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Cronaca Campofelice di Roccella

Chiedono il risarcimento per la morte dello zio, ma il giudice li condanna a pagare 20 mila euro

L'uomo era morto in un incidente a Campofelice di Roccella nel luglio del 2002 e i nipoti, che hanno avviato la causa solo nel 2017, pretendevano più di 250 mila euro di danni. Secondo il tribunale però la vittima sarebbe l'unica responsabile del sinistro: "Attraversò incautamente e dove non c'erano strisce pedonali"

Chiedono di essere risarciti con oltre 250 mila euro per la morte dello zio, investito da una macchina, ma il giudice del tribunale civile di Termini Imerese, Eleonora Bruno, non solo ha respinto la loro istanza, ma li ha pure condannati a pagare oltre 20 mila euro per le spese di lite. La vittima, infatti, non avrebbe attraversato la strada con le dovute attenzioni, peraltro in un punto in cui non vi erano neppure strisce pedonali. Dunque, secondo la sentenza, né l’automobilista, né l’azienda proprietaria della sua auto, né la compagnia assicurativa “Italiana Assicurazioni Spa” avrebbero responsabilità nell’accaduto.

L’incidente stradale era avvenuto ben 18 anni fa, il 2 luglio del 2002, lungo la statale 113, a Campofelice di Roccella, ma i nipoti della vittima hanno avviato la causa civile soltanto nel 2017, citando in giudizio l’assicurazione, rappresentata dall’avvocato Diego Ferraro (nella foto), e la ditta proprietaria della Toyota Corolla guidata dall’automobilista, assistita dall’avvocato Claudio Margiotta.

foto Ferraro 1-2Il giudice, nella sentenza, riporta la relazione che i carabinieri di Campofelice stilarono il giorno del sinistro, dalla quale emerge che la vittima sarebbe stata affetta da un problema alla vista e che per questo “sicuramente non si accorgeva dell’arrivo dell’auto ed iniziava ad attraversare la strada. L’automobilista improvvisamente ed inaspettatamente si trovava la corsia occupata dalla vittima, quindi frenava e sterzava e andava a strisciare contro il guardrail di sinistra. L’auto colpiva la vittima con la parte anteriore destra, la caricava sul cofano e sul parabrezza e dopo averla trasportato per circa 13 metri lo lanciava nella cunetta”. Secondo i militari, inoltre, “la velocità adeguata e sicura” in quel tratto “è di 80 chilometri orari”, che l’automobilista non avrebbe superato.

Scrive il giudice: “Nel presente giudizio è stata raggiunta la prova dell’impossibilità oggettiva per l’automobilista di evitare l’impatto” e questo è dimostrato anche “dagli esiti del procedimento penale” a suo carico, che era stato archiviato. “Secondo il perito del gip – si legge ancora nella sentenza - il pedone ha attraversato la carreggiata stradale senza la percezione della presenza dell’autovettura” e “nella richiesta di archiviazione si legge che il sinistro è stato causato dall’improvviso e repentino attraversamento della strada da parte del pedone in un tratto peraltro privo di strisce pedonali ed abitazioni”.

Per questo, afferma il giudice, “è plausibile ritenere che il pedone nell’attraversare la strada non abbia posto in essere quelle precauzioni necessarie a salvaguardare la propria e altrui incolumità, avendo lo stesso intrapreso l’azione senza accertarsi che in quel preciso istante non sopraggiungessero autovetture provenienti alle sue spalle”. Quindi “il conducente del veicolo non va ritenuto responsabile dell’incidente mortale occorso al pedone”. E’ così che sono state accolte le tesi degli avvocati Ferraro e Margiotta e che i nipoti, anziché ottenere un risarcimento da oltre 250 mila euro, sono stati condannati invece a pagare oltre 20 mila euro di spese di lite. 

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