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Giovedì, 18 Aprile 2024
Cronaca

Ztl, bocciato anche il secondo ricorso: 8 mila euro a Comune e Amat per le spese legali

Come accaduto nella sentenza della settimana scorsa i giudici amministrativi hanno giudicato inammissibile il ricorso presentato da oltre 300 tra persone e imprese per "difetto di legittimazione attiva"

Bocciato anche il secondo ricorso contro la Ztl. I giudici del Tar Palermo hanno emesso una sentenza con la quale è stato giudicato inammissibile il ricorso, presentato nel 2016 da oltre 300 tra persone e imprese, per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti. Questi ultimi, come avvenuto con il provvedimento della scorsa settimana, sono stati condannati al pagamento delle spese legali per un totale di 8 mila euro, 4 mila in favore del Comune (difeso dall’avvocato Salvatore Criscuolo) e altrettanti per l’Amat (difesa dagli avvocati Salvatore e Luigi Raimondi). Complessivamente l’Amministrazione locale e la società che si occupa del trasporto pubblico locale “incasseranno” dopo questi due giudizi circa 21 mila euro.

Secondo il Tar cittadini e commercianti non hanno dato prova "né delle perdite denunciate né della loro riconducibilità alle misure limitative della circolazione adottate dal Comune". Inoltre, secondo i giudici amministrativi, "l’interesse dei commercianti e degli imprenditori a incrementare il proprio profitto o a circoscrivere le perdite dell’attività corrisponde con ogni evidenza ad una aspettativa di mero fatto che, quand’anche fosse effettivamente vanificata, in modo comunque indiretto e in via riflessa, dalle decisioni sul traffico veicolare intraprese dall’autorità comunale, non varrebbe a qualificare giuridicamente – proprio perché attiene a un interesse di fatto – la posizione dei ricorrenti sotto il profilo della legittimazione attiva".

Nella sentenza della scorsa settimana i giudici del Tar Sicilia avevano fra le altre cose sottolineato "il carattere popolare dell'azione proposta, visto che i ricorrenti - si legge nella sentenza - hanno agito non uti singuli a tutela di interessi particolari agli stessi individualmente e specificamente riferibili, bensì uti cives a salvaguardia di interessi (afferenti variamente alla mobilità generale e allo sviluppo economico della città) esistenti allo stato diffuso in seno alla cittadinanza generale, di cui i medesimi hanno inteso farsi rappresentanti in giudizio, ponendosi in posizione di antagonismo rispetto alla pubblica amministrazione alla quale la cura di tali interessi generali è istituzionalmente rimessa per il tramite degli organi rappresentativi".

Dagnino: "Decisione potrà essere contestata in appello"

"Anche questa sentenza del Tar, come la sentenza gemella di venerdì scorso, è una decisione di primo grado che non definisce affatto il giudizio e potrà essere contestata in appello - commenta l'avvocato Alessandro Dagnino, legale di Confcommercio Palermo - dove potrà essere riconosciuto, ai cittadini e alle imprese, il diritto di far valere la lesione del loro diritto alla mobilità, tutelato dall’articolo 16 della Costituzione. Diritto peraltro riconosciuto dallo stesso Tar quando, nel 2016, concesse agli stessi cittadini la sospensiva, ritenendo che i provvedimenti comunali fossero suscettibili di produrre nei loro confronti danni gravi e irreparabili, inducendo il Comune a limitare drasticamente l’estensione della Ztl".

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