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Assistenti igienico-personali, Slai Cobas: "Scavone sbaglia, lesi diritti inalienabili"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Lo Slai Cobas, a nome dei genitori degli studenti disabili e degli assistenti igienico-personali siciliani, in merito alle dichiarazioni rese dall’assessore regionale alla Famiglia Scavone sulla questione della sospensione del servizio nelle scuole siciliane a partire da gennaio 2020, contesta quanto segue: "Scavone parla di 'bugie dell’opposizione' e dice che il servizio non sarà sospeso ad inizio dell’anno prossimo. Sembra alquanto strano che in sede di riunione il 12 novembre la discussione intercorsa sia stata non compresa a tal punto da chi rappresentava la Città Metropolitana di Messina e non solo".

Non esiste, come invece dichiara l’assessore Scavone, alcun conflitto tra la norma regionale e quella nazionale in tema di assistenza igienico-personale, nello specifico ci riferiamo al DL 66/2017, rivisto e corretto dal governo nazionale Conte 1, soprattutto nella parte in cui lo stesso DL all’art.17 “Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano” così recita: “1. Sono fatte salve le competenze attribuite in materia di inclusione scolastica alle Regioni a Statuto speciale e alle Province Autonome di Trento e di Bolzano secondo i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione”.

Lo stesso DL 66/2017 in merito poi alla questione del Collaboratore Scolastico delle scuole statali non assegna allo stesso alcuna competenza di assistenza igienico-personale di natura specializzata, in quanto rimanda al profilo previsto dal CCNL scuola vigente che in merito prevede solo un’assistenza di base e generica e così recita “ Area A - Esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica….”, pertanto il Collaboratore scolastico non deve, perché non può, assistere studenti disabili nel rispetto delle norme contrattuali. Ricordiamo contestualmente all’assessore Scavone e a tutto il governo regionale Musumeci la L.R. 68/81 che assegnava agli enti locali le competenze per l’inserimento degli studenti disabili nelle scuole con l’assegnazione di personale qualificato, compreso l’assistenza igienica-personale. Ricordiamo il vigente decreto 112/98 con l’art.1 comma 4 che recita: ’’in nessun caso le norme del presente decreto possono essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle regioni e agli Enti Locali alla data di entrata in vigore del presente decreto’’ e l’art. 139. Ricordiamo la L.R. 6/2000 del 24 febbraio 2000 all’Art. 12 e la successiva L.R. 15 del 15 novembre 2004 che nell’Art. 22 comma 1recita: “l’assistenza igienico-personale è di competenza dei comuni’’ mentre, al comma 2 recita: ‘’rimane ferma la competenza delle Province se i soggetti da assistere frequentino le scuole secondarie di secondo grado’’.

Ricordiamo poi la Circolare n. 3 Prot. 309 del 2005, cosiddetta Stancanelli, con cui l’Assessorato Regionale della Famiglia conferma l’assegnazione di personale qualificato per l’assistenza igienico-personale rivolta ad alunni non autosufficienti sul piano motorio od insufficienti mentali che non hanno il controllo degli sfinteri… definendo tale assistenza specialistica. Per non parlare della famosa sentenza della Corte Costituzionale n.80 del 2010 che in alcuni passaggi così recita: “i disabili non costituiscono un gruppo omogeneo. Vi sono, infatti, forme diverse di disabilità: alcune hanno un carattere lieve ed altre gravi. Per ognuna di esse è necessario, pertanto, individuare meccanismi di rimozione degli ostacoli che tengano conto della tipologia di handicap da cui risulti essere affetta in concreto una persona. Ciascun disabile è coinvolto in un processo di riabilitazione finalizzato ad un suo completo inserimento nella società; processo all’interno del quale l’istruzione e l’integrazione scolastica rivestono un ruolo di primo piano”.

D’altronde lo stesso articolo 12 della Legge 104 del 1992 garantisce “il diritto all’educazione e all’istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie” (comma 2) e al successivo comma 3 precisa che “l’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione” .

Dobbiamo constatare che l’assessore Scavone, difendendo l’operato del governo regionale, in realtà si arrampica sugli specchi, entrando anche in palese contraddizione quando afferma che non è vero che il servizio di assistenza igienico-personale non sarà sospeso a gennaio 2020 ma nello stesso tempo dice che come Regione stanno aspettando il parere richiesto al CGA, che riteniamo necessario ricordare è di natura consultiva e non vincolante (vedi l’adunanza del 24 settembre 2019 affare n.00251/2019), in merito a chi avrebbe in carico la competenza della suddetta assistenza, o la Regione o lo Stato, preludendo così di fatto ad una azione di vero e proprio scempio sociale con la cancellazione del bacino degli assistenti specializzati. Garantire il pieno diritto degli studenti disabili significa affermare la verità dei fatti, cioè non lasciare alcuno spazio a nessuna inadempienza e/o disapplicazione delle leggi vigenti, l’integrazione degli alunni disabili non può soffrire né di tagli, né restrizioni di alcun genere per motivi di bilancio, né di interpretazioni strumentali di leggi. 

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