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Giovedì, 28 Marzo 2024
Cronaca

Assistenza specialistica nelle scuole, l'Ascap: "Chiarezza sul ruolo della figura professionale"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Oggi parliamo dell’assistenza specialistica nelle scuole cercando di avere un quadro più chiaro su questa figura che ormai da anni presente nelle scuole primarie e secondarie a fianco dei ragazzi con disabilità. Ma chi è l’assistente all’autonomia e alla comunicazione? Cerchiamo di capirlo con l’aiuto dell’articolo scritto dall’associazione A.S.C.A.P., associazione istituita con l’idea di dar voce ai professionisti impegnati ad operare nell’assistenza specialistica sul territorio di Palermo e rispettiva area metropolitana, prevalentemente in favore di alunni con disabilità psicofisiche, nel rispetto della vigente normativa L.104/92 che obbliga gli Enti Locali ad erogare il servizio di assistenza specialistica (autonomia e comunicazione).

Chi è L’Assistente Specializzato? L’Assistente specializzato si occupa di migliorare l’inclusione e la socializzazione dell’alunno nel contesto classe e scuola, nonché la sua autonomia. Le sue attività sono volte a potenziare ed incrementare le competenze (cioè le conoscenze, le abilità, le motivazioni, gli atteggiamenti che permettano di controllare, elaborare e risolvere un problema in modo autonomo) e il processo cognitivo del minore: vengono realizzate dopo un periodo di osservazione e in modo totalmente personalizzato. “Il servizio di assistenza specialistica è volto ad assistere il minore disabile allo scopo di favorirne l’autonomia e la comunicazione personale, migliorarne l’apprendimento, la vita di relazione e l’integrazione scolastica, al fine di scongiurare il rischio di emarginazione. L’assistenza specialistica è prestata da personale appositamente formato, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 9. Il ruolo dell’assistente specializzato è differente sia da quello dell’insegnante di sostegno sia da quello dell’assistente di base. E’ una figura professionale appositamente formata, che s’inserisce nelle attività scolastiche secondo un progetto elaborato in base ai bisogni del minore disabile, P.E.I. (Piano Educativo Individuale).

Il suo compito è di sostenere l’alunno nell’ambito dell’autonomia e della comunicazione, collaborando con il personale docente e non docente della scuola ai fini dell’effettiva partecipazione dell’alunno a tutte le attività scolastiche. L’operatore specializzato non è responsabile della programmazione didattica, ma esclusivamente degli obiettivi definiti nel progetto personalizzato, inoltre, svolge all’interno del gruppo classe un’azione di intermediazione fra l’alunno disabile e i compagni. L’assistente specializzato che segue il minore disabile, dovrà partecipare alle riunioni del GHLO (Gruppi di Lavoro Operativi).” Il nostro lavoro viene rivolto a tutte le disabilità previste dalla legge 104, alcuni esempi possono essere: spettro autistico, disturbo oppositivo provocatorio, sindrome di down, disturbo bipolare, ecc... Quali sono le sue mansioni? L’assistente specializzato lavora all’interno del contesto scuola e si occupa dell’autonomia e dell’inclusione scolastica dell’alunno diversamente abile.

