aiuto economico erogato dall'Inps in favore di alcune famiglie di alcune categorie di lavoratori, nei confronti dei titolari di pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente e nei confronti dei lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi. Si tratta dell'assegno familiare. 

A quanto ammonta l'importo dell'assegno 

Il riconoscimento e la determinazione dell’importo dell’assegno avviene tenendo conto della tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo stesso. Gli importi sono pubblicati annualmente dall’Inps in tabelle valide dal 1° luglio di ogni anno, fino al 30 giugno dell’anno seguente. Viene calcolato in base alla tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo. 

A chi spetta 

L’assegno per il nucleo familiare erogato dall’Inps spetta a:

  • lavoratori dipendenti del settore privato
  • lavoratori dipendenti agricoli
  • lavoratori domestici e somministrati
  • lavoratori iscritti alla Gestione Separata
  • lavoratori dipendenti di ditte cessate e fallite
  • titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, dei fondi speciali ed ex Enpals
  • titolari di prestazioni previdenziali
  • lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto

Quando avviene il pagamento 

Il diritto all'assegno per il nucleo familiare decorre dal primo giorno del periodo di paga o di pagamento della prestazione previdenziale, nel corso del quale si verificano le condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto (ad esempio, celebrazione del matrimonio, nascita di figli). 

L'assegno viene pagato dal datore di lavoro, per conto dell'Inps, ai lavoratori dipendenti in attività, in occasione del pagamento della retribuzione. L’Anf è pagato direttamente dall’Inps se il richiedente invece è:

  • addetto ai servizi domestici
  • iscritto alla Gestione Separata
  • lavoratore di ditte cessate o fallite
  • beneficiario di altre prestazioni previdenziali

I requisiti necessari 

Il nucleo familiare può essere composto da:

  • richiedente lavoratore o titolare della pensione;
  • coniuge/parte di unione civile che non sia legalmente ed effettivamente separato o sciolto da unione civile, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia;
  • figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
  • figli ed equiparati maggiorenni con inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro purché non coniugati, previa autorizzazione;
  • figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 21 anni, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno quattro figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione;
  • fratelli, sorelle del richiedente e nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell'ascendente), minori o maggiorenni, inabili a proficuo lavoro solo se sono orfani di entrambi i genitori, non hanno conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non sono coniugati, previa autorizzazione;
  • nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni e viventi a carico dell'ascendente, previa autorizzazione.

Stranieri ed extracomunitari 

Gli stranieri residenti in Italia, poligami nel loro paese, possono includere nel proprio nucleo familiare solo la prima moglie e i figli avuti dalla stessa, se residenti in Italia. I lavoratori extracomunitari (esclusi quelli con contratto di lavoro stagionale) hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare solo per i familiari residenti in Italia, salvo il caso in cui il paese di provenienza del lavoratore abbia stipulato con l’Italia una convenzione in materia di trattamenti di famiglia, o nei casi in cui possa applicarsi la normativa comunitaria di sicurezza sociale. I lavoratori stranieri rifugiati politici, in conseguenza dell’equiparazione ai cittadini italiani, hanno diritto all’assegno anche per i familiari residenti all’estero.

I casi particolari 

Per i titolari di pensione ai superstiti, il nucleo ha diritto all’Anf se composto dal coniuge/parte di unione civile superstite che ha titolo alla pensione e dai figli ed equiparati minori titolari o contitolari della pensione o maggiorenni inabili a proficuo lavoro. Il nucleo familiare può essere composto anche di una sola persona ove si tratti di orfano titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro.

Il coniuge/parte di unione civile dell’avente diritto alla corresponsione dell’Anf può chiedere il pagamento della prestazione purché non sia titolare di un proprio diritto all’Anf, determinato da un rapporto di lavoro dipendente oppure da una prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente. La richiesta di pagamento da parte del coniuge/parte di unione civile deve essere presentata utilizzando il modello Anf 559 (Codice SR56). 

In caso nuclei familiari di genitori separati/divorziati o sciolti da unione civile, con affidamento condiviso dei figli, il diritto all’Anf sussiste per entrambi e la scelta tra quale dei due genitori possa chiedere la prestazione è rimessa a un accordo tra le parti. In mancanza di accordo, l’autorizzazione alla percezione dell’assegno viene concessa al genitore convivente con i figli. La domanda deve essere presentata per ogni anno a cui si ha diritto esclusivamente in modalità telematica al sito ufficiale dell'Inps.

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