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Cronaca

Trattativa, la difesa di Massimo Ciancimino chiede la prescrizione

Il figlio dell'ex sindaco di Palermo - che per motivi di salute non ha mai partecipato alle udienze - in primo grado era accusato anche di concorso esterno in associazione mafiosa, imputazione da cui fu assolto. Fu invece condannato per calunnia nei confronti dell'ex capo della polizia Gianni de Gennaro

La difesa di Massimo Ciancimino ha chiesto "non doversi  procedere per avvenuta prescrizione" subentrata "già prima della sentenza di primo grado" delle accuse di calunnia rivolte al figlio dell'ex sindaco mafioso di Palermo nel processo d'appello sulla trattativa tra Stato e mafia davanti alla corte d'assise d'appello di Palermo. Gli avvocati Claudia La Barbera e Roberto D'Agostino lo avevano già annunciato alla fine della scorsa udienza. E oggi hanno esplicitato la loro richiesta al Presidente della Corte d'assise d'Appello Angelo Pellino, sottolineando che la prescrizione sarebbe già subentrata "prima della sentenza di primo grado".  

Ciancimino, che per motivi di salute non ha mai partecipato alle udienze, in primo grado, nell'aprile 2018, era accusato anche di concorso esterno in associazione mafiosa, imputazione da cui fu assolto. Fu invece condannato a otto anni per calunnia nei confronti dell'ex capo della polizia Gianni de Gennaro. Condanna che ora sarebbe prescritta, secondo i legali.

Gli altri imputati furono condannati a pene molto severe, tra cui  l'ex senatore Marcello Dell'Utri e gli ex carabinieri del Ros Mario Mori e Antonio Subranni, condannati a 12 anni. Stessa pena per il boss Antonino Cinà. A 8 anni fu condannato l'ex capitano del Ros Giuseppe De Donno e a 28 anni per il capomafia Leoluca Bagarella. La Procura generale, rappresentata da Sergio La Barbiera e Giuseppe Fici si pronuncerà sulla richiesta di prescrizione alla prossima udienza. La decisione verrà quindi presa nelle prossime udienze.

L'attacco dell'avvocato

Questo il duro attacco sferrato dall'avvocato Claudia La Barbera, legale di Massimo Ciancimino, nel corso dell'udienza del processo d'appello: "Le astensioni non si usano strumentalmente per interrompere i termini di prescrizione di un reato, né da parte degli avvocati - che d'altronde non potrebbero utilizzarlo come strumento dilatorio vista la sospensione dei termini di prescrizione a cui sottostiamo giustamente - ma nemmeno da parte dei giudici che devono sospendere i termini di prescrizione quando vi è un'udienza che si celebra nel giorno in cui è stata proclamata l'astensione e vi è una dichiarazione degli avvocati che aderiscono alla stessa".

Secondo i legali del figlio dell'ex sindaco mafioso di Palermo i giudici del primo processo avrebbero utilizzato i giorni di astensione per lo sciopero degli avvocati. "D'altronde non vi è motivo di ritenere che la Corte di primo grado non conoscesse la norma del codice di autoregolamentazione che prevede che l'adesione all'astensione deve essere formalizzata in udienza o fuori dall'udienza con atto scritto e ciò si evince dal prospetto depositato dalla stessa Corte di Assise - dice l'avvocato La Barbera -. Giusta è infatti la sospensione dei termini dal "23/3 al 30/3/2017" perché la Corte dà atto che l'avvocato Di Peri aveva depositato dichiarazione formale di adesione all'astensione. Non è invece corretta la sospensione che va dal 4/5 all'11/5/2017, non essendovi in atti alcuna adesione formale dei difensori all'udienza del 28/4/2017 seppur riportata nel prospetto".

Per l'avvocato "l'adesione infatti deve essere dichiarata (personalmente o tramite sostituto) all'inizio dell'udienza o in alternativa comunicata prima con atto trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero oltreché agli avvocati costituiti, almeno due giorni prima della data stabilita - sottolinea ancora nel suo intervento -. Nel nostro caso, non usavamo alcuna formalità proprio perché l'udienza in cui si sapeva che ci sarebbe stata l'astensione veniva differita ad altra data per evitare di andare in udienza solo per dichiarare l'astensione". 

"Rispetto però all'atto di appello depositato nel settembre del 2018, è stato depositato in cancelleria nel dicembre del 2018, dalla Corte di Assise di Palermo, che ha emesso la sentenza di primo grado, il prospetto delle sospensioni della prescrizione e dunque rispetto ai calcoli che avevamo fatto noi nell'atto di appello, vi sono dei giorni computati in maniera differente - denuncia La Barbera -. Devo dire che il prospetto ci ha spiazzato non poco essendo state conteggiate tutte le astensioni indette dalle camere penali dal 2015 al 2018".

"Nel processo di primo grado, in virtù dello spirito di collaborazione, abbiamo sempre cercato di organizzare i nostri impegni professionali, garantendo sempre la nostra presenza per assicurare lo svolgimento più celere possibile e per quanto fosse possibile, atteso che si trattava pur sempre di un processo particolarmente gravoso- spiega -. Per tale ragione, molto spesso, come si fa d'altronde in tutti i processi, abbiamo cercato di organizzare in anticipo il calendario delle udienze ogni mese e cercavamo di limitare il più possibile gli impedimenti da parte nostra - e parlo di tutti gli avvocati - facendo enormi sacrifici".

"Non avremmo mai immaginato di dover computare nei termini di sospensione della prescrizione anche tutte le astensioni proclamate dalle Camere Penali a prescindere dalle nostre dichiarazioni di astensione, visto che l'udienza in cui avremmo dovuto manifestare la nostra volontà di aderire o meno, non veniva proprio calendarizzata né tantomeno celebrata- dice ancora la legale -. Ebbene, leggendo il prospetto della Corte di Assise di Palermo si evince -sorprendentemente- che allorquando era stata indetta un'astensione, questa udienza anche se non si svolgeva, anche se nessuno aveva formalmente dichiarato di aderire, è stata computata come dies a quo per far decorrere la sospensione della prescrizione fino alla successiva data dell'udienza che effettivamente si celebrava, fino ad arrivare ad un periodo totale di sospensione di 129 giorni". E aggiunge: "Ma dunque la mia domanda è: se l'udienza non veniva calendata perché in quel giorno era già prevista l'astensione, per quale ragione a far data da quell'udienza, che non si svolgeva, partiva il decorso del termine di sospensione della prescrizione fino al giorno in cui poi l'udienza si celebrava?".

Fonte: Adnkronos

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