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Cronaca Libertà / Piazza Vittorio Veneto

Targhe alterne, le multe non sono valide: "Manca l'adeguata segnaletica"

La decisione di un giudice di pace che ha accolto il ricorso di un automobilista e annullato la sanzione. "Il Comune deve far sì che tutti ne siano a conoscenza, con cartelli diversi da quelli comunemente utilizzati e campagne informative che non lascino alcun dubbio a cittadini e turisti"

Non basta un'ordinanza per rendere attive le targhe alterne. Ma serve un'adeguata informazione e una segnaletica adeguata al di fuori e all'interno dell'area interessata dal provvedimento. E questo - secondo la sentenza di un giudice di pace - a Palermo non accade. Ecco perchè il giudice Carmelina Citarda ha accolto il ricorso di un automobilista che era stato fermato a piazza Vittorio Veneto ed annullato la relativa multa. Per Citarda, trattandosi di un'ordinanza di carattere "eccezionale" rispetto alle disposizioni del Codice della strada, il Comune deve far sì che tutti ne siano a conoscenza, con cartelli diversi da quelli comunemente utilizzati e campagne informative che non lascino alcun dubbio a cittadini e turisti.

Dunque quello delle "targhe alterne" è un provvedimento ancora attivo ma in molti non lo sanno. L'ordinanza - che fu firmata il 2 marzo 2010 dall'allora assessore all'Ambiente Mario Parlavecchio, dall'assessore al Traffico e alla Mobilità, Franco Scoma e dal sindaco Diego Cammarata - stabilisce che la “limitazione della circolazione dei veicoli Euro 0,1,2,3, per targhe alterne nella fascia oraria dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00 dal lunedì al venerdì”. A giugno del 2013 l'allora assessore al Traffico Tullio Giuffrè emanò una circolare dove si invitavano i vigili a "triplicare i controlli", ad aprile invece è arrivata la "strigliata" di Orlando. Strigliata che, alla luce di questa sentenza, potrebbe risultare inutile eguici su Facebook: https://www.facebook.com/pages/PalermoToday/115632155195 perché "mancherebbe - secondo le motivazioni - l'adeguata segnaletica stradale che deve insistere in tutta l'area interessata dall'ordinanza".

Nel caso in questione, l'automobilista stava andando a lavoro trovandosi a circolare "in zona interdetta alla circolazione dei veicoli aventi per ultimo numero di targa pari". Subito ha fatto presente ai vigili urbani di trovarsi nel proprio "percorso obbligatorio per andare in ufficio", aggiungendo inoltre di non essere "a conoscenza dell'esistenza delle targhe alterne" poiché il Comune non avrebbe adeguatamente pubblicizzato ed informato cittadini, pendolari e turisti". A difendere l'automobilista l'avvocato Davide Giglio che, appellandosi alla scarsa informazione fornita dall'Amministrazione per un'ordinanza a "carattere variabile", ideata per contenere le emissioni inquinanti di monossido di carbonio, ha sostenuto che ciò fosse sufficiente per rendere nullo il verbale.

davide-giglio-2Il giudice di pace ha trovato valide le ragioni sostenute dal ricorrente, ribadendo che un provvedimento del genere deve essere comunicato al pubblico con segnali "utili ad assicurarne una conoscenza effettiva e non meramente virtuale". A ciò Citarda aggiunge che l'Amministrazione deve mettere in atto le "adeguate azioni pubblicitarie relative all'ordinanza", ossia con l'affissione nell'Albo Pretorio del Comune, pubblicazione nel sito istituzionale e mediante informazioni sui quotidiani ed emittenti private locali. "Il Comune ha l'obbligo - afferma l'avvocato Giglio (nella foto a destra) - di apporre cartelli, diversi dalla classica segnaletica, non soltanto nel perimetro delle Ztl bensì in tutta l'area in cui insiste l'ordinanza del Sindaco".

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