Il rapporto è diretto (uno ad uno). Nel corso dell’anno scolastico partecipa ai progetti, al GHLO (riunione in cui sono presenti diverse figure professionali tra i quali il neuropsichiatra, il referente della scuola, l’insegnante di sostegno e la famiglia ed in cui si discute sul profilo del minore assistito). Il professionista a seguito dell’osservazione punta a potenziare le capacità del minore riguardanti l’autonomia e l’inclusione, coinvolgendo i compagni di classe e di scuola, ma anche i docenti. Leggi che definiscono la figura La figura dell’assistente all’autonomia è inserita all’interno del D.P.R. n. 614 del 24 luglio 1977 artt. 42 – 45 e nell’art. 13 della legge 104 del 1992. La legge 104/92 in particolare dice: “Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del presidente della repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l’obbligo per gli enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati”. Quali sono i requisiti per diventare Assistente Specializzato? L’autonomia degli enti locali data dalle (poche) leggi non ha mai concesso l’identificazione univoca della figura e dei requisiti per diventarlo: in alcuni comuni possono accedere laureati triennali, in altri diplomati con corso di formazione asscom da 900 ore, in altri ancora (come accade per il comune di Palermo) i laureati Magistrali. Possono essere contrattualizzati dalle scuole o dall’ente locale o, questo, può appaltare il servizio alle cooperative che assumono il personale. Inoltre in alcuni comuni la figura è unica, mentre in altri è divisa in più figure come a Palermo, dove sono previsti tre profili: • Profilo A (Operatore Specializzato): Laurea Magistrale Psicologia o Scienze Pedagogiche o Scienze della Formazione Continua, Laurea quadriennale vecchio ordinamento in Scienze dell’Educazione, Laurea quadriennale vecchio ordinamento in Pedagogia, Laurea quinquennale in Psicologia vecchio ordinamento, Laurea breve in tecnico della riabilitazione psichiatrica, in terapista della neuro psicomotricità dell’età evolutiva, logopedia. • Profilo B (assistente alla comunicazione): diploma scuola secondaria di secondo grado in possesso di: - Qualifica professionale di Assistente alla comunicazione, Assistente alla Comunicazione Scolastico, Assistente alla Comunicazione scolastico Specializzato o altra qualifica inerente la L.I.S. (Lingua dei Segni Italiana). Ottenuta attraverso il superamento di corsi professionali specifici, riconosciuti validi dagli Enti Pubblici. - Frequenza ai Corsi L.I.S. (Lingua dei Segni Italiana) organizzati dall’E.N.S. (Ente Nazionale Sordi)Qualifica professionale conseguita attraverso il superamento di corsi inerenti la L.I.S. organizzati dall’E.N.S. (Ente Nazionale Sordomuti) e/o enti e associazioni accreditati precedenti al 2005. • Profilo C (tecnico qualificato per l’orientamento, educazione e assistenza ai minorati della vista): diploma di scuola secondaria di secondo grado unitamente ad uno dei sotto indicati titoli: - Diploma di “Tecnico qualificato per l’orientamento, l’educazione e l’assistenza ai minorati della vista”; - Attestato di istruttore di orientamento e mobilità, “Operatore Tiflologo”. - Attestato di Metodo Braille di lettura e scrittura per non vedenti, rilasciato da Istituto o Enti specializzati e accreditati. - Diploma e/o attestati conseguiti in corsi organizzati presso Istituti o Enti accreditati contenenti nel rispettivo programma didattico, l’insegnamento di almeno 16 ore del Metodo Braille. Differenza tra assistente specializzato, assistente igienico personale e docente di sostegno. L’Assistente opera in modo trasversale e in sincrono con il corpo docente ed in particolar modo con l’insegnante di sostegno. Questo si occupa principalmente della didattica, mentre l’operatore specializzato può occuparsene, ma come facilitatore e mediatore. Questa figura non va confusa con l’assistente igienico personale, il quale si occupa della pulizia dell’alunno, lo aiuta quando non sa nutrirsi da solo e a utilizzare i servizi igienici. Chi si occupa dell’assegnazione della figura? Gli enti locali decidono a chi affidare il servizio, che può essere appaltato ad alcune cooperative o possono essere formate delle graduatorie per titoli (in altri comuni ancora sono le scuole a selezionare il personale).

I contratti sono da prestatori d’opera intellettuale o di lavoro subordinato per quanto riguarda le cooperative. Nel primo caso, gli operatori dovrebbero essere liberi di gestire il loro monte ore settimanale come meglio credono. Quali sono le competenze che deve avere? Come detto in precedenza in alcuni comuni possono svolgere questo ruolo anche i diplomati con corso di formazione che con 900 ore da conoscenze di psicologia, pedagogia, didattica, LIS, Braille. Partendo dal presupposto che i corsi di aggiornamento devono essere sempre conseguiti, in quanto permettono di acquisire sempre nuove competenze, pensiamo che il requisito minimo dovrebbe essere la laurea in materie pertinenti, così come avviene a Palermo. Questo perché ci poniamo una domanda: un diciottenne neo laureato che consegue un corso da 900 ore può essere in grado di lavorare e prestare le proprie competenze ad un alunno diversamente abile con spettro autistico o disturbo bipolare o disturbo oppositivo comportamentale? Come funziona il servizio a Palermo? A Palermo il servizio è così suddiviso: il Comune di Palermo che si occupa delle scuole primarie e secondarie di primo grado pubblica un bando per titoli per formare le graduatorie (tre, come riportato sopra). Ogni anno il lavoratore sceglie la scuola in cui andare a svolgere il proprio ruolo, tra tante criticità.

La città Metropolitana (ex Provincia) si occupa delle scuole secondarie di secondo grado mediante accreditamento delle cooperative i cui requisiti sono: laurea triennale, almeno due anni esperienza nel settore e corso specifico ABA o TEACCH. Quali sono le criticità del servizio a Palermo? Sicuramente sono le seguenti: - Il servizio non inizia mai con l’inizio dell’anno scolastico, costringendo a volte gli alunni a non andare a scuola; - I fondi necessari vengono trovati in ritardo, motivo per cui il servizio parte tardi; - Ogni anno ci sono centinaia di rinunce a Palermo perché è un lavoro precario ed i pagamenti vengono effettuati, se tutto va bene, trimestralmente (ma molto più spesso accade che si venga pagati dopo diversi mesi; - Gli alunni poi non hanno diritto alla continuità didattica che tramite una graduatoria non è garantita; - Gli operatori non vengono pagati in caso di assenza dell’alunno (in alcune scuole è possibile firmare solo la prima ora, per coprire le spese di spostamento) né in caso di chiusura della scuola; - “Le lavoratrici non hanno alcun diritto alla maternità, possono solo rinunciare all’incarico; - Da quest’anno scolastico una nota inviata alle scuole vieta il recupero delle ore perse in caso di assenza dell’alunno o di sospensione dell’attività didattica, è consentita solo una rimodulazione oraria settimanale per le ore stabilite.” Cosa augurarci? Che un servizio previsto dalla Legge 104 ed importante possa essere prima o poi stabilizzato e reso un vero e proprio lavoro, perché ad oggi, se il servizio funziona è solo grazie all’alta professionalità dei lavoratori.

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