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Martedì, 19 Marzo 2024
Cronaca Malaspina

Più privacy sulla salute nell'era di Internet: la Cassazione accoglie il ricorso di 105 siciliani

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Con le quattro sentenze "di San Bernardino" (le nn.10510, 10511, 10512 e 10513 del 20.05.2016) la Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di 105 ricorrenti siciliani che, rappresentati e difesi dall'Avv. Nino Bullaro del Foro di Palermo, collaborato dagli Avv.ti Luigi Barbone, Gianluca Nigrelli, Alessandro Savoca e Claudio Fatta, avevano ritenuto illegittima la diffusione in internet, da parte dei Giudici della Corte dei Conti, Sez. Giur. Palermo, dei loro dati sanitari e strettamente personali nelle sentenze che li riguardavano.

Nel corso del procedimento, iniziato dinanzi al Tribunale di Palermo nel 2009, la Corte dei Conti, rappresentata e difesa come per legge dall'Avvocatura di Stato, ha sostenuto la legittimità del proprio operato invocando gli artt.51 e 52 del D.lgs. n.196/2003 (Codice della Privacy), i quali prevedono che (salvo il solo caso di espressa richiesta dell'interessato di aver oscurati i propri dati sensibili) le sentenza ed i provvedimenti giudiziari possono riportare dati personali, anagrafici ed anche sanitari, "per finalità di studio e di informazione giuridica".

I 105 ricorrenti guidati dallo Studio legale Bullaro hanno invece sostenuto la "natura speciale" dei dati sanitari divulgati dalla Corte dei Conti, e quindi che la loro pubblicazione su internet non avesse soddisfatto alcun minimo interesse pubblico.

Ai sensi dell'art.22 del D.lgs n.196/2003, questa diffusione era stata quindi illegittima, anche in assenza di espressa richiesta fatta dagli interessati per l'oscuramento dei dati personali.

Come anzidetto, con le sentenze in commento, la Corte di Cassazione ha accolto i quattro ricorsi dello Studio Bullaro affermando il principio secondo cui "Appare pertanto illecita la diffusione delle generalità del ricorrente, con riferimento ad un provvedimento giurisdizionale, ove si indicava il suo stato di salute e le sue invalidità. Relativamente ai dati idonei a rivelare lo stato di salute, esiste uno specifico divieto di diffusione anche per i soggetti pubblici. La salvaguardia dei diritti degli interessati attraverso un oscuramento delle loro generalità, non pregiudica la finalità di informazioni giuridica, ma può risultare necessaria nella prospettiva di un bilanciamento dei diversi interessi per tutelare la sfera di riservatezza dei soggetti coinvolti". Nel settore civile vanno omessi, anche in mancanza di richiesta, le generalità nonché altri dati identificativi" (Massima non ufficiale)

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