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Cronaca

Ricercatrice libica fermata, scontro gip-procura: "Solo reato di opinione"

Il presidente e vicepresidente dell'Ufficio Gip, Cesare Vincenti e Gioacchino Scaduto, rispondono ai commenti dei Pm: "La donna non è accusata di associazione terroristica, ma ha soltanto espresso il suo personale apprezzamento nei confronti dell'ideologia. Non si crei allarmismo ingiustificato"

La ricercatrice universitaria libica Khadiga Shabbi, fermata dalla Digos di Palermo e poi rilsciata su ordine del Gip che ne aveva disposto l'immediata scarcerazione, "non è accusata di atti di terrorismo o di associazione terroristica in collegamento con esponenti di gruppi terroristici o foreign fighters, come potrebbe intendersi, ma soltanto di un reato di opinione: l'avere cioè espresso il suo personale apprezzamento nei confronti dell'ideologia di gruppi ritenuti terroristici, manifestazione del pensiero che può diventare reato solo se resa pubblica". Lo scrivono in una nota presidente e vicepresidente dell'Ufficio Gip di Palermo, Cesare Vincenti e Gioacchino Scaduto, che rispondono ai commenti dei Pm (e del procuratore capo, Franco Lo Voi) sul provvedimento adottato dal giudice Fernando Sestito, che ha disposto l'obbligo di dimora, a fronte della richiesta di convalidare il fermo e della custodia in carcere per la donna di 45 anni. La procura avevano parlato di "misura inadeguata, contraddittoria e contraria alla più recente giurisprudenza". Ma per l'ufficio del Gip queste parole, "rischiano di creare nell'opinione pubblica un allarme ingiustificato, di cui in questa fase storica non si sente affatto il bisogno".

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Insomma, torna alta la temperatura al Palazzo di giustizia di Palermo. Solo il Gip, viene ricordato, può valutare se "sussistano ed in che misura gli indizi del reato e se ed in che misura sussistano esigenze cautelari da tutelare con una qualche misura restrittiva. Le sue decisioni sul punto sono poi sottoposte al vaglio di altri giudici in secondo grado". Khadiga Shabbi, secondo l'accusa, sarebbe collegata a foreign fighters e gruppi di integralisti islamici, dei quali avrebbe diffuso su Facebook la propaganda e l'ideologia, inneggiando a un nipote, appartenente alle milizie islamiche, ucciso in combattimento.

"Il giudice, inoltre - prosegue la nota - unico soggetto a ciò legittimato, ha valutato che nei limiti di quanto emerso nel momento in cui la Procura ha deciso di intervenire, rendendo pubbliche le indagini, la posizione della donna, il ruolo della stessa nella vicenda, la gravità del reato commesso, non giustificassero l'adozione di misure cautelari di tipo detentivo che, peraltro, lo stesso legislatore con le ultime riforme ha inteso fortemente limitare". Vincenti e Scaduto concludono sostenendo di ritenere "necessario, al fine di una migliore comprensione dei fatti da parte della pubblica opinione, ribadire che il giudice, per il ruolo assegnatogli dalla Costituzione e dalla legge, non può, a garanzia di ogni singola persona, cittadino o straniero che sia, ma anche della collettività, indulgere a semplificazioni, ad emozioni o a precarie suggestioni esterne: siamo tutti sconvolti dalle tragiche vicende terroristiche di questi ultimi tempi che, dopo avere devastato buona parte del Medio Oriente, hanno colpito assai più vicino la nostra Parigi. Ma questo non deve farci perdere la capacità di distinguere caso da caso e di valutare con freddezza ed oggettività - alla luce dei principi costituzionali e dei parametri di legge - i fatti che vengono sottoposti alla nostra valutazione".

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