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Venerdì, 29 Marzo 2024
Cronaca

Multe Ztl, vince ricorso contro il Comune: "I disabili possono circolare liberamente"

Con questa motivazione, il Giudice di Pace ha annullato il verbale ad un'automobilista disabile non inserita in "lista bianca". L'avvocatura comunale si è costituita in giudizio malgrado la polizia municipale abbia sospeso (successivamente) le contravvenzioni ai disabili

I disabili, muniti di regolare contrassegno, possono circolare liberamente all'interno della Ztl. Con questa motivazione, il Giudice di Pace ha annullato la multa elevata ad un'automobilista disabile non inserita nella cosiddetta "lista bianca", condannando il Comune al pagamento delle spese processuali.

Il caso fa giurisprudenza e fa emergere l'ennesima incoerenza nella vicenda Ztl. Contrariamente alla decisione presa dal comando della polizia municipale - che ha sospeso le contravvenzioni ai disabili - l'avvocatura comunale si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso presentato lo scorso 18 gennaio dall'automobilista disabile. Si potrà obiettare che la decisione di sospendere in autotutela le multe comminate ai disabili sia stata presa a fine gennaio (dopo quindi il ricorso in questione), ciò non toglie però l'errore del Comune.

Errore tra l'altro evidenziato dal giudice Carmela Russo che si è pronunciato sulla scorta di una sentenza della Corte di Cassazione (la numero 21320 del 14 settembre 2017), secondo cui "ai possessori del contrassegno speciale per disabili è permessa la circolazione e la sosta nelle 'zone a traffico limitato' e nelle 'aree pedonali urbane' qualora è autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità; che l'obbligo di comunicazione del transito entro le 48 ore successive posto a carico del possessore del contrassegno speciale, non può rendere illegittimo l'accesso effettuato da chi ne abbia diritto, ma serve ad evitare di comminare sanzioni a soggetti legittimati all'accesso".

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Principi già affermati con la sentenza numero 719 del 2008, e messi nero su bianco dall'articolo 11 del decreto del presidente della Repubblica n. 503 del 1996, che regola proprio l'accesso dei disabili nelle Ztl e nelle aree pedonali. "Il Comune di Palermo con la 'lista bianca' ha di fatto impedito al disabile (munito di valido contrassegno) di circolare all’interno della Ztl del più grande centro storico d’Europa" afferma l'avvocato Salvatore Como, che ha promosso il ricorso di fronte al Giudice di Pace. Ecco perché, aggiunge il legale, "è stata dichiarata l'illegittimità del verbale".

Nel caso in questione, il Comune ha pure contestato la mancata esposizione del pass nella parte anteriore dell'auto e che l'invalido fosse effettivamente a bordo. "Atteso che la violazione è stata accertata con rilevatore elettronico e non contestata immediatamente - viene scritto ancora nella sentenza numero 627/18, depositata il 14 febbraio scorso - si ritiene che sarebbe stato onere del Comune dimostrare tali mancate circostanze laddove una eventuale dichiarazione prodotta dal ricorrente o una prova per testi non si ritengono necessarie ché in alcun altro modo parte ricorrente avrebbe potuto ciò provare".


 

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