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Martedì, 23 Aprile 2024
Economia

Buoni postali fruttiferi: "Attenzione al tasso di interesse"

Importante pronuncia del tribunale di Termini Imerese

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

E' di qualche giorno fa l'interessante pronuncia del tribunale di Termini Imerese che, nella causa promossa da due soggetti sottoscrittori di buoni postali fruttiferi trentennali, difesi dagli Avvocati Giuseppe Varisco, Ignazio Fiore e Salvo Cangialosi del Foro di Palermo, ha riconosciuto il diritto di questi a vedersi corrisposti da Poste Italiane il capitale allora versato aumentato degli interessi indicati sul retro di detti buoni.

La vicenda in oggetto fa riferimento ad una forma di investimento molto diffusa. Sono moltissimi, infatti, i piccoli risparmiatori che, tra la fine degli anni 80′ e l'inizio degli anni 90′, attratti dai vantaggiosissimi tassi di interessi prospettati, hanno sottoscritto detti buoni. Purtroppo però, in molti casi, il tesoretto che ci si era auspicati di incassare al momento della scadenza (ventennale o trentennale) dei buoni non ha rispecchiato le aspettative. Tutto ciò poiché la normativa che ha introdotto i BPF prevedeva che i tassi di interesse ad essi applicabili fossero stabiliti da dei decreti ministeriali, i quali potevano avere effetto retroattivo. Sin qui nulla questio.

Tuttavia, nel caso trattato e deciso dal Tribunale siciliano, i buoni postali fruttiferi erano stati emessi successivamente all'entrata in vigore del decreto ministeriale che modificava (in negativo) i tassi di interesse applicabili a quella serie di buoni postali fruttiferi. Ciononostante Poste Italiane non si era adeguata a detto decreto, ed aveva continuato ad emettere buoni utilizzando prestampati antecedenti al decreto ministeriale innovativo, sul cui contenuto, pertanto, si è cristallizzata la volontà delle parti.

Pertanto per il Tribunale siciliano, in linea con quanto statuito nel 2007 dalle Sezioni Unite della Cassazione, ha dato ragione agli investitori ed alle argomentazioni addotte dagli Avvocati Varisco Cangialosi e Fiore, stabilendo che il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti, sicché il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali - destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori - che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin dal principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono.

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