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Cronaca

Virus, dalla cassa integrazione al bonus baby sitter: come richiedere i contributi all'Inps

Sono online le circolari operative a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese stanziati dal governo nazionale con il decreto "Cura Italia" per l'emergenza Coronavirus. Ecco come fare per richiedere gli aiuti

Dalla cassa integrazione al bonus baby sitter, passando per il congedo riconosciuto ai genitori. L'Inps ha pubblicato online le circolari operative per l'attuazione di alcuni provvedimenti del governo nazionale a sostegno di lavoratori, famiglie e imprese colpiti dall'emergenza Coronavirus. Si tratta di misure previste dal decreto Cura Italia. Con le circolari 44/2020, 45/2020 e 47/2020, l'Inps fornisce agli utenti il quadro dei requisiti necessari e delle modalità di accesso alle misure di sostegno contenute nel decreto. Il via alle domande il primo aprile.

Cassa integrazione guadagni

La circolare 47/2020 prevede l'accesso semplificato per le aziende al trattamento ordinario di cassa integrazione guadagni (cigo), all'assegno ordinario e alla Cassa integrazione in deroga, con causale "Covid 19 nazionale". Per la cigo e l'assegno ordinario non sarà necessario dimostrare la non imputabilità e la temporaneità dell'evento né comunicare la data di ripresa della normale attività. Per la concessione della cigo e l'ammissione all'assegno ordinario non sarà richiesta alcuna relazione tecnica e, per l'assegno ordinario, non sarà necessario compilare la scheda causale. La cigo e l'assegno ordinario potranno avere durata massima di 9 settimane per periodi che vanno dal 23 febbraio al 31 agosto 2020. I lavoratori per i quali si chiede la prestazione devono essere già dipendenti dell'azienda alla data del 23 febbraio 2020.

E'possibile il pagamento secondo le usuali modalità: in caso di pagamento diretto della prestazione, non è richiesta alcuna motivazione specifica. Con riferimento ai datori di lavoro del settore privato che non possono accedere agli strumenti ordinari di cassa integrazione, è previsto che le Regioni e le Province autonome possano riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per il periodo di sospensione del rapporto di lavoro e per la durata massima di nove settimane. Per le aziende plurilocalizzate che non possono accedere agli strumenti ordinari di cassa integrazione e che hanno unità produttive ubicate in cinque o più Regioni, la domanda di cassa integrazione in deroga deve essere autorizzata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Congedo Covid 19

La circolare 45/2020, poi, fornisce le istruzioni operative per la richiesta all'Inps del congedo Covid 19, di quindici giorni riconosciuto ai genitori per il periodo di chiusura delle scuole, da parte dei lavoratori dipendenti privati, gli iscritti alla Gestione separata e i lavoratori autonomi. I lavoratori dipendenti del settore pubblico, invece, potranno fruire del congedo presentando domanda direttamente alla propria Amministrazione di appartenenza. Per coloro che assistono un familiare disabile e per i lavoratori affetti da disabilità, la circolare n. 45/2020 disciplina anche le modalità di incremento delle giornate di permesso retribuito previste dalla legge 104/1992. Infatti, il Decreto aggiunge, alle 3 già normalmente riconosciute dalla legge, ulteriori 12 giornate di permesso retribuito, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Gli interessati potranno presentare la domanda avvalendosi delle seguenti modalità: Tramite il portale web, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it. Gli stessi servizi sono anche raggiungibili dal menù “Prestazioni e servizi”, nell’elenco “Tutti i servizi”:
- selezionando la lettera “M”, con il titolo “Maternità e congedo parentale
lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”.
- selezionando la lettera “D”, con il titolo “Domande per Prestazioni a
sostegno del reddito”, “Disabilità”.

Tramite il Contact center integrato, sempre attraverso il PIN INPS, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori); Tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Bonus baby sitter

In alternativa alla richiesta di congedo Covid 19, secondo quanto previsto dal Decreto Cura Italia, la circolare 44/2020 contiene indicazioni per il riconoscimento ai genitori del bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting. Il bonus può essere richiesto dai lavoratori del settore privato, dagli iscritti alla Gestione Separata e dai lavoratori autonomi e può arrivare fino a 600 euro. Lo stesso beneficio è previsto anche per i lavoratori pubblici impegnati nel settore sanitario pubblico e privato accreditato (medici, infermieri, tecnici di laboratorio e di radiologia medica, operatori sociosanitari) e per il personale addetto alla sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per esigenze connesse all'emergenza epidemiologica, nella misura massima di 1.000 euro. Il bonus potrà essere erogato tramite il Libretto Famiglia.

La domanda per ottenere il bonus potrà essere presentata avvalendosi di una delle seguenti tre modalità: online, utilizzando l'apposito servizio telematico "Bonus servizi di baby-sitting" disponibile nella sezione "Servizi online" --> "Servizi per il cittadino" --> "Domanda di prestazioni a sostegno del reddito". La domanda di Bonus babysitting può essere fatta anche con Spid, Cie, Cns; tramite il contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06.164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante); tramite i patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Bonus 600 euro: come si ottiene

Dal primo aprile sul sito dell’Inps si potrà inoltrare la domanda per l’indennizzo da 600 euro che il decreto CuraItalia riserva per il mese in corso a Partite IVA, autonomi, lavoratori agricoli, del turismo e dello spettacolo.

Dopo aver ottenuto il PIN, questa è la procedura da seguire:
- Entrare nella sezione personale del sito INPS attraverso il PIN cittadino
- Accedere
- Procedere per Accesso servizi on line
- Nella barra di ricerca selezionare “Domande per prestazioni al sostegno del reddito”
- Selezionare “Indennità COVID-19"

Per ottenere il pin:
- Entrare nel sito inps e scrivere nella barra di ricerca pin
- Cliccare servizio Richiesta Pin Online
- Cliccare su richiedi pin e seguire le istruzioni a video

Per richiedere l'indennità Covid-19, si può usare la sola prima parte del Pin, ricevuto via sms o e-mail, dopo averlo richiesto tramite portale o Contact Center. Il decreto interministeriale estende il bonus a professionisti con cassa, (previa domanda a quest'ultima) e reddito 2018 minore di 35mila. Fra 35 e 50 mila bisogna dimostrare un calo fatturato del 33%.

Note Tecniche:
Liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi:
liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R.,iscritti alla Gestione separatadell’INPS; collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’Inps; Non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria; lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria; artigiani; ommercianti; coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

Ai fini dell’accesso all’indennità le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata Inps. Lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termal; lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020; Ai fini dell’accesso all’indennità i predetti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

Lavoratori agricoli
Operai agricoli a tempo determinato e altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali purchè possano fare valere nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente; non siano titolari di pensione.

Lavoratori dello spettacolo
Lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano i seguenti requisiti:
almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo;
che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro
non siamo titolari di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

Attenzione: l'indennità non viene riconosciuta ai percettori di reddito di cittadinanza.
 

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