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Sabato, 20 Aprile 2024
Cronaca

Coronavirus, stop a schedatura dipendenti: "Datori di lavoro non possono raccogliere dati sanitari"

Secondo il Garante della privacy, l'emergenza non giustifica la raccolta, "a priori sistematica e generalizzata", di informazioni sulla salute delle persone. Il lavoratore ha invece l'obbligo di segnalare qualsiasi situazione di pericolo

Stop a schedature e a raccolte massive di dati sanitari: l'emergenza coronavirus non giustifica la raccolta, a priori sistematica e generalizzata di informazioni sulla salute delle persone, neppure sotto forma di autodichiarazioni. Lo precisa un comunicato del Garante della privacy, che invita da un lato ad attenersi alle prescrizioni delle autorità sanitarie e amministrative e, dall'altro lato, ad astenersi da iniziative autonome di raccolta di dati, anche sulla salute di utenti e lavoratori, che non siano normativamente previste o disposte dagli organi competenti. Il Garante, dunque, distingue divieti, facoltà e obblighi. In materia, bisogna aggiungere che attenersi alle regole stabilite dalle autorità consentirà di minimizzare le responsabilità civili e penali: le regole, che il Garante invita ad osservare, delimitano, infatti, il rischio consentito.

I datori di lavoro non possono raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o, comunque, rientranti nella sfera extra lavorativa. I datori di lavoro non possono effettuare iniziative autonome che prevedano la raccolta di dati anche sulla salute di utenti e lavoratori che non siano normativamente previste o disposte dagli organi competenti.

Il datore di lavoro può invitare i propri dipendenti a fare, se necessario, comunicazioni all'amministrazione di provenire da un'area a rischio, agevolando le modalità di inoltro delle stesse, anche predisponendo canali dedicati. Inoltre, ha l'obbligo di comunicare agli organi preposti l'eventuale variazione del rischio "biologico" derivante dal coronavirus per la salute sul posto di lavoro e gli altri adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria sui lavoratori per il tramite del medico competente, come, ad esempio, la possibilità di sottoporre a una visita straordinaria i lavoratori più esposti.

Resta fermo l’obbligo del lavoratore di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Nel caso in cui, nel corso dell’attività lavorativa, il dipendente che svolge mansioni a contatto con il pubblico (Urp, prestazioni allo sportello ecc...) venga in relazione con un caso sospetto di Coronavirus, lo stesso, anche tramite il datore di lavoro, provvederà a comunicare la circostanza ai servizi sanitari competenti e ad attenersi alle indicazioni di prevenzione fornite dagli operatori sanitari interpellati. Le autorità competenti hanno, inoltre, già previsto le misure di prevenzione generale alle quali ciascun titolare dovrà attenersi per assicurare l’accesso dei visitatori a tutti i locali aperti al pubblico nel rispetto delle disposizioni d’urgenza adottate.

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